Cassazione Civile, Ordinanza n. 08394/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF. In una precedente fase, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio; successivamente la contribuente aveva proposto ricorso per revocazione avverso tale decisione e la CTR aveva accolto la revocazione. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva accolto la revocazione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'atto impositivo risultava inserito nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai fini della definizione agevolata delle controversie prevista dalla normativa sopravvenuta; tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a documentare la regolare definizione della lite e l'assenza di un diniego, con conseguente estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il processo di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata. Ha escluso altresì il pagamento del doppio contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e non estensibile di tale misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
L'inserimento dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate ai sensi di questa disposizione documenta la regolare definizione della controversia e consente la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità.
art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022
La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte rileva che l'inserimento nell'elenco attesta la definizione della lite nelle forme previste dalla legge.
art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
In presenza della definizione agevolata e dell'assenza di diniego, il processo deve essere dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 1, comma 200, legge n. 197 del 2022
L'assenza, allo stato, di un diniego ai sensi di questa disposizione consente di considerare perfezionata la definizione agevolata ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicabilità del doppio contributo unificato, osservando che esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Cass. 18/01/2022, n. 1420
È richiamato a sostegno del principio secondo cui il doppio contributo unificato ha natura lato sensu sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti documentalmente dall'inserimento dell'atto impositivo negli elenchi trasmessi dall'Amministrazione e non emerga un diniego nei termini previsti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata incide anche sul regime delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nelle ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la misura è prevista soltanto per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è estensibile in via analogica.
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