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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17737/2020 del 25/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Azienda Sanitaria ha chiesto la restituzione/riconoscimento della proprietà di un immobile sito in Agrigento via Lipari, sostenendo che il bene, originariamente in signoria al Consorzio Provinciale Antitubercolare e poi assegnato al Comune per effetto della legge 833/1978 con vincolo di destinazione alle USL, era divenuto in proprietà all'Azienda in seguito a successive discipline legislative e amministrative (legge 421/1992, d.lgs. 502/1992 e provvedimenti regionali). Le associazioni resistenti contestavano la pretesa; il tema centrale era se e in che modo il trasferimento della proprietà e del vincolo fosse realmente intervenuto e fosse provato in giudizio, nonché la corretta qualificazione dell'azione (rivendica vs. restituzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria. Ha ritenuto che l'Azienda non abbia fornito la prova concreta dell'effettivo trasferimento di proprietà dall'originario Consorzio al Comune e dal Comune all'Azienda tramite i previsti provvedimenti amministrativi regionali. Perciò non si è potuta ritenere la successione nei rapporti giuridici necessaria per qualificare l'azione come di 'restituzione' anziché come 'rivendica'. I giudici di merito avevano correttamente assegnato all'Azienda l'onere probatorio non assolto. Condanna dell'Azienda al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore del Consorzio resistente, liquidate in complessivi €5.500,00 oltre accessori, e sussistenza dell'obbligo del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 948 cod. civ.

    Richiamato nella prima censura insieme all'art. 2697; in generale concerne profili relativi alla qualificazione dell'azione (riferita alla rivendicazione) e alla prova del possesso/titolo. La Corte non ha ritenuto che tale richiamo fosse sufficiente in assenza della prova concreta del trasferimento.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sullo onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. La Corte ha applicato questo principio ritenendo che l'Azienda non abbia fornito la prova del trasferimento del titolo di proprietà.

  • art. 66 legge 833/1978

    comma 1, comma 4, comma 7

    Stabilisce il regime dei beni degli enti sanitari disciolti e prevede l'intervento delle Regioni per l'attuazione dei trasferimenti. La Corte ha sottolineato che il trasferimento non è automatico senza i provvedimenti regionali attuativi previsti dall'articolo.

  • legge regionale Sicilia n. 87/1980

    Normativa regionale di attuazione che prevedeva verifiche sulla destinazione sanitaria dei beni e l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi di trasferimento. La Corte ha ritenuto necessario che tali atti concreti risultassero prodotti in giudizio per provare il trasferimento.

  • art. 5 d.lgs. 502/1992

    Prevede il trasferimento dei beni immobili ai nuovi enti (Aziende Sanitarie) tramite apposito provvedimento regionale. La Corte ha rilevato che, in mancanza di prova dell'adozione di tali provvedimenti, non si può presumere l'acquisto del bene da parte dell'Azienda.

  • legge regionale Sicilia n. 30/1993

    Norma attuativa regionale del d.lgs. 502/1992; la sua esistenza e gli eventuali provvedimenti adottati dovevano essere prodotti per dimostrare il trasferimento alle Aziende Sanitarie.

  • d.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento del contributo unificato da parte dell'Azienda ricorrente.

Massime di principio

  • In controversie su trasferimenti patrimoniali operati da leggi settoriali è decisivo provare documenti amministrativi concreti (decreti/regionali/trascrizioni): la mera richiamazione delle norme di legge non sostituisce l'onere probatorio.
  • Il trasferimento ex art. 66 legge 833/1978 verso i Comuni e il successivo trasferimento alle Aziende Sanitarie richiedono atti amministrativi regionali attuativi; senza tali atti non si può dare per scontata la titolarità dell'Azienda.
  • La qualificazione dell'azione (rivendica vs. restituzione) dipende dalla prova della successione nella titolarità e nei rapporti giuridici: se non è provata la successione, l'azione rimane rivendicazione e grava sul ricorrente l'onere di provare il titolo.
  • Se il bene non è stato utilizzato per finalità sanitarie, è meno probabile che rientri nelle categorie di beni trasferiti per legge; occorre dimostrare la destinazione effettiva e la verifica amministrativa prevista dalle norme regionali.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la mancanza di documenti decisivi già non prodotti in grado e in appello è difficilmente sanabile: conviene allegare e trascrivere fin dal primo grado tutti i provvedimenti amministrativi rilevanti e le trascrizioni catastali/immobiliari.
  • Il ricorrente deve prestare attenzione al rischio delle spese: l'insussistenza della prova può comportare la condanna alle spese di tutte le fasi processuali e l'onere del contributo unificato.

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