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Circolare

Circolare numero 181 del 2-8-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione all'amianto, prevista dalla legge n. 271/1993, rileva anche ai fini del pensionamento anticipato e della maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva. Se il beneficio viene riconosciuto quando sono già state avviate le procedure di addebito degli oneri alle aziende, tali oneri devono essere rideterminati con possibile rimborso delle somme già versate. Per consentire la corretta contabilizzazione di questi rimborsi è istituito il conto GAS 34/01 e vengono richiamate le modalità di storno o eliminazione dei crediti secondo l'anno di iscrizione in contabilità. Le pratiche di prepensionamento oggetto di revisione devono essere mantenute in evidenza in attesa della procedura di rilevazione e comunicazione dei dati alla Direzione Generale.

Variazioni al piano dei conti e ricalcolo degli oneri di prepensionamento per rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto

Variazioni al piano dei conti e rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto

La circolare fornisce chiarimenti sugli effetti del riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993, nei casi di pensionamento anticipato e disciplina le conseguenti variazioni contabili. In particolare, stabilisce che la rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto incide sia sul requisito contributivo per l'accesso al prepensionamento sia sulla quantificazione della maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva.

Ambito applicativo e chiarimenti ministeriali

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che l'anzianità contributiva rivalutata con coefficiente 1,5 è utile per il raggiungimento dell'anzianità minima richiesta dalle varie leggi in materia di pensionamento anticipato. Poiché i periodi rivalutati precedono temporalmente l'ammissione al prepensionamento, la loro considerazione è necessaria anche per determinare correttamente il periodo mancante che dà luogo alla maggiorazione dell'anzianità contributiva.

Calcolo della maggiorazione nei casi di prepensionamento

Quando la normativa sul prepensionamento prevede una maggiorazione pari al tempo necessario per raggiungere i 35 anni di contribuzione o determinate soglie di età, il calcolo deve includere non solo la contribuzione effettiva ma anche quella derivante dall'applicazione del coefficiente di moltiplicazione 1,5 ai periodi di esposizione all'amianto. La circolare richiama inoltre il messaggio n. 3314 del 23 novembre 1994, che riporta la nota ministeriale del 22 novembre 1994.

Ammissibilità al pensionamento anticipato

La circolare conferma che il lavoratore può essere ammesso al pensionamento anticipato anche quando, per effetto della rivalutazione, raggiunga già i 35 anni o più di contribuzione. In tal caso, l'ammissione al beneficio resta legittima anche se il soggetto avrebbe potuto accedere autonomamente alla pensione di anzianità.

Rideterminazione degli oneri e imputazione allo Stato

Qualora la rivalutazione avvenga quando siano già state avviate le procedure di addebito degli oneri alle aziende, tali oneri devono essere rideterminati secondo i criteri indicati dal Ministero. La circolare ribadisce che gli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio sono posti a carico dello Stato, ai sensi del comma 12 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992 e dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 271/1993. La rideterminazione può comportare il rimborso delle somme già versate dalle aziende.

Istruzioni contabili

Per consentire la contabilizzazione dei rimborsi alle aziende è istituito il conto GAS 34/01, con denominazione completa "Uscite varie - Rimborso alle aziende di somme eccedenti gli oneri per pensionamenti anticipati a seguito della rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni" e denominazione abbreviata "U.V. - RIMB.SOMME ECCED.PENS. ANTICIP. RIVALUTAZ. AMIANTO".

Piani di ammortamento e scritture di rettifica

Per le aziende che stanno pagando gli importi addebitati a rate, la rideterminazione degli oneri impone la predisposizione di nuovi piani di ammortamento, con rate ricalcolate sulla base dei diversi periodi considerati. Devono essere eseguite le scritture di storno della quota di credito eccedente se il credito è stato registrato nell'anno in corso; per i crediti contabilizzati in anni precedenti al 1997, vanno effettuate le scritture per eliminare la quota di credito divenuta insussistente, secondo le disposizioni richiamate della circolare del 7 luglio 1984.

Gestione delle pratiche in revisione

Le pratiche di prepensionamento interessate dalla revisione devono essere tenute in evidenza in attesa delle istruzioni operative per la rilevazione e la comunicazione dei dati alla Direzione Generale. Tali dati saranno necessari per aggiornare l'archivio dei prepensionamenti e per attribuire correttamente gli oneri alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, tenendo conto della nuova data di cessazione del beneficio.

Punti principali

Riconoscimento del beneficio amianto e effetti sul prepensionamento

Il Ministero del Lavoro ha precisato che la rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dall'articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993, mediante moltiplicazione per 1,5 dei periodi di esposizione all'amianto, è utile per raggiungere l'anzianità contributiva minima richiesta dalle norme sul pensionamento anticipato. Poiché tali periodi si collocano prima dell'ammissione al prepensionamento, la rivalutazione incide anche sulla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva riconosciuta ai lavoratori prepensionati.

Calcolo della maggiorazione dell'anzianità contributiva

Nei casi in cui la normativa sul pensionamento anticipato preveda una maggiorazione pari al periodo necessario per maturare il requisito dei 35 anni di contribuzione o per raggiungere una determinata età anagrafica, il periodo mancante deve essere determinato considerando sia la contribuzione effettiva sia quella derivante dalla rivalutazione con coefficiente 1,5. La circolare richiama inoltre il chiarimento ministeriale del 22 novembre 1994, già trasmesso con messaggio n. 3314 del 23 novembre 1994.

Ammissione al pensionamento anticipato anche con 35 anni di contribuzione

È confermato che, se per effetto della rivalutazione il lavoratore raggiunge o supera i 35 anni di contribuzione, l'ammissione al pensionamento anticipato resta legittima. Tale interpretazione vale anche se, all'epoca, il soggetto avrebbe già potuto accedere autonomamente alla pensione di anzianità.

Rideterminazione degli oneri e rimborso alle aziende

Se la rivalutazione ex legge n. 271/1993 interviene quando sono già state avviate le procedure di addebito degli oneri alle aziende interessate dai prepensionamenti, gli oneri devono essere rideterminati secondo i criteri indicati. Gli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio restano a carico dello Stato, ai sensi del comma 12 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992 e dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 271/1993. La rideterminazione può comportare il rimborso di somme già pagate dalle aziende.

Istruzioni contabili e istituzione del conto GAS 34/01

Per la rilevazione contabile delle somme da rimborsare alle aziende è istituito il conto GAS 34/01, denominato "Uscite varie - Rimborso alle aziende di somme eccedenti gli oneri per pensionamenti anticipati a seguito della rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto". La denominazione abbreviata è "U.V. - RIMB.SOMME ECCED.PENS. ANTICIP. RIVALUTAZ. AMIANTO".

Gestione dei piani di ammortamento e scritture contabili

Per le aziende che versano gli importi addebitati in forma rateale, la rideterminazione degli oneri comporta la predisposizione di nuovi piani di ammortamento, con rate di importo diverso in relazione ai nuovi periodi considerati. Occorre inoltre effettuare le scritture di storno della quota di credito eccedente se il credito è stato assunto in contabilità nell'anno in corso; per i crediti contabilizzati in anni precedenti al 1997, vanno effettuate le scritture per l'eliminazione della quota di credito risultante insussistente, secondo la lettera F), sub c), della circolare del 7 luglio 1984 richiamata nel testo.

Adempimenti di evidenza e futura comunicazione dei dati

Le pratiche di prepensionamento oggetto di revisione devono essere mantenute opportunamente in evidenza in attesa delle istruzioni per la rilevazione e la comunicazione dei dati alla Direzione Generale, tramite apposita procedura in via di definizione. Tali dati serviranno per l'aggiornamento dell'archivio dei prepensionamenti e per una corretta attribuzione degli oneri alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, tenuto conto della nuova data di cessazione del beneficio.

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