Sentenza del 24/03/2015 n. 1194 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Riscossione delle imposte - Ipoteca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'iscrizione di ipoteca perché effettuata senza una preventiva comunicazione e senza concedergli un termine per pagare il debito o presentare osservazioni. La questione riguardava anche il periodo antecedente all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, che ha previsto espressamente l'obbligo di comunicazione preventiva.
La decisione
La contestazione è stata accolta: anche prima dell'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, l'Amministrazione era tenuta a informare preventivamente il contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca e a concedergli un termine, indicativamente di trenta giorni, per esercitare il diritto di difesa o pagare quanto dovuto. L'iscrizione effettuata senza tale comunicazione è stata qualificata come nulla per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973
l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1
La norma impone una comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria e riconosce al contribuente un termine per pagare o difendersi.
D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011
Il decreto-legge, come convertito, ha introdotto nell'art. 77 del DPR n. 602/1973 l'obbligo espresso di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il contraddittorio preventivo è considerato un principio fondamentale dell'ordinamento, applicabile anche prima dell'esistenza di una specifica disposizione normativa che imponesse espressamente la comunicazione.
Massime di principio
- Prima di adottare un atto cautelare o pregiudizievole nei confronti del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente informarlo e consentirgli di pagare o presentare osservazioni.
- L'assenza di una previsione normativa espressa non esclude necessariamente l'obbligo di contraddittorio, quando esso costituisce garanzia fondamentale del diritto di difesa.
- Un'iscrizione ipotecaria eseguita senza preventiva comunicazione può essere contestata per violazione del contraddittorio e può essere dichiarata nulla.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la data dell'iscrizione, l'avvenuta ricezione della comunicazione preventiva, il termine concesso e la possibilità concreta di presentare osservazioni o regolarizzare il debito.
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