Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03504/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito dalla legge avverso una sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato di detenzione illecita di stupefacenti. Ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza l'omessa valutazione, da parte del giudice del patteggiamento, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non è consentito dedurre l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. come motivo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena, relativa al reato in materia di stupefacenti

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per sostenere la necessità di un proscioglimento immediato; la Corte afferma che, nel caso di patteggiamento, non è deducibile come motivo di ricorso nei limiti prospettati

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa del ricorrente non ravvisata

  • Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761

    precedente conforme che ribadisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro il patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto nei ristretti casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi ulteriori sono inammissibili.
  • Non è consentito impugnare in cassazione la sentenza di patteggiamento deducendo l'omessa verifica, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., poiché tale censura non rientra nei motivi tassativi ammessi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La trattazione de plano è consentita quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile per ragioni di diritto rilevabili ictu oculi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.