Sentenza del 15/02/2018 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Attribuzione della rendita catastale - Procedimento DOCFA - Contraddittorio preliminare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità della rettifica catastale, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio preventivo ed effettuare un sopralluogo prima di modificare la rendita e il classamento. La decisione chiarisce che l'indicazione, nell'atto di rettifica, dei criteri e degli elementi tecnici catastali utilizzati è sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. La verifica della congruità della rendita e della correttezza della categoria catastale appartiene invece al contraddittorio processuale, nel quale l'onere della prova è ripartito tra Ufficio e contribuente ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il sopralluogo preventivo costituisce una facoltà dell'Amministrazione e non un obbligo di legge, anche quando il nuovo classamento derivi da una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.
La decisione
La pretesa catastale è stata ritenuta adeguatamente motivata qualora l'atto indichi i criteri e gli elementi tecnici posti a fondamento della rettifica. Non è necessario un sopralluogo preventivo né, in via generale, un contraddittorio amministrativo preliminare. Le contestazioni sulla congruità della rendita e sulla categoria attribuita devono essere valutate nel giudizio, sulla base delle prove fornite rispettivamente dall'Ufficio e dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi contesta tali fatti deve provare quelli impeditivi, modificativi o estintivi. Nel contenzioso catastale l'onere probatorio è quindi distribuito tra Ufficio e contribuente in relazione alle rispettive allegazioni.
Procedura DOCFA
La procedura consente al contribuente di presentare una denuncia catastale, anche di variazione, sulla base della quale l'Ufficio può procedere alla verifica e all'eventuale rettifica della rendita e del classamento.
Cassazione, sentenza n. 14103/2010
Conferma che l'indicazione dei criteri e degli elementi tecnici della rettifica può essere sufficiente a garantire il diritto di difesa, mentre la verifica della congruità della rendita e della categoria catastale si svolge nel processo mediante la prova.
Cassazione, sentenza n. 12656/2012
Afferma che il sopralluogo preventivo dell'Amministrazione finanziaria è una facoltà e non un obbligo, anche nel caso in cui il nuovo classamento derivi da una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.
Massime di principio
- In materia di rettifica catastale, l'atto non deve necessariamente contenere una descrizione analitica di ogni valutazione, ma deve indicare in modo comprensibile i criteri e gli elementi tecnici che hanno determinato la nuova rendita o categoria.
- Il contraddittorio preventivo non è generalmente obbligatorio per la rettifica della rendita catastale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- L'Amministrazione catastale non è tenuta, come regola generale, a effettuare un sopralluogo prima del nuovo classamento; l'assenza del sopralluogo non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto.
- Chi contesta la rendita deve fornire elementi concreti e documentazione tecnica idonei a dimostrare l'erroneità del classamento o l'incongruità del valore, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- La correttezza sostanziale della rendita e della categoria catastale viene normalmente verificata nel giudizio, attraverso il riparto dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.
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