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Circolare

Circolare numero 178 del 1-8-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori precisazioni operative sul nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 662/1996, con particolare riguardo al calcolo delle sanzioni civili nell’area aziende. Viene ribadita la non retroattività della legge e indicato che le inadempienze sorte prima del 1° gennaio 1997 devono essere assoggettate ai diversi regimi succedutisi nel tempo, distinguendo tra morosità ed evasione. La circolare disciplina inoltre i limiti massimi applicabili, il passaggio dal vecchio al nuovo regime al 23 ottobre 1996 e le modalità di trattamento delle denunce relative ai mesi di ottobre e novembre 1996.

Chiarimenti sul calcolo delle sanzioni civili per inadempienze contributive tra L. 48/1988, D.L. 538/1996 e L. 662/1996

Chiarimenti sul nuovo regime sanzionatorio per l’area aziende

La circolare fornisce ulteriori indicazioni operative sul regime delle sanzioni civili introdotto dalla legge n. 662/1996, integrando quanto già illustrato nelle precedenti circolari n. 65/1997 e n. 116/1997. L’obiettivo è disciplinare il passaggio tra i diversi regimi sanzionatori succedutisi nel tempo, precisando come vanno calcolate le somme accessorie per le inadempienze contributive sorte prima del 1° gennaio 1997.

Principio di non retroattività e successione delle norme

La circolare ribadisce che la legge n. 662/1996 non ha efficacia retroattiva. Inoltre richiama l’abrogazione dell’art. 4, commi da 1 a 5, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, disposta dall’art. 1, comma 225, della legge n. 662/1996.

Ne consegue che, per ogni inadempienza verificatasi prima del 1° gennaio 1997, il calcolo delle somme accessorie deve seguire la successione delle discipline applicabili nel tempo:

  • fino al 23 ottobre 1996 si applica la legge n. 48/1988;
  • dal 24 ottobre 1996 in poi si applicano il D.L. n. 538/1996 e la legge n. 662/1996.

Morosità: denunce presentate nei termini

Per le denunce mensili di competenza fino al mese di settembre 1996, con scadenza dell’ultima denuncia al 20 ottobre 1996, il calcolo delle sanzioni segue criteri distinti in base alla data del 23 ottobre 1996.

Il tasso da assumere è quello di dilazione o differimento vigente alla data del pagamento dei contributi, ovvero al termine assegnato per il pagamento, maggiorato:

  • di 5 punti fino al 23 ottobre 1996, secondo la legge n. 48/1988;
  • di 3 punti per i periodi successivi, secondo il D.L. n. 538/1996 e la legge n. 662/1996.

Se al 23 ottobre 1996 l’importo delle sanzioni civili è inferiore al 100% del debito contributivo, il calcolo deve proseguire fino alla data di richiesta di pagamento, ma senza superare il limite del 100% dei contributi dovuti. Se invece, sempre al 23 ottobre 1996, la somma aggiuntiva ha già superato il 100% del debito contributivo, l’importo resta cristallizzato al valore raggiunto in quella data.

Per le denunce mensili di competenza dal mese di ottobre 1996, con scadenza dal 20 novembre 1996, le sanzioni vanno calcolate aumentando di tre punti l’interesse di dilazione in vigore alla data del calcolo, fino al limite massimo del 100% dei contributi.

La circolare riporta anche esempi numerici che mostrano come, in un caso, le somme aggiuntive maturate al 23 ottobre 1996 vadano poi integrate fino al massimale del 100%, mentre in un altro caso l’importo già maturato oltre tale data rimane comunque dovuto perché superiore al limite percentuale.

Evasione: denunce non presentate nei termini

Per le denunce mensili di competenza fino al mese di settembre 1996, la circolare distingue il periodo anteriore e quello successivo al 23 ottobre 1996.

Fino a tale data deve applicarsi il regime della legge n. 48/1988, che prevede un tasso annuo del 50% fino al 200% dei contributi omessi, oltre agli interessi legali. Successivamente, occorre verificare se le sanzioni maturate al 23 ottobre 1996 abbiano già raggiunto o superato il tetto massimo poi previsto dal D.L. n. 538/1996 e dalla legge n. 662/1996, cioè il 100% dei contributi per somme aggiuntive più l’"una tantum" graduata in funzione dell’entità dell’evasione.

La circolare indica due ipotesi:

  • se il valore maturato al 23 ottobre 1996 è già pari o superiore al massimo richiedibile secondo il nuovo regime, l’importo resta fermo a quel valore;
  • se è inferiore, le sanzioni devono essere incrementate fino al tetto previsto, distinguendo tra i casi in cui le somme risultino già superiori al 100% e quelli in cui siano ancora inferiori.

Nel primo caso, quando l’importo supera già il 100%, si deve determinare solo l’"una tantum" dovuta come differenza tra il totale massimo richiedibile e l’importo già calcolato al 23 ottobre 1996. Nel secondo caso, quando l’importo è inferiore al 100%, si calcolano prima le sanzioni necessarie a raggiungere tale soglia e poi si aggiunge l’"una tantum" prevista dalla legge n. 662/1996, secondo le misure stabilite dall’apposito decreto interministeriale.

Anche in questa parte la circolare propone esempi applicativi, tra cui:

  • un caso di evasione parziale oltre la metà, denunciata spontaneamente oltre i sei mesi, in cui l’importo al 23 ottobre 1996 risulta inferiore al massimo complessivo richiedibile e va quindi integrato con la differenza e con l’"una tantum";
  • un caso analogo in cui, al 23 ottobre 1996, le sanzioni risultano inferiori al 100% e devono essere aggiornate fino alla soglia del 100%, aggiungendo poi l’"una tantum".

Denunce di ottobre e novembre 1996

Per le denunce mensili di competenza dei mesi di ottobre e novembre 1996, la circolare precisa che si applica il D.L. n. 538/1996. Tuttavia, il regime concreto dipende dalla data di effettivo pagamento:

  • se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 1996, si applica il D.L. n. 538/1996;
  • se avviene dopo tale data, si applica la legge n. 662/1996.

I DM10 di ottobre e novembre 1996, presentati oltre i termini di scadenza ma entro il 31 dicembre 1996, non sono soggetti all’"una tantum" se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione e comunque entro il 31 dicembre 1996. Se invece il modello viene presentato dopo sei mesi, l’"una tantum" resta dovuta in ogni caso nella misura prevista dalla legge n. 662/1996.

Conclusione operativa

La circolare ha quindi una finalità essenzialmente applicativa: chiarisce come trattare le sanzioni civili in presenza di inadempienze anteriori al 1997, evitando applicazioni retroattive improprie e stabilendo criteri distinti per morosità ed evasione, con particolare attenzione ai limiti massimi, al momento di cristallizzazione degli importi e alla disciplina transitoria tra vecchio e nuovo sistema sanzionatorio.

Punti principali

Principio generale di successione dei regimi sanzionatori

Per le inadempienze sorte prima del 1° gennaio 1997, il calcolo delle somme accessorie deve tener conto dei diversi regimi sanzionatori applicabili nel tempo. In particolare, le sanzioni vanno calcolate con riferimento alla legge n. 48/1988 fino al 23 ottobre 1996 e, successivamente, al D.L. n. 538/1996 e alla legge n. 662/1996. La circolare richiama espressamente la non retroattività della legge n. 662/1996 e l’abrogazione dell’art. 4, commi 1-5, del D.L. n. 536/1987.

Morosità: denunce presentate nei termini

Per le denunce mensili di competenza fino a settembre 1996, il tasso di dilazione o differimento da assumere è quello vigente alla data del pagamento o del termine assegnato, maggiorato di 5 punti fino al 23 ottobre 1996 e di 3 punti per i periodi successivi. Se al 23 ottobre 1996 le sanzioni risultano inferiori al 100% del debito contributivo, il calcolo prosegue fino alla richiesta di pagamento ma senza superare il 100% dei contributi; se invece alla stessa data il limite del 100% è già superato, l’importo resta cristallizzato al valore raggiunto. Per le denunce di competenza da ottobre 1996 in avanti, le sanzioni si calcolano con maggiorazione di 3 punti sull’interesse di dilazione, sempre entro il tetto del 100% dei contributi.

Evasione: denunce non presentate nei termini

Per le denunce mensili di competenza fino a settembre 1996 si applica fino al 23 ottobre 1996 il regime della legge n. 48/1988, con tasso annuo del 50% fino al 200% dei contributi omessi, oltre agli interessi legali. Se alla data del 23 ottobre 1996 le sanzioni hanno già raggiunto o superato il limite massimo poi previsto dal D.L. n. 538/1996 e dalla legge n. 662/1996, esse restano ferme a tale importo; se sono inferiori, devono essere integrate fino al tetto normativo, con eventuale aggiunta dell’"una tantum" prevista dalla legge n. 662/1996 secondo le misure fissate dal decreto interministeriale. Quando le sanzioni al 23 ottobre 1996 sono inferiori al 100%, si calcola prima l’integrazione fino a tale soglia e poi si aggiunge l’"una tantum"; se sono già superiori al 100%, l’"una tantum" è dovuta solo per la differenza tra il massimo complessivo richiedibile e quanto già maturato.

Denunce di ottobre e novembre 1996

Le denunce mensili di competenza dei mesi di ottobre e novembre 1996 sono assoggettate al D.L. n. 538/1996. L’applicazione del regime dipende dalla data di pagamento effettivo: se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 1996, si applica il D.L. n. 538/1996; altrimenti si applica la legge n. 662/1996. I DM10 di ottobre e novembre 1996 presentati oltre i termini ma entro il 31 dicembre 1996 non sono soggetti all’"una tantum" se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione e comunque entro il 31 dicembre 1996. Se il modello è presentato dopo sei mesi, l’"una tantum" resta comunque dovuta nella misura prevista dalla legge n. 662/1996.

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