Cassazione Penale, Sentenza n. 29586/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 6 marzo 2025 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro l'ordinanza del 7 febbraio 2025 della Corte d'appello di Salerno che aveva respinto la revoca/sostituzione degli arresti domiciliari. Il motivo unico deduceva erronea applicazione degli artt. 274 e 299 c.p.p. e censurava la motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. La difesa evidenziava che in sede di appello erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva, e che erano stati prospettati elementi idonei a modificare la misura: il tempo già trascorso in regime cautelare (quasi un anno e tre mesi), la condotta corretta e il rispetto delle prescrizioni, l'autorizzazione all'attività lavorativa dal 16/04/2024 in un minimarket senza ricadute, e la prospettiva di un contratto a tempo indeterminato presso l'impresa della compagna una volta venuta meno la misura.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata ravvisando carenza motivazionale: il Tribunale non si è confrontato con gli elementi esposti dalla difesa e si è limitato a formulazioni tautologiche (ad es. che il decorso del tempo è "fisiologico all'esecuzione della misura cautelare e come tale rilevante esclusivamente sotto il profilo dei termini di fase" e che la condotta corretta era "doverosa"), senza offrire valutazioni o collegamenti logici. Tale motivazione apodittica è risultata insufficiente a dimostrare che non fossero stati prospettati fatti idonei ad elidere o attenuare l'esigenza cautelare. Perciò l'ordinanza è stata annullata e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma procedurale richiamata come base per l'appello avverso l'ordinanza sulla misura cautelare; nel testo è indicato che l'appello era stato proposto ai sensi di tale articolo.
art. 274 c.p.p.
Richiamata nel motivo come parametro della correttezza della motivazione; la Corte ha ritenuto che le affermazioni meramente tautologiche non siano conformi all'onere motivazionale richiesto, implicando un'interpretazione secondo cui le decisioni cautelari devono contenere valutazioni concrete e collegamenti logici.
art. 299 c.p.p.
Citando l'art. 299 come parte delle censure sull'erronea applicazione di norme procedurali; la Corte ha implicato che l'applicazione di tale norma richiede motivazioni non apodittiche nella valutazione delle esigenze cautelari.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma applicata per disporre il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente dopo l'annullamento dell'ordinanza per vizi di motivazione.
Massime di principio
- Le decisioni che mantengono o respingono istanze di revoca/sostituzione di misure cautelari devono motivare in modo concreto e specifico: affermazioni tautologiche (es. «il tempo è fisiologico», «il comportamento è doveroso») non sono sufficienti.
- Il decorso significativo della misura cautelare e la condotta corretta del detenuto (anche comprovata da autorizzazioni lavorative e assenza di recidiva) sono elementi che il giudice deve valutare esplicitamente e possono favorire la revoca o la sostituzione della misura se idonei a ridurre l'esigenza cautelare.
- Il riconoscimento, in sede di merito, di circostanze attenuanti con prevalenza su eventuali aggravanti o recidiva costituisce un elemento rilevante che il giudice delle misure deve prendere in considerazione nella valutazione complessiva dell'esigenza cautelare.
- La mancata considerazione o la carente valutazione degli elementi posti dalla difesa può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio; pertanto, nelle impugnazioni è efficace contestare specificamente la motivazione quando appare apodittica o insufficiente.
- In presenza di un'offerta di lavoro stabile e di legami familiari/professionali concreti, il giudice deve bilanciare l'esigenza di tutela della sicurezza con gli interessi di reinserimento sociale, valutando se tali elementi possono mitigare il rischio di reiterazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29558/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29559/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29561/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29562/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29563/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29564/2025 del 19/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →