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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40791/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava, in sintesi: 1) la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e della sentenza contumaciale perché effettuata a diverso domicilio (Ciampino, via Morosina n. 34) e consegnata a persona non più convivente (l'ex moglie Cristina De Santis), mentre l'imputato risultava residente a Grottaferrata, via della Pedica n. 44; 2) la lesione del diritto di difesa per irregolarità nella nomina dei difensori d'ufficio e nell'effettiva rappresentanza in dibattimento; 3) l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (in particolare la sterilizzazione dei termini ex art. 175 cod. proc. pen., nella formulazione anteriore al 2014) e la conseguente estinzione del reato per prescrizione; 4) eccessività della pena e mancato esame delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha accertato che la notifica della sentenza contumaciale era radicalmente nulla perché effettuata in luogo non idoneo e senza valida prova di domicilio o di elezione di domicilio; di conseguenza non potevano applicarsi i benefici di sospensione della prescrizione previsti dall'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2014), che richiedono una notifica regolare della sentenza contumaciale e che non si possano estendere in mala partem. La nullità della notifica comporta che la procedura corretta sarebbe stata quella ex art. 670 cod. proc. pen. per la rinnovazione; non essendo applicabile la sospensione prevista dall'art. 175, il termine di prescrizione (dieci anni, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., tenuto conto degli eventi interruttivi) è maturato il 17 novembre 2011. Perciò il reato si è estinto per prescrizione e la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rendendo superfluo l'esame degli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (ultima formulazione anteriore alla riforma 2014)

    ai fini della prescrizione del reato non si tiene conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale ... e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione

    La Corte ha ritenuto che questa disposizione si applica solo se la notifica della sentenza contumaciale è regolare; non è estensibile in "malam partem" al caso di notifica nulla. Non sterilizza la prescrizione quando la notifica non ha dato luogo a un momento iniziale certo.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Usato per determinare la durata della prescrizione del reato (nel caso, dieci anni), cui la Corte ha fatto riferimento per stabilire la data di estinzione (17/11/2011).

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Rilevata nella parte relativa alle cause di sospensione: la Corte osserva che non risultano cause di sospensione applicate al caso che impedissero il decorso della prescrizione.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    La Corte indica che, di fronte alla nullità della notificazione della sentenza contumaciale, la procedura corretta è quella di cui all'art. 670 (accertamento di omessa notifica/inefficienza del titolo esecutivo e rinnovazione della notificazione), e non l'applicazione automatica dell'art. 175.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato in riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale menzionata nell'imputazione ma non richiamata nella motivazione, la Corte ha ritenuto implicitamente esclusa tale aggravante.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione della pena; la Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito della doglianza una volta dichiarata l'estinzione per prescrizione.

  • art. 97 e art. 107 cod. proc. pen.

    Richiamati rispetto alle doglianze sull'effettiva garanzia della difesa tecnica per irregolarità nella nomina dei difensori d'ufficio; la questione non è stata decidenda in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di impugnazione per la Cassazione; i vari motivi del ricorso sono stati inquadrati secondo le lettere pertinenti, ma la decisione si è pronunciata solo sul motivo relativo alla prescrizione.

Massime di principio

  • Se la notifica della sentenza contumaciale è nulla (eseguita in luogo non idoneo o a persona non legittimata), non si può applicare la sospensione della prescrizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen.; la sospensione richiede una notifica regolare che produca un momento iniziale certo.
  • In caso di notifica nulla del titolo esecutivo (sentenza contumaciale), la strada corretta è l'azione ex art. 670 cod. proc. pen. per accertare l'omessa notifica e ottenere la rinnovazione, e non la mera istanza di restituzione nel termine con applicazione dell'art. 175.
  • La nullità della notifica può determinare la nullità del titolo esecutivo e, conseguentemente, impedire che tempi lunghi di sospensione della prescrizione (se erroneamente riconosciuti) producano pregiudizio per l'imputato.
  • Al fine di contestare validamente una notificazione, è cruciale documentare lo stato di domicilio/convivenza al momento dell'atto (es. sentenza di separazione, certificati di residenza).
  • Errori o inadempimenti dell'autorità procedente relativi alla notifica non possono essere sfruttati per estendere la durata dei termini di prescrizione a danno dell'imputato; la regolarità formale delle notifiche è determinante per il computo dei termini.
  • Anche se emergono altre violazioni procedurali (es. nomina del difensore), la declaratoria di estinzione per prescrizione rende in molti casi inutili ulteriori accertamenti di merito.

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