Cassazione Penale, Sentenza n. 25751/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 30/01/2024 che aveva: dichiarato estinto per condotta riparatoria il reato di capo a) (riqualificato ex artt. 56, 624, 625 n.7 c.p.) e rideterminato la pena per il capo b). Il difensore ha censurato: 1) applicazione errata dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p. (più persone riunite), sostenendo che la Corte si era basata solo sulla mera compresenza fisica senza indagare il contributo individuale e l'effettiva maggiore imponenza sulla vittima; 2) mancata motivazione sull'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p. (nesso teleologico); 3) irragionevole determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., ritenuta eccessiva rispetto alla tenuità dell'azione (breve inseguimento) e non tenendo conto confessione e condotta processuale; 4) rifiuto ingiustificato delle pene sostitutive, nonostante la mancanza di precedenti specifici ostativi, attività lavorativa e altri elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p. in quanto la compresenza di due persone sul luogo e al momento della resistenza è sufficiente e non è richiesto un contributo materiale specifico né la percezione della pluralità da parte della vittima; ha ritenuto legittima anche l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.2 c.p., dato che la resistenza è stata posta in essere dopo il tentativo di furto e quindi finalizzata a garantirsi l'impunità. Ha però accolto i motivi terzo e quarto: la determinazione della pena (tre anni di reclusione irrogata in appello) è viziata per carenza motivazionale rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, per mancata valutazione esaustiva della presunta pericolosità della condotta e degli elementi favorevoli (confessione, tenuità). Inoltre la motivazione sul diniego delle pene sostitutive è insufficiente perché i precedenti sono stati richiamati in termini generici senza spiegare la loro incidenza negativa sulla prognosi rieducativa o sul rispetto delle prescrizioni ex art. 58 L. n. 689/1981. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente agli aspetti del trattamento sanzionatorio (determinazione della pena e mancata sostituzione) e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; il ricorso è rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 339 cod. pen.
L'aggravante delle 'più persone riunite' opera quando vi sia la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia; non è necessario valutare il contributo materiale di ciascuno né che la pluralità sia percepita dalla vittima.
art. 61 n. 2 cod. pen.
L'aggravante per il nesso teleologico (fine di assicurarsi l'impunità) può risultare integrata quando la resistenza segue un reato precedente (es. tentativo di furto) e sia finalizzata a garantire l'impunità per quel reato; la Corte di merito deve però motivare il rigetto delle argomentazioni contrarie.
art. 133 cod. pen.
Nella determinazione della pena il giudice deve applicare i criteri soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 133 e fornire motivazione congrua e specifica, soprattutto quando la pena irrogata è pari o superiore al trattamento medio-edittale; vanno considerati elementi come confessione, tenuità, pericolosità e precedenti.
art. 337 cod. pen.
Riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato; la valutazione delle circostanze e delle conseguenze della condotta incide sulla determinazione della pena.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La disciplina delle pene sostitutive richiede che il giudice verifichi la idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e la prevenzione del rischio di recidiva; il diniego deve essere motivato correlando i precedenti o altri elementi ostativi alla concreta prognosi negativa rispetto all'adempimento delle prescrizioni della pena sostitutiva.
artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen.
Richiamati nella riqualificazione del reato per il capo a) e nella declaratoria di estinzione per condotta riparatoria; indicano la fattispecie di tentato furto e le modalità correlate che sono state oggetto di valutazione nelle sentenze di merito.
Massime di principio
- Per l'aggravante 'più persone riunite' (art. 339 c.p.) è sufficiente la compresenza simultanea di almeno due soggetti nel luogo e al momento della violenza o minaccia; non è necessario dimostrare il contributo concreto di ciascuno né che la vittima abbia percepito la pluralità.
- Il nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) può essere ricavato quando la condotta di resistenza segue un reato precedente e appare funzionale a garantirne l'impunità; tuttavia la Corte di merito deve esporre ragioni precise se ritiene il contrario.
- Quando la pena inflitta è pari o superiore al trattamento medio-edittale il giudice è tenuto a motivare specificamente l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., considerando elementi aggravanti e attenuanti (es. pericolosità della condotta, confessione, tenuità del fatto, condotta processuale).
- Il diniego delle pene sostitutive deve essere adeguatamente motivato: non basta richiamare genericamente precedenti; il giudice deve spiegare la natura, la temporalità e la rilevanza dei precedenti o di altri elementi e come questi incidano negativamente sulla prognosi rieducativa e sull'adempimento delle prescrizioni previste dalla pena sostitutiva (art. 58 L. n. 689/1981).
- In caso di motivazione carente riguardo a pena o sostituzione, la Cassazione può annullare solo la parte sanzionatoria e rinviare per un nuovo giudizio limitato a questi profili, confermando le altre statuizioni sostanziali.
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