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Sentenza

Sentenza del 24/03/2015 n. 1194 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Riscossione delle imposte - Ipoteca.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'iscrizione di ipoteca perché effettuata senza una preventiva comunicazione e senza concedergli un termine per pagare il debito o presentare osservazioni. La questione riguardava anche il periodo antecedente all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, che ha previsto espressamente l'obbligo di comunicazione preventiva.

La decisione

La contestazione è stata accolta: anche prima dell'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, l'Amministrazione era tenuta a informare preventivamente il contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca e a concedergli un termine, indicativamente di trenta giorni, per esercitare il diritto di difesa o pagare quanto dovuto. L'iscrizione effettuata senza tale comunicazione è stata qualificata come nulla per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Norme richiamate

  • Art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973

    l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1

    La norma impone una comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria e riconosce al contribuente un termine per pagare o difendersi.

  • D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011

    Il decreto-legge, come convertito, ha introdotto nell'art. 77 del DPR n. 602/1973 l'obbligo espresso di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Il contraddittorio preventivo è considerato un principio fondamentale dell'ordinamento, applicabile anche prima dell'esistenza di una specifica disposizione normativa che imponesse espressamente la comunicazione.

Massime di principio

  • Prima di adottare un atto cautelare o pregiudizievole nei confronti del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente informarlo e consentirgli di pagare o presentare osservazioni.
  • L'assenza di una previsione normativa espressa non esclude necessariamente l'obbligo di contraddittorio, quando esso costituisce garanzia fondamentale del diritto di difesa.
  • Un'iscrizione ipotecaria eseguita senza preventiva comunicazione può essere contestata per violazione del contraddittorio e può essere dichiarata nulla.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare la data dell'iscrizione, l'avvenuta ricezione della comunicazione preventiva, il termine concesso e la possibilità concreta di presentare osservazioni o regolarizzare il debito.

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