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Circolare

Circolare numero 179 del 1-8-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone lo spostamento del termine per considerare tempestive le domande di iscrizione alla gestione assicurativa degli artigiani presentate dai soci accomandatari delle società in accomandita semplice. Il nuovo termine viene fissato al 20 ottobre 1997, in considerazione dei tempi ridotti per l’informazione degli interessati, delle difficoltà organizzative degli adempimenti e delle condizioni pregiudiziali introdotte dalla legge n. 133. La decisione richiama un criterio analogo già adottato per le iscrizioni dei soci unici di s.r.l.

Proroga del termine per l’iscrizione alla gestione artigiani dei soci accomandatari di s.a.s.

Proroga del termine per l’iscrizione alla gestione assicurativa degli artigiani dei soci accomandatari di s.a.s.

La circolare interviene sul termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla gestione assicurativa degli artigiani da parte dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice. La modifica si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà di informazione e degli adempimenti operativi emersi dopo l’entrata in vigore della disciplina estensiva.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la legge n. 143 del 20 maggio 1997, che ha esteso, con effetto dal giugno 1997, l’assicurazione alla gestione artigiani ai soci accomandatari delle s.a.s. In attuazione di tale novità, la circolare n. 126 del 2 giugno 1997 aveva già fornito le istruzioni per l’iscrizione e aveva individuato il 20 luglio 1997 come termine entro il quale le domande dovevano considerarsi tempestive.

Esigenze emerse dopo la prima circolare

Successivamente, varie Sedi e alcune organizzazioni sindacali hanno chiesto lo spostamento del termine originario. Le ragioni addotte riguardano:

  • il breve intervallo tra la pubblicazione della legge e il 20 luglio 1997, ritenuto insufficiente per una adeguata informazione dei soggetti interessati;
  • le difficoltà organizzative legate agli adempimenti connessi all’iscrizione, anche in rapporto alle procedure adottate presso la Commissione provinciale dell’artigianato.

La Direzione Generale ha inoltre verificato che l’innovazione legislativa non è stata diffusamente riportata dalla stampa locale e potrebbe quindi non essere ancora conosciuta da molti obbligati. Si aggiunge che la legge n. 133 ha previsto alcune condizioni pregiudiziali al sorgere dell’obbligo assicurativo, condizioni che non risultano ancora comunicate agli interessati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Nuova determinazione della Direzione Generale

Alla luce di tali elementi, la Direzione Generale decide di considerare tempestive, analogamente a quanto previsto per le iscrizioni dei soci unici delle società a responsabilità limitata, le domande di iscrizione presentate dai soci accomandatari delle s.a.s. entro il 20 ottobre 1997.

Effetto pratico della disposizione

Il provvedimento non modifica l’impianto dell’obbligo assicurativo, ma amplia il periodo utile per la presentazione delle domande affinché possano essere regolarmente considerate tempestive. Il nuovo termine sostituisce, per questo specifico profilo, quello indicato in precedenza al 20 luglio 1997.

Punti principali

Origine dell’obbligo assicurativo

La circolare richiama la legge n. 143 del 20 maggio 1997, che ha esteso con effetto dal giugno 1997 l’assicurazione alla gestione artigiani ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice.

Termine originario e richieste di differimento

Con la circolare n. 126 del 2 giugno 1997 era stato indicato come tempestivo il termine del 20 luglio 1997, prima scadenza contributiva successiva all’entrata in vigore della legge. Diverse Sedi e alcune organizzazioni sindacali hanno però chiesto di spostare tale termine per la limitata diffusione dell’informazione e per le difficoltà operative connesse alle iscrizioni.

Motivi del rinvio

La Direzione Generale rileva che la novità legislativa non è stata diffusa in modo capillare dalla stampa locale, per cui potrebbe essere ancora ignota a molti soggetti obbligati. Inoltre, la legge n. 133 avrebbe introdotto condizioni pregiudiziali all’insorgere dell’obbligo assicurativo non ancora comunicate agli interessati dalle organizzazioni di categoria.

Nuovo termine per la tempestività delle domande

La Direzione Generale stabilisce che siano considerate tempestive le domande di iscrizione presentate dai soci accomandatari delle s.a.s. entro il 20 ottobre 1997, in analogia con quanto previsto per le iscrizioni dei soci unici delle società a responsabilità limitata.

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