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Sentenza

Sentenza n. 5997/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli in ordine all’istanza presentata dal ricorrente in data 19.03.2025 avente prot. nr. 25NA057883, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202603441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Napoli sull'istanza del 19 marzo 2025 per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli sulla domanda presentata il 19 marzo 2025 per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

La decisione

Il procedimento si è concluso positivamente con il rilascio del permesso di soggiorno, ritirato dal ricorrente il 30 luglio 2026. Poiché l'amministrazione ha adempiuto all'obbligo di provvedere e il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito, il TAR, come richiesto da entrambe le parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle peculiarità della controversia e della relativa scansione temporale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Può dirsi, dunque: - realizzato il soddisfacimento dell’interesse di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, quale che ne sia il segno; - integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è pronunciabile quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l'amministrazione provvede e il ricorrente consegue l'interesse sostanziale perseguito, ossia la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso che soddisfi l'interesse del ricorrente, realizzando la conclusione del procedimento richiesta, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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