Cassazione Penale, Sentenza n. 21802/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 4, 6, 7, 8 e 11 D.lgs. n.159/2011) per assenza e illogicità della motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale, sostenendo che la Corte di appello si fosse fondata solo su precedenti risalenti e su indizi emersi nel procedimento penale (intercettazione ambientale del 2/2/2020 e misure cautelari), violando l'autonomia tra procedimento penale e di prevenzione; inoltre contestava di non essere delinquente abituale ex art.105 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite (essenzialmente motivate). Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione, consentendo la denuncia della motivazione solo se inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello completa e logica: Zungri è stato inquadrato nella pericolosità sociale qualificata (art.4 lett. b) D.lgs. 159/2011) e in quella generica (art.4 lett. c)) sulla base dell'ordinanza cautelare per estorsione aggravata dall'art.416-bis, delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, delle intercettazioni e della recente temporalità (gennaio-giugno 2020) delle condotte. Sono stati inoltre considerati rilevanti precedenti e pregresse applicazioni di sorveglianza speciale. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 4 lett. b), art. 4 lett. c), art. 1 lett. c), artt. 6, 7, 8, 11
La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'inquadramento nella pericolosità sociale qualificata e generica, possano essere considerati elementi desunti da provvedimenti cautelari, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori; l'art.4 consente l'accertamento di pericolosità anche senza condanna definitiva quando emergono indici significativi.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e); art. 616
Art.606 c.p.p.: in Cassazione il vizio di motivazione è sindacabile nei limiti previsti dalla legge; la Corte ricorda che non è sindacabile il mero apprezzamento motivazionale salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Art.616 c.p.p.: base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Codice penale
Il delitto associativo (416-bis) è rilevante come fatto indicativo di pericolosità quando risulta dagli atti cautelari; l'aggravazione per mafia ha inciso nella valutazione della pericolosità qualificata.
Codice penale
La Corte osserva che l'assenza di contestazione di 'professionalità a delinquere' ex art.105 c.p. o di una condanna per associazione non esclude la possibilità di applicare misure di prevenzione sulla base di altri indici valutabili nel procedimento di prevenzione.
Codice di procedura penale
Richiamato quale riferimento per i delitti che possono giustificare l'inquadramento nella pericolosità sociale qualificata; la Corte valorizza gli indizi emergenti dagli atti cautelari ai sensi di tale richiamo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione esercita un sindacato limitato: può censurare la motivazione solo se inesistente o meramente apparente o per violazione di legge; non è sede ordinaria per rivedere l'operatività degli apprezzamenti di merito.
- Nei procedimenti di prevenzione è legittimo fondare il giudizio di pericolosità anche su elementi provenienti da procedimenti penali pendenti, provvedimenti cautelari, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, anche se non hanno prodotto una condanna definitiva.
- L'assenza di una contestazione per associazione mafiosa o della qualifica di 'delinquente abituale' non esclude automaticamente l'applicabilità di una misura di prevenzione se sussistono altri indici recenti e significativi di pericolosità.
- Per impugnare con successo una misura di prevenzione davanti alla Cassazione occorre sollevare motivi di diritto chiari (es. violazione di norme di legge, inesistenza della motivazione), oppure fornire fatti nuovi e favorevoli che dimostrino l'assenza di attualità della pericolosità.
- La recente temporalità dei fatti rilevanti, la gravità degli indizi, la ripetizione di precedenti misure di prevenzione e condanne pregresse sono elementi che rafforzano la valutazione di persistenza della pericolosità sociale.
- Difesa pratica: raccogliere e produrre elementi nuovi, concreti e specifici che contrastino la valutazione di pericolosità (es. prova di dissociazione, documenti che attestano attività lecite continuative, dichiarazioni che smentiscano elementi rilevanti) e contestare, se possibile, la sussistenza formale della motivazione (inesistenza o mera apparenza).
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