Sentenza del 03/08/2016 n. 16177 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - Condizioni - Effettiva titolarità del rapporto - Irrilevanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella TARSU relativa all'anno 2006, riferita a un'area utilizzata per il parcheggio e la manovra di autoarticolati. Il ricorso di primo grado era stato però proposto dalla N. s.p.a., soggetto distinto dalla N. s.r.l., effettiva destinataria dell'atto. Dopo la declaratoria di inammissibilità in primo grado, la N. s.r.l. aveva proposto appello sostenendo che la propria costituzione potesse sanare retroattivamente l'errore, qualificandolo come difetto di legittimazione o mero errore materiale. La Corte ha escluso tale possibilità, ritenendo che la N. s.r.l. fosse rimasta estranea al giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi di ricorso, confermando l'inammissibilità dell'appello proposto dalla N. s.r.l. perché non era stata parte del giudizio di primo grado. Ha ritenuto non applicabile la sanatoria ex tunc né quella per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156, comma 3, c.p.c., poiché non si trattava di una semplice irregolarità formale o di un errore materiale, ma dell'intervento di un soggetto giuridico diverso. Gli ulteriori motivi, relativi al merito della TARSU, sono stati dichiarati assorbiti. La N. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 4.200 euro per ciascun controricorrente.
Norme richiamate
Art. 344 c.p.c.
Il soggetto estraneo al giudizio di primo grado, anche se titolare del rapporto sostanziale, può far valere il proprio diritto mediante intervento in appello nei casi previsti dalla norma, ma non può proporre autonomamente impugnazione contro una sentenza resa tra altre parti.
Art. 404 c.p.c.
opposizione di cui all'art. 404
Il terzo eventualmente pregiudicato da una sentenza pronunciata tra altre parti deve utilizzare l'opposizione di terzo, ordinaria o revocatoria secondo i presupposti, invece di proporre un'impugnazione ordinaria riservata alle parti del processo.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
La sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda vizi formali dell'atto processuale; non può trasformare l'impugnazione proposta da un soggetto giuridico diverso in un'impugnazione validamente proposta dalla parte effettivamente legittimata.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
La norma disciplinava il presupposto della TARSU e la sua applicabilità alle superfici suscettibili di produrre rifiuti. La relativa questione non è stata esaminata nel merito perché i motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società, ma tali censure non sono state esaminate nel merito, essendo stata confermata l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione processuale.
Massime di principio
- L'impugnazione può essere proposta soltanto da chi ha formalmente partecipato al giudizio nel grado precedente e non semplicemente da chi è il titolare effettivo del rapporto sostanziale.
- Una società distinta, anche se appartenente allo stesso gruppo, rappresentata dalla stessa persona o destinataria effettiva dell'atto, non può subentrare in appello per conservare gli effetti dell'impugnazione proposta da un'altra società.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo o per errore materiale opera per irregolarità formali riconoscibili, non quando l'atto proviene da un soggetto giuridico diverso da quello legittimato.
- Chi è rimasto estraneo al giudizio deve valutare tempestivamente l'intervento in appello, quando ammesso, oppure l'opposizione di terzo, senza proporre un'impugnazione ordinaria autonoma.
- Prima di impugnare è essenziale verificare la corretta coincidenza tra il soggetto destinatario dell'atto, il soggetto che ha proposto il ricorso originario e il soggetto indicato nella procura e nell'impugnazione.
- Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, le questioni sostanziali sull'atto impositivo possono non essere esaminate e risultare assorbite.
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