Circolare numero 180 del 2-8-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma e precisa la classificazione previdenziale di varie attività del settore video-cinematografico e televisivo, disciplina l’inquadramento delle imprese artigiane alla luce della legge n. 133/1997, aggiorna le indicazioni per gli enti previdenziali trasformati in soggetti privati e per le strutture ENAIP, e interviene su alcune fattispecie rilevanti ai fini degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. Inoltre, chiarisce gli effetti della regolarizzazione delle società di fatto o irregolari ai sensi della legge n. 662/1996, con conservazione della matricola originaria.
Inquadramento previdenziale di alcune attività video-cinematografiche, artigiane, enti previdenziali trasformati, ENAIP e sgravi contributivi per il Mezzogiorno
Inquadramenti previdenziali e contributivi per specifiche attività e soggetti
La circolare interviene su una pluralità di materie eterogenee, accomunate dall’esigenza di chiarire l’inquadramento previdenziale e gli effetti contributivi di alcune attività economiche e di specifiche trasformazioni soggettive. Le precisazioni riguardano, in particolare, il settore video-cinematografico e televisivo, le imprese artigiane alla luce della legge n. 133/1997, gli enti previdenziali trasformati in soggetti di diritto privato, le strutture ENAIP, nonché talune fattispecie rilevanti ai fini degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari.
Settore video-cinematografico e televisivo
La circolare conferma le disposizioni già contenute nel manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 per i datori di lavoro operanti nel settore video-cinematografico e televisivo. Sono ricomprese le seguenti attività, con i relativi c.s.c. e codici ISTAT 1991:
- riproduzione di supporti video registrati, c.s.c. 1.12.12, ISTAT 1991 22.32;
- produzioni cinematografiche e di video, compresi doppiaggio e sincronizzazione, c.s.c. 1.12.10, ISTAT 1991 92.11;
- sviluppo e stampa films, c.s.c. 1.12.11, ISTAT 1991 92.11;
- distribuzioni cinematografiche e video, c.s.c. 1.18.07, ISTAT 1991 92.12;
- proiezioni cinematografiche, c.s.c. 1.18.08, ISTAT 1991 92.13;
- telecomunicazioni, c.s.c. 1.15.07, ISTAT 1991 64.20;
- attività radiotelevisive in genere, c.s.c. 1.18.08, ISTAT 1991 92.20.
Per le attività di cui alle lettere b) e c), la circolare ribadisce che l’inquadramento viene effettuato nel settore manifatturiero, in continuità con il criterio già adottato in occasione delle precedenti classificazioni ISTAT, poiché tali attività risultavano comprese nel settore manifatturiero nelle classificazioni ISTAT 1971 e 1981. Viene richiamato il precedente orientamento consolidato dall’Istituto a seguito del parere dei Ministeri competenti sulla funzione integrativa della classificazione 1981 rispetto a quella del 1971. In sostanza, per tali attività permane la natura manifatturiera per le categorie già riconosciute come tali in base alla classificazione storica richiamata nel manuale allegato alla circolare n. 65/1996.
Distinzione tra attività manifatturiere e attività di servizi
La circolare precisa che per le attività di cui alle lettere d) ed e), cioè distribuzione e proiezione cinematografica, non è ammissibile alcun trascinamento di precedenti classificazioni manifatturiere. Tali attività, infatti, risultano inserite tra i servizi già nelle classificazioni ISTAT 1971 e 1981, per cui non possono essere ricondotte al comparto manifatturiero sulla base di precedenti qualificazioni.
Per le telecomunicazioni, relativamente alla trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi, il c.s.c. 1.15.07 deve essere accompagnato dal c.a. 4E.
Quanto alle attività radiotelevisive, la circolare ribadisce che esse vanno considerate attività di servizi, in quanto la classificazione ISTAT 1991 distingue tra produzione di beni immateriali e produzione/trasformazione di beni materiali non durevoli o semidurevoli su specifica ordinazione di un committente. In questo quadro, la produzione di film e videocassette destinate alla generalità degli utenti viene ricondotta all’attività manifatturiera, mentre la produzione effettuata su ordinazione del cliente è attività di servizi. Le attività radiotelevisive vengono quindi collocate tra le attività ricreative e culturali, rilevando anche il criterio della vendibilità o meno del prodotto finale ai fini dell’attribuzione del settore previdenziale.
Imprese artigiane e decorrenza delle variazioni
La circolare integra le precedenti istruzioni fornite con la n. 126 del 2 giugno 1997 in materia di gestione artigiani, a seguito della legge 20 maggio 1997, n. 133, che ha modificato l’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Le modifiche consentono di riconoscere la natura artigiana anche a imprese costituite in forme prima escluse, limitatamente a:
- società a responsabilità limitata con unico socio, purché il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge n. 443/1985 e non sia socio unico di altra S.r.l. né socio di S.a.s.;
- società in accomandita semplice, purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti dell’art. 2 della legge n. 443/1985 e non sia unico socio di altra S.r.l. né socio di altra S.a.s.
La medesima legge n. 133/1997 prevede inoltre che, in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società, l’impresa mantenga la qualifica di artigiana se i nuovi soggetti subentranti possiedono i requisiti prescritti.
La variazione di classificazione delle aziende interessate decorre dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 5 giugno 1997. Gli effetti della variazione decorrono:
- dalla data del provvedimento, se la variazione è disposta d’ufficio;
- dalla data della richiesta dell’azienda, se la variazione è effettuata a domanda.
La circolare richiama espressamente l’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 come base per tali regole di decorrenza.
Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in soggetti privati
In applicazione del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la circolare chiarisce il regime degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato. Tali enti, se privi di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato.
Dalla data della trasformazione, devono essere inquadrati nel settore “attività varie” di cui all’art. 49, comma 2, della legge n. 88/1989, con c.s.c. attuale 7.07.06 e codice ISTAT 1991 75.30.0. Gli enti sono soggetti a tutte le contribuzioni previste per la classificazione attribuita, con esclusione della contribuzione CUAF ove spettante e a decorrere dalla data della relativa domanda, in base al comma 2 dell’art. 49 della legge n. 88/1989.
La variazione di inquadramento decorre dalla data del decreto che dispone la trasformazione in persona giuridica privata. Gli effetti della variazione seguono la regola generale:
- dalla data del provvedimento, in caso di variazione d’ufficio;
- dalla data della richiesta, in caso di variazione a domanda.
La circolare richiama anche l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 509/1994, che consente al personale dipendente degli enti trasformati di optare, entro tre mesi dalla trasformazione, per la permanenza nel pubblico impiego. Fino all’effettivo trasferimento nel comparto pubblico, il personale continua comunque a contribuire secondo le modalità vigenti alla data di trasformazione dell’ente.
Classificazione delle strutture ENAIP e contributo CUAF
La circolare affronta il caso dell’ENAIP, rilevando difformità di comportamento sul tema dell’obbligo di contribuzione CUAF. Viene così precisato che la struttura centrale ENAIP e le strutture amministrative regionali e provinciali devono essere classificate, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge n. 88/1989, nel settore “attività varie”, con c.s.c. 7.07.06 e cod. ISTAT 1991 91.33.0.
Per tali strutture è riconoscibile l’esenzione dalla contribuzione CUAF, se sussistono gli altri requisiti richiesti dalla norma, con effetto dalla data della richiesta, qualora non già in godimento dell’esenzione.
Diverso è il regime dei centri operativi di addestramento, nei quali si svolge concretamente l’attività di istruzione professionale: ad essi deve essere attribuita una classificazione previdenziale distinta, coerente con l’attività effettivamente esercitata, riconducibile al settore terziario, in particolare agli “altri servizi di istruzione n.c.a.”, c.s.c. 7.07.06 e cod. ISTAT 80.42.2. Tali centri sono assoggettati all’obbligo di contribuzione CUAF, con effetti dalla data del provvedimento adottato dalla Sede.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno: spedizionieri, attività sanitarie e analisi di laboratorio
La circolare dedica una parte specifica alle attività di prestazione di servizi e agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno.
Per gli spedizionieri, viene confermata l’esclusione dagli sgravi per l’attività esclusiva di spedizioniere, in coerenza con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7484/1996, che escludeva la configurabilità degli elementi tipici della produzione di servizi di cui all’art. 2195 c.c. Tuttavia, la circolare introduce una precisazione favorevole per le attività miste di spedizione e trasporto: i datori di lavoro che svolgono entrambe le attività possono essere ammessi al beneficio, sempre che ricorrano gli altri requisiti previsti. I soggetti interessati sono quelli inquadrati con c.s.c. 7.04.01 e cod. ISTAT 63.40.1, ai quali può essere attribuito il codice di autorizzazione 8Z solo se è presente anche il codice 2P, che identifica il diritto alla fiscalizzazione prevista per le aziende di autotrasporto per conto terzi e rende compatibile la procedura con lo sgravio.
Per le aziende esercenti attività sanitarie senza ricovero, la circolare integra il messaggio n. 13870 del 20 giugno 1997 e precisa che il beneficio degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno deve essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che svolgono attività sanitarie di cura e riabilitazione senza ricovero, inquadrati con c.s.c. 7.07.02, cod. ISTAT 85.12.7 e c.a. 5H.
Quanto ai centri diagnostici per esami e analisi di laboratorio, la circolare ribadisce l’orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla qualificazione industriale. Richiamando la sentenza della Cassazione n. 2305/1990, si precisa che tale attività non può essere considerata industriale perché consiste in una prestazione professionale, non produce un quid novi e non è assimilabile a una casa di cura o ad un’azienda alberghiera. Di conseguenza, i datori di lavoro che esercitano attività di analisi cliniche restano esclusi dagli sgravi richiesti.
Regolarizzazione delle società di fatto o irregolari
In chiusura, la circolare richiama l’art. 3, commi 68 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha consentito alle società di fatto o irregolari esistenti al 19 febbraio 1997 di regolarizzarsi entro il 30 giugno 1997 in una delle forme previste dal codice civile.
Per le società così regolarizzate, viene precisato che la nuova società conserva, ai fini degli adempimenti contributivi, lo stesso numero di matricola già attribuito alla società oggetto della regolarizzazione. La scelta evita l’apertura di una nuova posizione contributiva e i conseguenti adempimenti onerosi sia per le aziende sia per l’Istituto.
Punti principali
Settore video-cinematografico e televisivo
Vengono confermate e precisate le disposizioni già contenute nel manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 per i datori di lavoro del settore video-cinematografico e televisivo. Sono elencate le principali attività con i relativi c.s.c. e codici ISTAT 1991, distinguendo tra riproduzione di supporti video registrati, produzioni cinematografiche e video, sviluppo e stampa films, distribuzione cinematografica e video, proiezioni cinematografiche, telecomunicazioni e attività radiotelevisive.
Criteri di inquadramento per le attività video-cinematografiche
Per le attività di produzione cinematografica e di video, sviluppo e stampa films, pur essendo ricondotte dalla nuova classificazione al settore delle attività di spettacolo e sportive, viene confermata la natura manifatturiera per le categorie già riconducibili a tale settore nelle precedenti classificazioni ISTAT 1971 e 1981. Per distribuzione e proiezione cinematografica, invece, si precisa che non è ammissibile alcun trascinamento della precedente classificazione manifatturiera, poiché tali attività risultavano già inserite tra i servizi. Per le telecomunicazioni, il c.s.c. 1.15.07 deve essere accompagnato dal c.a. 4E; per le attività radiotelevisive si ribadisce la natura di servizi, in quanto connotate dalla produzione di beni/servizi su ordine del cliente e destinate alla vendibilità del prodotto finale.
Imprese artigiane e legge n. 133/1997
La circolare integra quanto già comunicato con la n. 126 del 2 giugno 1997 in merito all’obbligo assicurativo nella gestione artigiani. La legge n. 133/1997 riconosce la natura artigiana anche a società a responsabilità limitata con unico socio e a società in accomandita semplice, purché ricorrano specifici requisiti soggettivi dei soci. È inoltre previsto che, in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società, la qualifica di impresa artigiana permanga se i subentranti possiedono i requisiti di legge.
Decorrenza delle variazioni per le imprese artigiane
La variazione della classificazione decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 133/1997, cioè dal 5 giugno 1997. Gli effetti della variazione decorrono, invece, dalla data del provvedimento in caso di variazione d’ufficio, oppure dalla data della richiesta dell’azienda in caso di variazione a domanda, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.
Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in soggetti privati
Per effetto del d.lgs. n. 509/1994, gli enti indicati nell’allegato A che si trasformano in associazioni o fondazioni prive di finanziamenti pubblici devono essere inquadrati, dalla data della trasformazione, nel settore ‘attività varie’ ex art. 49, comma 2, della legge n. 88/1989, con c.s.c. 7.07.06 e codice ISTAT 1991 75.30.0. Gli organismi sono assoggettati a tutte le contribuzioni previste per la classificazione attribuita, salvo l’esonero dalla contribuzione CUAF, ove spettante e su domanda, con decorrenza dalla relativa richiesta.
Decorrenza e personale dipendente degli enti trasformati
La variazione di inquadramento decorre dalla data del decreto che dispone la trasformazione dell’ente in persona giuridica privata. Gli effetti della variazione seguono le regole ordinarie: dalla data del provvedimento, se disposta d’ufficio, oppure dalla data della richiesta, se effettuata a domanda. Il personale dipendente può optare, entro tre mesi dalla trasformazione, per la permanenza nel pubblico impiego; fino al trasferimento effettivo nel comparto pubblico continua però a versare contributi secondo le modalità vigenti alla data di trasformazione.
Classificazione delle strutture ENAIP
La struttura centrale ENAIP e le strutture amministrative regionali e provinciali sono classificate, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge n. 88/1989, nel settore ‘attività varie’ con c.s.c. 7.07.06 e cod. ISTAT 1991 91.33.0, e possono beneficiare dell’esenzione CUAF, se ricorrono gli altri requisiti di legge, con effetto dalla data della richiesta se non già esentate. I centri operativi di addestramento, nei quali si svolge concretamente l’attività di istruzione professionale, sono invece classificati nel settore terziario (‘altri servizi di istruzione n.c.a.’, c.s.c. 7.07.06, cod. ISTAT 80.42.2) e sono soggetti a contribuzione CUAF con effetti dalla data del provvedimento della Sede.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno: spedizionieri e trasporti
Si conferma l’esclusione dagli sgravi per gli esercenti attività esclusiva di spedizioniere, in linea con la sentenza della Cassazione n. 7484/1996. Tuttavia, sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che svolgono attività miste di spedizione e trasporto, purché sussistano gli altri requisiti richiesti. L’agevolazione riguarda i soggetti inquadrati con c.s.c. 7.04.01 e cod. ISTAT 63.40.1, ai quali può essere attribuito il codice di autorizzazione 8Z solo se presente il codice 2P, che distingue tali imprese dagli spedizionieri puri e consente la compatibilità procedurale con il beneficio.
Sgravi contributivi per attività sanitarie senza ricovero
Viene integrato l’elenco delle imprese di servizi considerate di natura industriale ai fini degli sgravi per il Mezzogiorno, già richiamato nel messaggio n. 13870 del 20 giugno 1997. Il beneficio deve essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che svolgono attività sanitarie di cura e riabilitazione senza ricovero, inquadrati con c.s.c. 7.07.02, cod. ISTAT 85.12.7 e c.a. 5H.
Centri diagnostici per analisi di laboratorio
Si esclude che i centri diagnostici per esami e analisi di laboratorio possano essere qualificati come attività industriali ai fini degli sgravi per il Mezzogiorno. La circolare recepisce l’orientamento della Cassazione n. 2305/1990, secondo cui si tratta di prestazione professionale, non di creazione di un quid novi, e non è assimilabile a una casa di cura o a un’azienda alberghiera. Di conseguenza, i datori di lavoro che esercitano attività di analisi cliniche restano esclusi dal beneficio.
Regolarizzazione delle società di fatto o irregolari
In applicazione dell’art. 3, commi 68 e seguenti, della legge n. 662/1996, le società di fatto o irregolari esistenti al 19 febbraio 1997 potevano regolarizzarsi entro il 30 giugno 1997 in una delle forme previste dal codice civile. Nei casi di regolarizzazione, la nuova società conserva, ai fini degli adempimenti contributivi, il medesimo numero di matricola già attribuito alla società oggetto di regolarizzazione, così da evitare l’attribuzione di una nuova posizione contributiva.
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