Cassazione Penale, Sentenza n. 20315/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello proposto dall'imputato avverso la condanna del Tribunale di Agrigento (rito abbreviato) per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/98 (rientro nel territorio nazionale dopo espulsione). Il ricorrente censura: 1) la ritenuta genericità dell'appello nonostante il rispetto dei requisiti di specificità (violazione artt. 581 e 591 c.p.p.); 2) la mancata e contraddittoria valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e della nozione di 'abitualità' ai fini del comma 3 dell'art. 131-bis; 3) la violazione del diritto di difesa e del diritto d'accesso a un giudizio di merito (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU) per la declaratoria di inammissibilità che avrebbe impedito la trattazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la Corte di appello avesse formalmente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità, essa ha comunque esaminato il merito delle doglianze e motivato sul punto, spiegando perché la causa di non punibilità ex art. 131-bis non era applicabile. In particolare, la Corte territoriale si è basata su almeno due precedenti condanne irrevocabili dell'imputato per violazioni della normativa sull'immigrazione (sentenze del Giudice di pace di Como del 9 luglio 2020 e del 20 ottobre 2020) per ritenere sussistente l'abitualità e quindi l'ostatività alla particolare tenuità. Le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e non hanno contrastato in modo specifico il ragionamento della Corte. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la condanna di primo grado (un anno di reclusione, con attenuanti generiche e riduzione del rito) rimane confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998, art. 13, comma 13
Norma che punisce il rientro illegale in Italia dopo espulsione; la condanna di primo grado è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione per lo sbarco a Lampedusa del 22/01/2022.
codice penale, art. 131-bis
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato il criterio dell' 'abitualità' previsto dal comma 3: la causa è ostativa se l'autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello in esame; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente tale abitualità avendo rilevato due precedenti condanne per reati di immigrazione.
codice di procedura penale, artt. 581 e 591
Disposizioni che definiscono i requisiti di specificità dell'impugnazione e il contenuto dei motivi d'appello; il ricorrente sosteneva che l'appello rispettasse tali requisiti, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato generico.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b) e lett. e))
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) violazione di norme processuali (es. specificità dell'appello) e lett. e) vizio di motivazione; il ricorrente ha fondato su tali lettere i suoi motivi, che la Corte ha ritenuto infondati o non adeguatamente confrontati con le argomentazioni della Corte territoriale.
codice di procedura penale, art. 611, comma 1
Norma sulla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; il P.G. ha depositato la requisitoria, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Costituzione, art. 24
Riferimento al diritto di difesa e all'accesso all'autorità giudiziaria; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la Corte d'appello ha comunque esaminato il merito delle doglianze.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato dal ricorrente come garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché il merito è stato esaminato e motivato.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016)
Richiamata in merito all'interpretazione dell'abitualità ai fini dell'art. 131-bis: il giudice può valutare anche condanne e illeciti della stessa indole, compresi reati ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis, nel valutare l'abitualità.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità non impedisce al giudice d'appello di esaminare comunque il merito; se il giudice, pur qualificando l'atto come inammissibile, motiva sul merito e rigetta le doglianze, tale valutazione può essere difficilmente censurata in cassazione.
- Ai fini dell'ostatività della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., l'abitualità si accerta quando l'autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre a quello in esame; il giudice può considerare anche precedenti condanne e taluni illeciti anteriormente ritenuti non punibili ai fini della valutazione complessiva.
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità delle valutazioni di merito (in particolare sulla sussistenza dell'abitualità), il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico e argomentato con il ragionamento logico-giuridico adottato dalla Corte territoriale; deduzioni generiche risultano inammissibili o inefficaci.
- Le censure relative al diritto di difesa e all'accesso al giudizio (art. 24 Cost., art. 6 CEDU) richiedono la dimostrazione che la declaratoria di inammissibilità abbia effettivamente impedito la decisione sul merito; se il merito è stato comunque esaminato e motivato, la doglianza è destinata a fallire.
- In tema di impugnazioni, è essenziale rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; la precisione formale dei motivi è condizione per la trattazione e per evitare la declaratoria di inammissibilità.
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