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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02063/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di divisione di beni ereditari relitti dal padre, siti in Catanzaro Lido, proposta da una coerede contro la sorella. La parte attrice chiedeva che la divisione fosse eseguita in parte in conformità a un preliminare di divisione limitato ad alcuni beni e rimasto inadempiuto, e in parte mediante formazione di quote uguali per i beni residui. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda e ha fatto proprie, in sostanza, le valutazioni di stima del CTU sui terreni, respingendo le censure sulla perizia per difetto di riscontri documentali. In appello la stessa parte ha contestato: l’erronea stima dei beni; la mancata assegnazione di due particelle; l’erronea attribuzione alla controparte di un’altra particella in violazione del preliminare di divisione. La Corte d’appello ha accolto i motivi relativi alle particelle, ma ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. la censura sulla stima, ritenendo generica la critica perché non indicava con precisione i beni interessati né il diverso valore corretto. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere ritenuto generico il motivo di appello sulla stima; violazione dell’art. 789 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c. per avere la Corte d’appello integrato il progetto divisionale senza seguire formalmente il procedimento previsto e senza contraddittorio sul progetto; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato i progetti divisionali redatti dal CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che il motivo di appello deve contenere non solo la parte volitiva, ma anche una specifica parte argomentativa, con indicazione chiara dei capi e delle ragioni della critica; perciò non è sufficiente una generica doglianza sull’erronea stima se non si indicano le particelle interessate e il diverso valore ritenuto corretto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che nel giudizio di divisione non è necessaria una formale osservanza dell’art. 789 c.p.c. quando il progetto del CTU sia fatto proprio, anche implicitamente, dal giudice e il contraddittorio si sia comunque svolto nelle forme ordinarie del giudizio di appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la censura non individuava un vero fatto storico omesso, ma si limitava a lamentare la mancata considerazione delle proposte divisionali del CTU, che non integrano di per sé il vizio denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico e contenere anche una parte argomentativa, con chiara indicazione delle ragioni della critica e dei capi della decisione impugnati; una doglianza generica sulla stima non basta.

  • art. 789 c.p.c.

    Nel giudizio di divisione non è richiesta una formale osservanza di tutte le scansioni procedimentali se il giudice fa proprio, anche implicitamente, il progetto del CTU e il contraddittorio è comunque garantito nelle forme ordinarie del processo.

  • art. 101 c.p.c.

    Il diritto al contraddittorio risulta rispettato se le parti hanno potuto confrontarsi nel corso del giudizio di appello con gli ordinari strumenti difensivi.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale denunciato per la pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione dell’art. 789 c.p.c.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per censurare il mancato recepimento di una consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 190 c.p.c.

    È richiamato come parte delle ordinarie forme del contraddittorio in appello.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il motivo di impugnazione è specifico solo se consente al giudice di comprendere con precisione quali capi della decisione siano contestati, per quali ragioni e con quali diverse ricostruzioni in fatto o in diritto; la mera riproposizione di una critica generica non soddisfa l’art. 342 c.p.c.
  • Nelle controversie divisionali, il progetto redatto dal CTU può essere recepito dal giudice anche implicitamente; la mancata adozione di una formale sequenza procedimentale ex art. 789 c.p.c. non comporta automaticamente nullità se il contraddittorio si è comunque svolto e le parti hanno potuto difendersi nelle fasi ordinarie del processo.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia condiviso o valorizzato una consulenza tecnica d’ufficio o i suoi elaborati.
  • La contestazione della stima effettuata in primo grado deve essere supportata da indicazioni precise sui beni interessati e sul valore che si ritiene corretto, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva o priva di riscontri documentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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