Cassazione Civile, Ordinanza n. 23564/2025 del 19/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un architetto aveva convenuto in giudizio un comune chiedendo il pagamento del compenso per prestazioni professionali rese in forza di una convenzione di incarico del 1989 relativa al progetto esecutivo per il consolidamento e restauro di un palazzo comunale. Deduceva di avere ricevuto solo un acconto e che, con successive deliberazioni, l'ente aveva dapprima riconosciuto il debito e poi liquidato una somma inferiore a quella originariamente pretesa. In appello contestava la decisione di merito che aveva ritenuto non vincolante per l'ente la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, sostenendo che essa fosse valida e idonea a fondare l'obbligazione dell'ente, anche alla luce della disciplina sui debiti fuori bilancio e della possibilità di sanatoria. Con il ricorso per cassazione lamentava violazione dell'art. 2041 c.c. e delle norme del T.U.E.L. in tema di assunzione di obbligazioni e riconoscimento dei debiti fuori bilancio, assumendo che la Corte d'appello avesse escluso illegittimamente la legittimazione passiva del comune sull'azione di indebito arricchimento nonostante l'accertata utilità della prestazione e il riconoscimento del debito da parte dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del comune, perché quando l'obbligazione non rientra nello schema di spesa dell'ente sorge un rapporto diretto con l'amministratore o funzionario che abbia consentito la prestazione; manca quindi il requisito di sussidiarietà richiesto per l'azione ex art. 2041 c.c. Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale, inoltre, è un procedimento discrezionale che può salvare l'impegno di spesa nei limiti dell'utilità dimostrata, ma non sana contratti nulli o invalidi né consente di desumere una generale ammissione del maggior credito preteso. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
l'azione di indebito arricchimento contro l'ente locale è esclusa quando manca la sussidiarietà, perché il terzo può agire direttamente verso il funzionario o amministratore responsabile dell'obbligazione assunta fuori dallo schema di spesa.
art. 2042 c.c.
il requisito della sussidiarietà impedisce di esperire l'azione di arricchimento senza causa verso l'ente se esiste altra azione contro il responsabile diretto.
d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 4
norma richiamata dal ricorrente in relazione all'assunzione di obbligazioni degli enti locali e alla disciplina dei debiti fuori bilancio.
d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e)
il riconoscimento del debito fuori bilancio è possibile a posteriori con deliberazione espressa dell'organo competente, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dimostrati, ma non vale a sanare contratti nulli o ad ammettere automaticamente l'azione di arricchimento contro l'ente.
d.l. n. 66 del 1989, art. 23
richiamato come disciplina che conduce alla nullità dell'obbligazione assunta dall'ente senza copertura finanziaria, nel quadro esaminato dalla Corte di merito e confermato dalla Cassazione.
d.l. n. 66 del 1989, art. 24
richiamato come facoltà di sanatoria dell'ente, ma non tale da rendere ammissibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti del comune nel caso concreto.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel caso di prestazioni rese in favore di un ente locale al di fuori del regolare procedimento di spesa, il rimedio dell'azione di arricchimento senza causa contro l'ente è precluso per difetto di sussidiarietà se il creditore può agire direttamente nei confronti del funzionario o amministratore che abbia consentito la prestazione.
- Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale è un atto discrezionale e postumo che richiede una deliberazione espressa dell'organo competente; esso opera solo nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento effettivamente dimostrati e non integra una sanatoria generale di contratti nulli o invalidi.
- La deliberazione dell'ente che liquida solo una parte del credito richiesto non comporta automaticamente il riconoscimento dell'intero maggior importo preteso, che resta azionabile, se del caso, secondo i rimedi verso i soggetti che hanno assunto l'obbligazione illegittimamente.
- L'azione ex art. 2041 c.c. non può essere utilizzata per superare la disciplina speciale dei debiti fuori bilancio degli enti locali quando il legislatore predispone meccanismi e limiti specifici di imputazione della spesa.
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