Cassazione Penale, Sentenza n. 20413/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile (Vittoria Fante) ha proposto ricorso per cassazione contestando che la Corte di appello non abbia tenuto conto, nel computo della prescrizione, della sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale anti Covid-19 (art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni). Lamentava violazione degli artt. 157 e 159 c.p. per omesso computo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sospensione prevista dalla normativa emergenziale (9/03/2020 - 11/05/2020, 64 giorni) si applica soltanto ai procedimenti per i quali fosse fissata udienza o fosse prevista la decorrenza di termini processuali nel periodo indicato, e non in via generalizzata a tutti i procedimenti pendenti. Nel caso di specie la prima udienza si è tenuta il 22/11/2021 e non risultano termini processuali ricadenti nella finestra di sospensione; pertanto la prescrizione era già maturata (dies a quo indicato: 3/04/2017, termine prescrizionale: 3/10/2024) prima della sentenza di primo grado (11/10/2024). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile. Il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende; ha altresì condannato la ricorrente a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute da Maria Cristina Fante per complessivi €3.186 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 81 e 646 cod. pen.
Richiamate come le norme penali relative al fatto contestato nel primo grado; non centrali nella decisione sul punto della prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Norma che disciplina il termine di prescrizione; utilizzata per calcolare la scadenza del termine prescrizionale (dies a quo e dies ad quem).
art. 159 cod. pen.
Norma relativa agli effetti della prescrizione sul processo; richiamata nella censura della ricorrente.
art. 161 cod. pen.
Norma richiamata nella computazione del termine di prescrizione; usata per confermare la data di maturazione della prescrizione.
art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. l. 24 aprile 2020, n. 27
sospensione ex lege dal 9/03/2020 all'11/05/2020 per un totale di 64 giorni
La sospensione dei termini processuali e della prescrizione operò solo per procedimenti con udienza fissata o con termini processuali in scadenza nel periodo di sospensione; non si applica automaticamente a tutti i procedimenti pendenti.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Norma modificativa richiamata che ha inciso sulla disciplina emergenziale; conferma il quadro normativo della sospensione temporanea dei termini.
art. 611 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale alla trattazione scritta adottata nel procedimento (procedimento con trattazione scritta).
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali della ricorrente e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 541, comma 2, e art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Previsione normativa per la rifusione delle spese di lite a favore della parte resistente (liquidazione e distrazione delle spese in favore del difensore antistatario).
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale anti Covid-19 si applica solo ai procedimenti per i quali siano state fissate udienze o per i quali fossero in decorrenza termini processuali nel periodo 9/03/2020 - 11/05/2020; non opera automaticamente per tutti i procedimenti pendenti.
- Chi impugna il calcolo della prescrizione richiamando la sospensione emergenziale deve indicare con precisione quali atti o termini processuali ricadano nella finestra di sospensione; allegazioni generiche sono insufficienti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La prescrizione si computa a partire dal dies a quo stabilito dalla normativa (e dalla giurisprudenza) e, se è già maturata alla data della sentenza di primo grado, l'estinzione del reato non viene impedita da pronunce successive.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati in termini generici possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, la sanzione alla Cassa delle ammende e l'obbligo di rifondere le spese di difesa della parte resistente; è quindi opportuno valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
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