Sentenza del 21/01/2021 n. 366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sospensione del processo tributario per proposizione della querela di falso di un atto rilevante ai fini della decisione della controversia tributaria - Giudizio prognostico da parte del giudice tributario - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
richiesta di sospensione del processo tributario a seguito della proposizione di querela di falso su un atto rilevante ai fini della decisione della controversia; questione se il giudice tributario possa effettuare una valutazione di merito o prognostica sulla fondatezza della querela per decidere sulla sospensione
La decisione
il giudice ha affermato che i presupposti per la sospensione sono ricavabili esclusivamente dall'art. 39 del d.lgs. 546/1992 e richiedono: (1) la presentazione di una querela di falso rituale (ossia riconoscibile come atto di impulso processuale) e (2) l'accertata rilevanza dell'atto impugnato ai fini della decisione della controversia. Il giudice tributario è limitato a verificare la ritualità/riconoscibilità della querela e non può svolgere valutazioni sulla validità sostanziale della querela né pronunciarsi con un giudizio sommario o prognostico circa la sua fondatezza. In pratica, la sospensione può essere disposta solo quando sussistono i requisiti normativi e senza che il giudice compia un esame di merito sul contenuto della querela (principio coerente con Cass. n. 4003/09).
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
l'art. 39 stabilisce i presupposti per la sospensione del processo tributario in presenza di querela di falso; va inteso nel senso che la sospensione è condizionata alla ritualità della querela e alla accertata rilevanza dell'atto impugnato ai fini della decisione
Cassazione
giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui il giudice non può effettuare un giudizio prognostico sulla fondatezza della querela di falso al fine di motivare la sospensione del processo tributario
Massime di principio
- La sola proposizione di una querela di falso non impone automaticamente la sospensione del processo tributario: è necessario che la querela sia rituale e che l'atto cui si riferisce sia effettivamente rilevante per la decisione.
- Il ruolo del giudice tributario è limitato a verificare la ritualità/riconoscibilità della querela come atto di impulso processuale; non è consentito un esame sommario della fondatezza sostanziale della querela.
- Se la rilevanza dell'atto oggetto di querela non risulta chiara o non è adeguatamente dimostrata, il giudice non deve sospendere il processo in attesa dell'esito della querela.
- Per aumentare la probabilità di ottenere la sospensione, il ricorrente deve presentare una querela rituale e documentare con chiarezza e specificità la rilevanza dell'atto falsificato ai fini della controversia tributaria.
- La valutazione della ritualità serve solo a stabilire se la querela sia formalmente idonea a costituire atto di impulso; ogni valutazione di merito sulla sua validità deve essere rimessa al procedimento penale o alla fase processuale competente.
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