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Direttiva 2009/115

Direttiva 2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/115/CE modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il metomil nell’allegato I, dopo una nuova valutazione scientifica che ha superato le criticità che avevano portato al precedente diniego di iscrizione. L’iscrizione è però accompagnata da condizioni rigorose: uso solo come insetticida su vegetali, dosi limitate, massimo due applicazioni per stagione, uso riservato a professionisti e obbligo di misure di gestione del rischio. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2010.

Iscrizione della sostanza attiva metomil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche d’uso e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, chiamati a recepire la modifica della direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metomil, per i soli usi autorizzabili indicati nell’allegato della direttiva, con esclusione di impieghi diversi da quelli espressamente ammessi e con limitazione agli utilizzatori professionali. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.

Iscrizione del metomil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2009/115/CE della Commissione interviene sulla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per inserire il metomil nell’allegato I. L’atto segue una nuova valutazione scientifica della sostanza, dopo il precedente diniego di iscrizione, e si fonda sulle conclusioni del riesame effettuato con il supporto dello Stato membro relatore, dell’EFSA e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Contesto e ragioni dell’intervento

Dai considerando emerge che il metomil era già stato incluso nell’elenco delle sostanze attive da valutare ai fini dell’eventuale iscrizione, ma con decisione 2007/628/CE era stato escluso dall’allegato I. Il notificante ha poi presentato una nuova domanda ai sensi della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008. La nuova valutazione ha affrontato i profili che avevano determinato il rifiuto iniziale: esposizione dell’operatore, esposizione di lavoratori e astanti, e rischi per uccelli, mammiferi, organismi acquatici, api e altri artropodi non bersaglio.

Esito della rivalutazione scientifica

La Commissione prende atto che, sulla base dei nuovi dati e delle nuove informazioni, è possibile ottenere livelli accettabili di esposizione dell’operatore mediante dispositivi di protezione supplementari rispetto a quelli del fascicolo iniziale. Inoltre, per gli usi valutati, i rischi per lavoratori e astanti non risultano inaccettabili. Quanto al rischio ecotossicologico, esso è ritenuto accettabile a condizione che si utilizzi la dose più bassa tra quelle indicate e che siano applicate adeguate misure di gestione del rischio.

Obiettivo normativo e conseguenze pratiche

La direttiva afferma che i prodotti fitosanitari contenenti metomil possono soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, limitatamente agli usi considerati nel rapporto di riesame. Ne deriva che gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni nazionali per tali prodotti, ma solo nel rispetto delle condizioni specifiche fissate nell’allegato e degli standard uniformi dell’allegato VI della direttiva quadro.

Condizioni specifiche di autorizzazione

L’allegato alla direttiva introduce un quadro restrittivo di impiego:

  • possono essere autorizzati solo usi come insetticida su vegetali;
  • la dose non può superare 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione;
  • non sono ammesse più di due applicazioni per stagione;
  • le autorizzazioni sono riservate agli utilizzatori professionali.

Inoltre, gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di riesame del metomil, in particolare le appendici I e II approvate il 12 giugno 2009, e prestare attenzione a specifici profili di rischio.

Misure di tutela di operatori, ambiente e specie non bersaglio

La direttiva insiste in modo particolare sulla gestione del rischio. Le condizioni d’impiego autorizzate devono prescrivere l’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati, con attenzione speciale all’esposizione degli operatori che utilizzano attrezzature a spalla o altri strumenti portatili.

Sul piano ambientale e biologico, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • protezione degli uccelli;
  • protezione degli organismi acquatici, prevedendo ove necessario zone tampone, riduzione del deflusso e bocchettoni per ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate;
  • protezione degli artropodi non bersaglio, soprattutto le api, adottando misure atte a evitare contatti con esse.

La direttiva prevede inoltre che le formulazioni a base di metomil contengano agenti repellenti e/o emetici efficaci, per escludere rischi di avvelenamento intenzionale o accidentale.

Durata dell’iscrizione e dati identificativi

L’allegato riporta anche gli elementi identificativi della sostanza e la durata dell’iscrizione. Il metomil è indicato con:

  • CAS: 16752-77-50;
  • CIPAC: 264;
  • denominazione IUPAC: S-metil (EZ)-N-(metilcarbamoilossi)tioacetimidato;
  • purezza minima: ≥ 980 g/kg.

L’iscrizione decorre dal 1° settembre 2009 e scade il 31 agosto 2019.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2010 e di comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate, con tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore della direttiva al 1° settembre 2009, mentre l’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione del metomil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi il metomil. La scelta segue una nuova procedura di valutazione avviata a seguito della precedente mancata iscrizione e conclude che, per gli usi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti metomil possono soddisfare in linea generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

Condizioni di autorizzazione e limiti d’uso

L’allegato stabilisce che possono essere autorizzati solo usi come insetticida su vegetali, con dosi non superiori a 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

Misure di gestione del rischio e protezione di operatori, ambiente e specie non bersaglio

Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, alla protezione degli uccelli, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio, in particolare le api. Devono essere prescritte adeguate misure di protezione individuale per gli operatori, e, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone, riduzione del deflusso e bocchettoni per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate. Le autorizzazioni devono prevedere anche ulteriori misure di attenuazione dei rischi se del caso.

Obbligo di agenti repellenti e/o emetici

Per escludere rischi di avvelenamento intenzionale o accidentale, i prodotti fitosanitari contenenti metomil devono incorporare agenti repellenti e/o emetici efficaci. Tale requisito è espressamente ribadito nell’allegato.

Specifica della sostanza e durata dell’iscrizione

L’allegato indica il nome comune Metomil, i numeri di identificazione CAS 16752-77-50 e CIPAC 264, la denominazione IUPAC S-metil (EZ)-N-(metilcarbamoilossi)tioacetimidato e una purezza minima di ≥ 980 g/kg. L’entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1° settembre 2009 e la scadenza al 31 agosto 2019.

Obblighi di recepimento e comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 gennaio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tabella di corrispondenza, nonché prevedere un riferimento alla direttiva nell’atto di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° settembre 2009. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariautorizzazione all’immissione in commerciosicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavorotutela ambientale

Testo integrale

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