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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19355/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un ingegnere alla Gestione separata INPS per l'anno 2008 e dalla conseguente richiesta contributiva. Il professionista aveva ottenuto in primo grado e poi in appello l'annullamento dell'iscrizione, con la Corte territoriale che aveva ritenuto non dovuto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e, comunque, prescritto il credito contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sulla Gestione separata e sulla previdenza degli ingegneri e architetti, sostenendo che l'obbligo di iscrizione sussiste per il professionista che svolga abitualmente attività autonoma per la quale è prevista l'iscrizione all'albo, quando non versi contributi idonei a generare una correlata posizione previdenziale presso la cassa professionale; con il secondo ha censurato la decorrenza della prescrizione, affermando che il termine quinquennale non decorre dalla dichiarazione dei redditi ma dalla scadenza del termine di versamento dei contributi, tenendo conto anche del differimento disposto dal D.P.C.M. 14 giugno 2009. Il resistente ha contestato il ricorso, insistendo sull'esclusività del regime previdenziale e sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione. Sul merito dell'obbligo contributivo ha confermato l'orientamento secondo cui gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che alla cassa professionale versino solo il contributo integrativo privo di funzione previdenziale, devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS per l'attività libero-professionale. Quanto alla prescrizione, ha affermato che il dies a quo va individuato nella scadenza del termine di versamento, non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi; però, nel caso concreto, la Corte ha rilevato che andava considerato anche il differimento al 6 luglio 2009 previsto dal D.P.C.M. 14 giugno 2009, per cui la verifica della tempestività degli atti interruttivi e di eventuali ulteriori vicende sospensive/interruttive è stata rimessa al giudice di rinvio. Spese del giudizio di legittimità rimesse al rinvio; escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995

    Il comma 25 delinea il perimetro della tutela previdenziale per i professionisti iscritti ad albi; il comma 26, come interpretato autenticamente, impone l'iscrizione alla Gestione separata quando non siano effettuati versamenti contributivi idonei a costituire una correlata posizione previdenziale.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    È norma di interpretazione autentica e di chiusura del sistema; estende l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ai professionisti che non versino contributi suscettibili di generare una prestazione previdenziale.

  • art. 21 L. 6/1981

    Prevede l'esclusione dall'iscrizione alla cassa per gli ingegneri e architetti già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 7, comma 5, Statuto Inarcassa

    Conferma l'esclusione dall'iscrizione alla cassa per i professionisti già coperti da altra previdenza obbligatoria per lavoro subordinato.

  • art. 10 L. 6/1981

    Il contributo integrativo è dovuto per la mera iscrizione all'albo e ha funzione solidaristica, non previdenziale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Le cause di sospensione rilevano solo se integrano un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto; l'ignoranza o la difficoltà di accertamento non bastano.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997

    I termini di pagamento dei contributi coincidono con quelli previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.C.M. 14 giugno 2009

    Ha differito al 6 luglio 2009 la scadenza del versamento contributivo per l'annualità 2008; tale proroga incide sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'INPS nei motivi di ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi rinviando alla loro motivazione.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sussiste quando non vi siano versamenti a una cassa professionale idonei a dare luogo a una distinta e concreta posizione previdenziale; il solo contributo integrativo, avente funzione solidaristica, non è sufficiente a esonerare dall'iscrizione.
  • Il sistema previdenziale categoriale e la Gestione separata vanno letti in termini di complementarità e non di alternatività: l'iscrizione ad una cassa professionale non esclude automaticamente la Gestione separata se manca una copertura previdenziale correlata al reddito professionale.
  • La decorrenza della prescrizione dei contributi alla Gestione separata coincide, in via generale, con la scadenza del termine legale di pagamento del contributo, e non con la successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che non costituisce presupposto del credito ma può eventualmente rilevare come atto interruttivo o, in casi specifici, come indice di occultamento doloso.
  • Ai fini della prescrizione occorre considerare anche i differimenti dei termini di versamento disposti con fonte subprimaria legittimamente incidenti sugli adempimenti fiscali-contributivi; la verifica della tempestività degli atti interruttivi e delle eventuali cause sospensive spetta al giudice di merito.
  • La difficoltà o impossibilità di accertare subito l'esatto ammontare del credito non integra di per sé un impedimento giuridico all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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