Cassazione Penale, Sentenza n. 40791/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava, in sintesi: 1) la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e della sentenza contumaciale perché effettuata a diverso domicilio (Ciampino, via Morosina n. 34) e consegnata a persona non più convivente (l'ex moglie Cristina De Santis), mentre l'imputato risultava residente a Grottaferrata, via della Pedica n. 44; 2) la lesione del diritto di difesa per irregolarità nella nomina dei difensori d'ufficio e nell'effettiva rappresentanza in dibattimento; 3) l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (in particolare la sterilizzazione dei termini ex art. 175 cod. proc. pen., nella formulazione anteriore al 2014) e la conseguente estinzione del reato per prescrizione; 4) eccessività della pena e mancato esame delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha accertato che la notifica della sentenza contumaciale era radicalmente nulla perché effettuata in luogo non idoneo e senza valida prova di domicilio o di elezione di domicilio; di conseguenza non potevano applicarsi i benefici di sospensione della prescrizione previsti dall'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2014), che richiedono una notifica regolare della sentenza contumaciale e che non si possano estendere in mala partem. La nullità della notifica comporta che la procedura corretta sarebbe stata quella ex art. 670 cod. proc. pen. per la rinnovazione; non essendo applicabile la sospensione prevista dall'art. 175, il termine di prescrizione (dieci anni, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., tenuto conto degli eventi interruttivi) è maturato il 17 novembre 2011. Perciò il reato si è estinto per prescrizione e la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rendendo superfluo l'esame degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (ultima formulazione anteriore alla riforma 2014)
ai fini della prescrizione del reato non si tiene conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale ... e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione
La Corte ha ritenuto che questa disposizione si applica solo se la notifica della sentenza contumaciale è regolare; non è estensibile in "malam partem" al caso di notifica nulla. Non sterilizza la prescrizione quando la notifica non ha dato luogo a un momento iniziale certo.
art. 161 cod. proc. pen.
Usato per determinare la durata della prescrizione del reato (nel caso, dieci anni), cui la Corte ha fatto riferimento per stabilire la data di estinzione (17/11/2011).
art. 159 cod. proc. pen.
Rilevata nella parte relativa alle cause di sospensione: la Corte osserva che non risultano cause di sospensione applicate al caso che impedissero il decorso della prescrizione.
art. 670 cod. proc. pen.
La Corte indica che, di fronte alla nullità della notificazione della sentenza contumaciale, la procedura corretta è quella di cui all'art. 670 (accertamento di omessa notifica/inefficienza del titolo esecutivo e rinnovazione della notificazione), e non l'applicazione automatica dell'art. 175.
art. 99 cod. pen.
Richiamato in riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale menzionata nell'imputazione ma non richiamata nella motivazione, la Corte ha ritenuto implicitamente esclusa tale aggravante.
art. 133 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione della pena; la Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito della doglianza una volta dichiarata l'estinzione per prescrizione.
art. 97 e art. 107 cod. proc. pen.
Richiamati rispetto alle doglianze sull'effettiva garanzia della difesa tecnica per irregolarità nella nomina dei difensori d'ufficio; la questione non è stata decidenda in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di impugnazione per la Cassazione; i vari motivi del ricorso sono stati inquadrati secondo le lettere pertinenti, ma la decisione si è pronunciata solo sul motivo relativo alla prescrizione.
Massime di principio
- Se la notifica della sentenza contumaciale è nulla (eseguita in luogo non idoneo o a persona non legittimata), non si può applicare la sospensione della prescrizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen.; la sospensione richiede una notifica regolare che produca un momento iniziale certo.
- In caso di notifica nulla del titolo esecutivo (sentenza contumaciale), la strada corretta è l'azione ex art. 670 cod. proc. pen. per accertare l'omessa notifica e ottenere la rinnovazione, e non la mera istanza di restituzione nel termine con applicazione dell'art. 175.
- La nullità della notifica può determinare la nullità del titolo esecutivo e, conseguentemente, impedire che tempi lunghi di sospensione della prescrizione (se erroneamente riconosciuti) producano pregiudizio per l'imputato.
- Al fine di contestare validamente una notificazione, è cruciale documentare lo stato di domicilio/convivenza al momento dell'atto (es. sentenza di separazione, certificati di residenza).
- Errori o inadempimenti dell'autorità procedente relativi alla notifica non possono essere sfruttati per estendere la durata dei termini di prescrizione a danno dell'imputato; la regolarità formale delle notifiche è determinante per il computo dei termini.
- Anche se emergono altre violazioni procedurali (es. nomina del difensore), la declaratoria di estinzione per prescrizione rende in molti casi inutili ulteriori accertamenti di merito.
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