Sentenza n. 1770/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Contestava il calcolo del trattamento di fine servizio, sostenendo che l’INPS avesse omesso di includervi i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato, e chiedeva l’accertamento del diritto alla riliquidazione e al pagamento delle differenze. Riferiva inoltre di aver invano diffidato l’Istituto. L’INPS opponeva l’impossibilità di riliquidare senza il modello PL2, che avrebbe dovuto essere trasmesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e sosteneva che gli oneri economici dovessero gravare sull’amministrazione datrice di lavoro.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, trattandosi di controversia relativa all’indennità di buonuscita di personale in regime di diritto pubblico, avente natura retributiva e distinta dal contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti. Nel merito ha applicato l’orientamento del Consiglio di Stato: i sei scatti dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettano anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato a riposo a domanda, quando ricorrono i requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale. Ha inoltre rilevato che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attiene al calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. La disciplina previgente che escludeva la cessazione a domanda non è rivissuta per effetto dell’abrogazione della disposizione novellatrice, non ricorrendo una volontà legislativa certa e indiscutibile di ripristino. Nel caso concreto risultavano provati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha respinto la giustificazione dell’INPS fondata sulla mancata trasmissione del modello PL2: l’Istituto non aveva indicato quali dati fossero effettivamente mancanti rispetto ai prospetti di liquidazione già prodotti e non poteva limitarsi a invocare l’assenza del modello. Ha quindi accolto il ricorso, accertato il diritto ai sei scatti e l’obbligo dell’INPS di ricalcolare il TFS e corrispondere la differenza, oltre agli interessi legali. Spese a carico dell’INPS: € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
La controversia sull’indennità di buonuscita del personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa.
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
Da quanto precede deriva che il beneficio di cui si discute deve essere riconosciuto al ricorrente.
Il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione della buonuscita spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è decadenziale.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987.
La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita regolato dall’art. 6-bis.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).
Per le forze di polizia ad ordinamento militare il codice dell’ordinamento militare conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine servizio.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini dell’indennità di buonuscita spetta anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: in mancanza di un’espressa e chiara previsione di decadenza, esso regola la decorrenza del collocamento a riposo e non preclude il beneficio dei sei scatti.
- L’abrogazione della disposizione che ha novellato una norma precedente non determina, di per sé, la reviviscenza della versione originaria della norma novellata; la reviviscenza ha carattere eccezionale e richiede una volontà legislativa certa e indiscutibile.
- L’INPS, quale soggetto erogatore e titolare del potere di ricostruire la carriera e liquidare l’indennità di buonuscita, non può rifiutare la riliquidazione limitandosi a invocare la mancata trasmissione del modello PL2, senza indicare quali dati necessari manchino rispetto alla documentazione disponibile.
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