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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31979/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. La declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. I promissari acquirenti avevano agito davanti al Tribunale di Grosseto contro la promittente venditrice, contestando l'inadempimento al preliminare. Il Tribunale aveva escluso l'inadempimento della venditrice e, incidentalmente, aveva ritenuto illegittimo il recesso da lei esercitato, pur in assenza di una domanda specifica sul punto. La Corte d'appello di Firenze aveva poi dichiarato inammissibili i primi due motivi di gravame della venditrice per difetto di interesse, e aveva respinto il terzo motivo relativo alle spese processuali, richiamando il principio di conservazione del contratto e la buona fede oggettiva. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sull'interesse ad agire e sull'obbligo del giudice di pronunciare sulla domanda, sostenendo di avere interesse a impugnare anche per contestare il capo sulle spese, fondato sul giudizio incidentale negativo sul suo recesso; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sul contratto preliminare e sul recesso, censurando il mancato scrutinio della corretta qualificazione del recesso ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c. anziché dell'art. 1373 c.c.; con il terzo ha dedotto violazione delle norme processuali e della buona fede, lamentando che il tema del comportamento conforme a buona fede non fosse stato previamente introdotto in contraddittorio e che non fosse stata considerata l'offerta di conservazione del contratto. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È invocato come vizio processuale per violazione delle norme sul contraddittorio, sull'interesse ad agire e sui limiti della pronuncia del giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi su domande ed eccezioni ritualmente introdotte.

  • artt. 99 e 100 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la sussistenza dell'interesse ad agire e all'impugnazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel censurare la declaratoria di inammissibilità in appello.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali sul contratto e sul recesso.

  • artt. 1321, 1352, 1373 e 1385 c.c.

    Richiamati per la qualificazione del recesso nel contesto del preliminare e della caparra confirmatoria.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale regola generale sull'addebito delle spese alla parte soccombente.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta necessità di instaurare il contraddittorio sul rilievo della buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per sostenere che la questione del comportamento conforme a buona fede avrebbe richiesto contraddittorio e valutazione specifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente arresto del sindacato di legittimità sul merito delle censure proposte.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Le doglianze relative alla qualificazione del recesso nel contratto preliminare e alla regolazione delle spese restano assorbite se il ricorso viene validamente rinunciato prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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