Cassazione Penale, Ordinanza n. 27847/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 640 e 629 c.p. e vizio di motivazione. In sostanza ha contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione e ha chiesto la riqualificazione del fatto in truffa. Dalla motivazione emerge che il fatto era stato già ritenuto integrativo di estorsione dai giudici di merito all'esito della valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che le sentenze di merito avevano adeguatamente spiegato le ragioni della qualificazione giuridica e che la ricostruzione probatoria era logica e conforme ai principi di diritto.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in truffa; la Corte esclude la configurabilità della truffa e conferma la qualificazione in termini di estorsione.
art. 629 c.p.
Richiamato per contestare la sussistenza del delitto di estorsione; la Corte ritiene corretta la sua applicazione al fatto concretamente accertato.
Massime di principio
- Integra il delitto di estorsione la condotta con cui l'agente prospetti un pericolo reale di un evento dannoso percepito come dipendente dalla propria volontà o azione, esercitando così una coercizione sulla vittima.
- La truffa c.d. vessatoria è configurabile solo quando l'agente rappresenti un pericolo di evento dannoso non reale, di regola collegato all'azione di forze occulte, e tale da essere percepito come non effettivo da un comune discernimento.
- Ai fini della distinzione tra estorsione e truffa non è decisiva la natura reale o immaginaria della minaccia, ma l'effetto intimidatorio concretamente percepito dalla persona offesa, purché la rappresentazione sia seria ed effettiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato perché si limita a contestare la valutazione di merito già logicamente e adeguatamente motivata dai giudici di primo e secondo grado.
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