Sentenza del 13/03/2015 n. 5041 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Ente ecclesiastico - Immobile destinato ad attività alberghiera - Spettanza del beneficio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2000-2004, sostenendo che cinque immobili adibiti a strutture ricettive, tra cui l'Albergo San Raffaele, beneficiassero dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992. La ricorrente ha inoltre contestato l'utilizzabilità in appello di nuovi documenti prodotti dal Comune e ha sostenuto che l'attività alberghiera non fosse esclusivamente commerciale, considerati gli scopi religiosi, assistenziali e spirituali dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Nel merito, ha escluso l'esenzione ICI perché gli immobili erano destinati ad attività alberghiera e para-alberghiera, aperta al pubblico e svolta dietro pagamento di corrispettivi, quindi oggettivamente commerciale. La mera appartenenza degli immobili a un ente religioso e la presenza di finalità istituzionali religiose o assistenziali non sono sufficienti. S.S. e l'Associazione sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro complessivi.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione ICI spetta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività contemplate dalla norma.
L'esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell'appartenenza dell'immobile a determinati enti non commerciali, sia il requisito oggettivo della destinazione esclusiva a specifiche attività istituzionali. Non spetta quando l'immobile è destinato ad attività alberghiera o ad altra attività oggettivamente commerciale.
Art. 16, lett. a), legge 20 maggio 1985, n. 222
Attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
Per gli enti ecclesiastici, le attività agevolabili sono quelle strettamente riconducibili alla religione o al culto. L'assistenza ai pellegrini o l'ospitalità, se organizzate con modalità alberghiere e dietro corrispettivo, non rientrano automaticamente in tali attività.
Art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.
La norma consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello tributario, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza applicare la più restrittiva preclusione prevista dal processo civile ordinario.
Art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, oggi art. 73
Soggetti non commerciali rilevanti ai fini dell'esenzione.
La qualifica non commerciale dell'ente costituisce soltanto il requisito soggettivo; non basta da sola a ottenere l'esenzione, che dipende anche dalla destinazione concreta ed esclusiva dell'immobile.
Art. 7, legge 25 marzo 1985, n. 121
Gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono equiparati, ai fini tributari, agli enti aventi finalità di istruzione o beneficenza, ma tale equiparazione non elimina la necessità di verificare la concreta destinazione dell'immobile.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale immobiliare destinata agli enti non commerciali non è sufficiente dimostrare la natura religiosa o non commerciale dell'ente: occorre provare che lo specifico immobile sia utilizzato esclusivamente per una delle attività agevolate.
- Un'attività di ospitalità, accoglienza o assistenza può essere considerata commerciale quando è organizzata in forma alberghiera, è aperta indistintamente al pubblico e prevede il pagamento di corrispettivi, anche se svolta da un ente religioso e collegata alle sue finalità statutarie.
- La destinazione concreta dell'immobile prevale sulle finalità generali dello statuto dell'ente: attività religiose o assistenziali svolte in altri locali non rendono automaticamente esente un fabbricato destinato a servizi ricettivi.
- Nel processo tributario d'appello le parti possono normalmente produrre nuovi documenti, anche se già esistenti prima del giudizio di primo grado, secondo la disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
- La valutazione sulla natura commerciale dell'attività è principalmente un accertamento di fatto, fondato su elementi concreti quali apertura al pubblico, pagamento di tariffe, classificazione alberghiera e modalità organizzative.
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