Sentenza n. 1017/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla diffida a concludere il procedimento relativo a una domanda di condono edilizio presentata nel 2004
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente condono)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune dopo l'atto di significazione e diffida notificato via PEC l'8 settembre 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento relativo alla domanda di condono edilizio del 9 dicembre 2004 e, secondo quanto esposto nel ricorso, di definirlo in senso favorevole, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nel corso del giudizio il Comune ha dapprima depositato un preavviso di rigetto e, successivamente, il 3 luglio 2026, ha adottato il diniego definitivo dell'istanza di condono. Le parti hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, poiché l'amministrazione ha adottato, dopo la proposizione del ricorso, il provvedimento conclusivo del procedimento, facendo venir meno l'inerzia oggetto del giudizio. Il giudice ha posto comunque le spese di lite a carico del Comune, liquidandole in euro 1.200,00 oltre accessori e disponendo anche il rimborso del contributo unificato. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR ha ritenuto irrilevante la natura vincolata del diniego di condono, valorizzando il fatto che il provvedimento è stato adottato successivamente all'instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla richiesta di eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, viene meno l'inerzia oggetto del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, l'adozione del provvedimento conclusivo successivamente all'instaurazione del giudizio può giustificare la condanna dell'amministrazione, anche se il provvedimento adottato è espressione di un potere vincolato.
- La cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione tardiva del procedimento non impedisce al giudice di porre le spese di lite e il rimborso del contributo unificato a carico dell'amministrazione che ha provveduto solo dopo la proposizione del ricorso.
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