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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25751/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 30/01/2024 che aveva: dichiarato estinto per condotta riparatoria il reato di capo a) (riqualificato ex artt. 56, 624, 625 n.7 c.p.) e rideterminato la pena per il capo b). Il difensore ha censurato: 1) applicazione errata dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p. (più persone riunite), sostenendo che la Corte si era basata solo sulla mera compresenza fisica senza indagare il contributo individuale e l'effettiva maggiore imponenza sulla vittima; 2) mancata motivazione sull'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p. (nesso teleologico); 3) irragionevole determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., ritenuta eccessiva rispetto alla tenuità dell'azione (breve inseguimento) e non tenendo conto confessione e condotta processuale; 4) rifiuto ingiustificato delle pene sostitutive, nonostante la mancanza di precedenti specifici ostativi, attività lavorativa e altri elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p. in quanto la compresenza di due persone sul luogo e al momento della resistenza è sufficiente e non è richiesto un contributo materiale specifico né la percezione della pluralità da parte della vittima; ha ritenuto legittima anche l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.2 c.p., dato che la resistenza è stata posta in essere dopo il tentativo di furto e quindi finalizzata a garantirsi l'impunità. Ha però accolto i motivi terzo e quarto: la determinazione della pena (tre anni di reclusione irrogata in appello) è viziata per carenza motivazionale rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, per mancata valutazione esaustiva della presunta pericolosità della condotta e degli elementi favorevoli (confessione, tenuità). Inoltre la motivazione sul diniego delle pene sostitutive è insufficiente perché i precedenti sono stati richiamati in termini generici senza spiegare la loro incidenza negativa sulla prognosi rieducativa o sul rispetto delle prescrizioni ex art. 58 L. n. 689/1981. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente agli aspetti del trattamento sanzionatorio (determinazione della pena e mancata sostituzione) e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; il ricorso è rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 339 cod. pen.

    L'aggravante delle 'più persone riunite' opera quando vi sia la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia; non è necessario valutare il contributo materiale di ciascuno né che la pluralità sia percepita dalla vittima.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    L'aggravante per il nesso teleologico (fine di assicurarsi l'impunità) può risultare integrata quando la resistenza segue un reato precedente (es. tentativo di furto) e sia finalizzata a garantire l'impunità per quel reato; la Corte di merito deve però motivare il rigetto delle argomentazioni contrarie.

  • art. 133 cod. pen.

    Nella determinazione della pena il giudice deve applicare i criteri soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 133 e fornire motivazione congrua e specifica, soprattutto quando la pena irrogata è pari o superiore al trattamento medio-edittale; vanno considerati elementi come confessione, tenuità, pericolosità e precedenti.

  • art. 337 cod. pen.

    Riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato; la valutazione delle circostanze e delle conseguenze della condotta incide sulla determinazione della pena.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    La disciplina delle pene sostitutive richiede che il giudice verifichi la idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e la prevenzione del rischio di recidiva; il diniego deve essere motivato correlando i precedenti o altri elementi ostativi alla concreta prognosi negativa rispetto all'adempimento delle prescrizioni della pena sostitutiva.

  • artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen.

    Richiamati nella riqualificazione del reato per il capo a) e nella declaratoria di estinzione per condotta riparatoria; indicano la fattispecie di tentato furto e le modalità correlate che sono state oggetto di valutazione nelle sentenze di merito.

Massime di principio

  • Per l'aggravante 'più persone riunite' (art. 339 c.p.) è sufficiente la compresenza simultanea di almeno due soggetti nel luogo e al momento della violenza o minaccia; non è necessario dimostrare il contributo concreto di ciascuno né che la vittima abbia percepito la pluralità.
  • Il nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) può essere ricavato quando la condotta di resistenza segue un reato precedente e appare funzionale a garantirne l'impunità; tuttavia la Corte di merito deve esporre ragioni precise se ritiene il contrario.
  • Quando la pena inflitta è pari o superiore al trattamento medio-edittale il giudice è tenuto a motivare specificamente l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., considerando elementi aggravanti e attenuanti (es. pericolosità della condotta, confessione, tenuità del fatto, condotta processuale).
  • Il diniego delle pene sostitutive deve essere adeguatamente motivato: non basta richiamare genericamente precedenti; il giudice deve spiegare la natura, la temporalità e la rilevanza dei precedenti o di altri elementi e come questi incidano negativamente sulla prognosi rieducativa e sull'adempimento delle prescrizioni previste dalla pena sostitutiva (art. 58 L. n. 689/1981).
  • In caso di motivazione carente riguardo a pena o sostituzione, la Cassazione può annullare solo la parte sanzionatoria e rinviare per un nuovo giudizio limitato a questi profili, confermando le altre statuizioni sostanziali.

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