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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36394/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto distinti ricorsi, dal contenuto sovrapponibile, contro la sentenza della Corte territoriale. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, contestando il giudizio di responsabilità per i reati loro ascritti e sollecitando una diversa valutazione dell’attendibilità e della valenza probatoria delle prove. Con il secondo motivo hanno censurato la motivazione sulla pena, chiedendo una sua ulteriore riduzione; hanno inoltre lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo non sono indicati gli specifici reati contestati, salvo il richiamo al più grave reato di cui al capo E), qualificato come estorsione, né sono riportati la pena finale e la data della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, trattandoli congiuntamente perché sovrapponibili. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità, in quanto riproponeva censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito, e manifestamente infondato: la richiesta di una diversa comparazione delle prove attiene a valutazioni di fatto non consentite in cassazione. La motivazione di merito aveva adeguatamente giustificato la credibilità delle persone offese e l’attendibilità dei loro racconti, valorizzando riscontri investigativi esterni e l’assenza di ragioni di astio o risentimento; le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la responsabilità, previa motivata verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca. Le censure sulla pena sono state giudicate generiche e aspecifiche: la pena base per il più grave reato di estorsione era stata fissata al minimo edittale dell’art. 629 c.p. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del reato, alle modalità esecutive, all’intensità del dolo e alla capacità a delinquere, anche in ragione della mancata manifestazione di resipiscenza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applichino alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole di corroborazione previste dall’art. 192, comma 3, c.p.p. e possono, da sole, fondare l’affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.

  • art. 629 c.p.

    avendo rideterminato la misura della pena base per il più grave reato di cui al capo E) della rubrica pari al minimo edittale previsto dall’art. 629 cod. pen., non risultando quindi ulteriormente contenibile nei termini sollecitati nei ricorsi

    Nel caso concreto, la pena base per il reato più grave era già stata fissata al minimo edittale previsto per l’estorsione, sicché la richiesta di un’ulteriore riduzione non poteva essere accolta.

  • art. 133 c.p.

    il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione

    La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e indica gli elementi, anche tra quelli dell’art. 133 c.p., ritenuti prevalenti.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere oscurate le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole prova sufficiente per affermare la responsabilità penale, senza applicazione delle regole di corroborazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p., purché il giudice motivi in modo adeguato sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova comparazione delle prove o una diversa valutazione di fatto dell’attendibilità, della credibilità e della forza probatoria dei singoli elementi; sono inammissibili le censure che si limitano a sollecitare tale rivalutazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi considerati prevalenti; il giudice può fondarlo sulla gravità del reato, sulle modalità esecutive, sull’intensità del dolo e sulla capacità a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCircostanze del reatoEstorsione
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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