Circolare numero 174 del 31-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dall’art. 15 della legge n. 196/1997 in materia di contratti di formazione e lavoro: l’estensione agli enti pubblici di ricerca e la proroga per 12 mesi delle agevolazioni contributive in caso di trasformazione a tempo indeterminato nei territori dell’Obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93. Sono inoltre richiamate le possibilità di inserimento mirato per soggetti portatori di handicap e vengono fornite istruzioni operative dettagliate per la codifica aziendale e per la compilazione delle denunce contributive e retributive.
Contratti di formazione e lavoro: estensione agli enti pubblici di ricerca e proroga agevolazioni contributive nelle aree Obiettivo 1
Contratti di formazione e lavoro: estensione e agevolazioni contributive
La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, entrata in vigore il 19 luglio 1997, in materia di contratti di formazione e lavoro. Le novità riguardano, da un lato, l’estensione dell’istituto agli enti pubblici di ricerca e, dall’altro, la proroga di specifici benefici contributivi in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato nelle aree dell’Obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93.
Estensione ai soggetti pubblici di ricerca
L’articolo 15 modifica l’art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, inserendo tra i soggetti ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro anche gli enti pubblici di ricerca. Per tali enti si applicano le agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro previste in via generale:
- misura del 25% per le sedi situate in territori non rientranti nel Mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218;
- misura del 50% per le sedi ubicate nei territori del Mezzogiorno.
In caso di contratti di tipologia b) dell’art. 16 della legge n. 451/1994, di durata massima pari a 12 mesi, i benefici contributivi possono essere fruiti dopo la trasformazione del rapporto secondo le procedure già richiamate dalla circolare n. 41 del 9 febbraio 1994, punto 2.
Proroga dei benefici nelle aree Obiettivo 1
Nelle aree individuate dall’Obiettivo n. 1 del Regolamento CEE n. 2081/93, la disciplina prevede che, se alla scadenza del ventiquattresimo mese il CFL di tipologia a) viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione contributiva continui a trovare applicazione per i 12 mesi successivi, pari a 52 settimane.
Le aree interessate sono:
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
La disposizione opera per le trasformazioni avvenute dopo il 18 luglio 1997; la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato non può essere anteriore al 19 luglio 1997. Rimangono esclusi i CFL che, in base al progetto approvato, hanno durata inferiore a 24 mesi.
La circolare precisa inoltre che, ove la trasformazione avvenga dopo il 18 luglio 1997 ma prima della scadenza dei 24 mesi originari, il beneficio della contribuzione ridotta continua comunque a operare per i 12 mesi successivi alla scadenza del periodo originario, in coerenza con il chiarimento fornito dal Ministero del lavoro con telex n. 253/FL/V del 18 luglio 1997.
Obbligo di comunicazione e restituzione dei benefici
Per accedere alle agevolazioni, il datore di lavoro deve produrre copia della comunicazione di trasformazione inviata alla sezione circoscrizionale per l’impiego, con attestazione di ricezione. Se l’invio avviene per posta, è ammessa anche la copia della comunicazione con la ricevuta di consegna all’ufficio postale della raccomandata.
La comunicazione deve essere trasmessa alla sezione entro cinque giorni, in analogia a quanto previsto dall’art. 9-bis, comma 2, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore durante i 12 mesi di ulteriore beneficio, il datore di lavoro è tenuto a restituire le agevolazioni contributive percepite nel periodo, mediante la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.
Inserimento mirato di lavoratori portatori di handicap
La circolare richiama anche la possibilità per la Commissione regionale per l’impiego di deliberare l’inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Istruzioni operative: codifica delle posizioni aziendali
Le sedi INPS, una volta ricevuta la documentazione attestante la trasformazione del contratto, devono attribuire alla posizione contributiva aziendale, con effetto dal mese della trasformazione, il codice di autorizzazione "4Y". Il codice indica che l’azienda opera nelle aree Obiettivo 1 ed è titolare dei benefici contributivi per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del CFL in rapporto a tempo indeterminato.
Se la trasformazione interviene prima del compimento dei 24 mesi previsti dal progetto, il codice deve essere attribuito solo allo scadere del ventiquattresimo mese.
Compilazione delle denunce contributive: modello DM10/2
Per i rapporti trasformati, dalla denuncia contributiva del mese in cui inizia il rapporto a tempo indeterminato, i datori di lavoro devono:
- determinare i contributi previdenziali, malattia, maternità e Gescal secondo le regole ordinarie;
- utilizzare i codici tipo contribuzione di nuova istituzione 46 e 47, preceduti dalle qualifiche corrette per operai e impiegati, con le diciture "OP. CFL TRASF" e "IMP. CFL TRASF.";
- per il part-time, applicare le corrispondenti varianti codificate.
I codici hanno questo significato:
- 46: lavoratori per i quali compete all’impresa il beneficio previsto per gli apprendisti;
- 47: lavoratori per i quali compete al datore di lavoro, diverso dall’impresa, la riduzione del 50%.
Le informazioni sul numero dei dipendenti, sulle giornate retribuite o sulle ore e sulle retribuzioni imponibili devono essere esposte nelle apposite caselle.
Il beneficio contributivo va poi evidenziato nel quadro D del DM10/2 con i seguenti codici:
- "L210" per l’esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro, relativo ai rapporti con codice 46;
- "L211" per la riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, relativa ai rapporti con codice 47.
Inoltre, il contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti, relativo ai rapporti contrassegnati dal codice 46, va esposto nei quadri B-C con i codici:
- "S140", se il contributo comprende la quota INAIL;
- "S150", se il contributo non comprende la quota INAIL.
In tali casi devono essere indicati il numero dei dipendenti e delle settimane, mentre non va compilata la casella delle retribuzioni.
DM10/S e modello O1/M
Per i contributi relativi alle prestazioni del servizio sanitario, la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto 1, lettere H2 e H3, con esposizione nel DM10/S alla casella "importo contributi sanitari dovuti".
Nel modello O1/M, per i lavoratori interessati, nella casella "TIPO RAPP." del quadro B devono essere indicati i codici 46 o 47.
Datori di lavoro iscritti ai Fondi sostitutivi e alle gestioni speciali
Per i datori di lavoro che iscrivevano il personale ai Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS, la circolare precisa che le modalità di versamento delle contribuzioni minori restano quelle ordinarie, con la sola particolarità che il contributo fisso da indicare con i codici S140 e S150 riguarda soltanto le contribuzioni diverse da quelle di pertinenza del Fondo.
La circolare fornisce poi indicazioni specifiche per:
- Fondo di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private;
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
- Gestione Speciale A.G.O. degli enti creditizi;
- Gestione contabile separata del F.P.L.D. per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Per tali gestioni sono indicati codici specifici per i contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro, tra cui "X460", "Z460", "B460", "X150", "B150", nonché, per i lavoratori iscrivibili al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, i codici "Z453" e "Z456" in luogo di "X453" e "X456".
Sintesi conclusiva
La circolare ha quindi una duplice finalità: da un lato, recepire le modifiche legislative sui contratti di formazione e lavoro, ampliando la platea dei soggetti ammessi e rafforzando gli incentivi nelle aree svantaggiate; dall’altro, fornire alle sedi e ai datori di lavoro un set completo di istruzioni operative per la corretta gestione amministrativa e contributiva dei rapporti trasformati.
Punti principali
Estensione soggettiva ai contratti di formazione e lavoro
Viene previsto che anche gli enti pubblici di ricerca possano stipulare contratti di formazione e lavoro. Per tali enti si applicano le agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro già previste per i datori di lavoro in generale: misura del 25% fuori dalle aree del Mezzogiorno di cui al DPR n. 218/1978 e misura del 50% nei territori del Mezzogiorno.
Proroga delle agevolazioni contributive nelle aree Obiettivo 1
Nelle aree dell’Obiettivo n. 1 del Regolamento CEE n. 2081/93, in caso di trasformazione del CFL tipologia a) in rapporto a tempo indeterminato allo scadere del 24° mese, la riduzione contributiva continua a valere per ulteriori 12 mesi. La disposizione si applica alle trasformazioni effettuate dopo il 18.7.1997, con decorrenza del rapporto a tempo indeterminato non anteriore al 19.7.1997. Sono esclusi i CFL con durata progettuale inferiore a 24 mesi.
Restituzione dei benefici in caso di licenziamento illegittimo
Se il lavoratore viene illegittimamente licenziato nel corso dei 12 mesi di ulteriore agevolazione, il datore di lavoro deve restituire i benefici contributivi percepiti nel periodo agevolato, secondo la procedura di regolarizzazione contributiva.
Inserimento mirato di soggetti portatori di handicap
La Commissione regionale per l’impiego può deliberare l’inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del DL n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996.
Istruzioni operative: codifica aziendale
Le sedi devono attribuire alle posizioni contributive, dal mese in cui avviene la trasformazione, il codice di autorizzazione "4Y", con decorrenza differita allo scadere del 24° mese se la trasformazione avviene prima di tale termine. Il codice identifica le aziende operanti nelle aree Obiettivo 1 aventi diritto ai benefici contributivi per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del CFL.
Compilazione del modello DM10/2
Per i lavoratori interessati vanno utilizzati i codici tipo contribuzione 46 e 47, con le relative qualifiche per operai e impiegati, anche in caso di part-time. Il beneficio va esposto nel quadro D con i codici "L210" per l’esonero totale e "L211" per la riduzione del 50%. Il contributo fisso previsto per gli apprendisti va indicato nei quadri B-C con i codici "S140" o "S150" a seconda della presenza o meno della quota INAIL.
Denunce DM10/S e O1/M
I contributi per le prestazioni del servizio sanitario vanno esposti nel DM10/S secondo le istruzioni della circolare n. 53/1993. Nel modello O1/M, nella casella "TIPO RAPP." del quadro B, devono essere indicati i nuovi codici 46 o 47.
Gestione dei fondi sostitutivi e delle gestioni speciali
Per i dipendenti iscritti ai fondi sostitutivi gestiti dall’INPS, restano ferme le regole generali per le contribuzioni minori, con specifiche modalità di esposizione dei contributi dovuti ai singoli fondi. Sono disciplinate le modalità per il Fondo elettrici/telefonici, per la Gestione Speciale A.G.O. degli enti creditizi e per la gestione separata del FPLD relativa al personale dei pubblici servizi di trasporto, con richiamo a codici specifici come X460, Z460, B460, X150, B150, Z453 e Z456.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 31 lug 1997Circolare numero 172 del 31-7-1997
- Circolare · 31 lug 1997Circolare numero 173 del 31-7-1997
- Circolare · 31 lug 1997Circolare numero 175 del 31-7-1997
- Circolare · 31 lug 1997Circolare numero 176 del 31-7-1997
- Circolare · 31 lug 1997Circolare numero 177 del 31-7-1997
- Circolare · 1 ago 1997Circolare numero 179 del 1-8-1997
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →