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Ordinanza

Ordinanza n. 2750/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2939 del 09.10.2025 (pubblicato in data 10.10.2025 sul sito InPA), recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); b) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); c) qualora occorra, delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali; d) di qualsiasi altro atto premesso connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; e per l'effetto, per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, di ogni provvedimento attuativo e strettamente consequenziale, siccome vincolato dalla lex specialis, adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale in parola, e quindi; e) degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliati: USR Calabria prot. n. 960 del 13.01.2026, USR Campania prot. n. 532 del 13.01.2026, USR Emilia-Romagna prot. n. 1367 del 15.01.2026, USR Lazio prot. n. 2515 del 12.01.2026, USR Marche prot. n. 32 del 12.01.2026 e prot. n. 60 del 15.01.2026, USR Molise prot. n. 372 del 12.01.2026, USR Piemonte prot. n. 455 del 12.01.2026, USR Puglia prot. n. 2200 del 13.01.2026, USR Sardegna prot. n. 455 del 13.01.2026, USR Sicilia prot. n. 1372 del 12.01.2026, USR Veneto prot. n. 862 del 14.01.2026; f) degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: USR Emilia-Romagna prot. n. 2861 del 26.01.2026, USR Lazio prot. n. 4372 del 15.01.2026 e prot. n. 6636 del 20.01.2026, USR Sardegna prot. n. 1069 del 22.01.2026, USR Sicilia prot. n. 2632 del 19.01.2026 e prot. n. 4598 del 28.01.2026; per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo; per l'effetto per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

Giustizia amministrativa202601293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e disciplina regolamentare del concorso docenti, nonché gli atti attuativi recanti gli esiti della prova scritta, la soglia di accesso e la convocazione dei candidati ammessi alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, il decreto ministeriale disciplinante la procedura e i successivi atti applicativi, nella parte in cui prevedono l'accesso alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, subordinatamente al conseguimento della soglia di 70/100, secondo un meccanismo di sbarramento mobile. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, la sospensione cautelare della loro efficacia, l'accertamento del diritto a partecipare al prosieguo della procedura e l'ammissione alla prova orale. Le doglianze contestavano, in sostanza, la legittimità della soglia mobile e dei relativi atti applicativi. Il TAR ha rilevato che le censure erano formulate in modo generico rispetto alle diverse posizioni individuali dei numerosi ricorrenti e non chiarivano in che modo la previsione contestata avesse concretamente inciso sull'esito della prova di ciascuno. Ha inoltre evidenziato che alcuni ricorrenti avevano conseguito punteggi non prossimi alla soglia necessaria per il superamento dell'unica prova scritta prevista dal concorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza: la genericità delle censure, rapportate a posizioni individuali eterogenee, impediva di verificare l'incidenza concreta della disciplina impugnata sull'esito della prova dei singoli ricorrenti. Il giudice ha inoltre richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il meccanismo della soglia mobile di sbarramento risponde a esigenze di buon andamento, speditezza della procedura e selezione dei migliori. Quanto al periculum in mora, ha escluso la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, osservando che la prova si era già svolta e che, in caso di esito favorevole nel merito, sarebbero state eventualmente praticabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. È stata riservata al definitivo la liquidazione delle spese, anche della fase cautelare. Il TAR ha lasciato impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso collettivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha valutato negativamente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda dei ricorrenti quale fondamento della richiesta di condanna risarcitoria, ma non oggetto di decisione nella presente fase cautelare.

  • art. 8, comma 2, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    Prevede, secondo quanto riportato nell'ordinanza, l'accesso alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, al raggiungimento della soglia di idoneità di 70/100; tale meccanismo è stato contestato dai ricorrenti, ma non sospeso dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di una disciplina concorsuale deve essere rapportata alle specifiche posizioni dei ricorrenti e deve indicare concretamente in che modo la regola impugnata abbia inciso sull'esito della prova di ciascun candidato; censure generiche e non individualizzate non integrano un adeguato fumus boni iuris.
  • Il meccanismo della soglia mobile di sbarramento, che limita l'accesso alla prova successiva a un numero di candidati parametrato ai posti disponibili e subordinato al conseguimento di una soglia minima, può risultare coerente con le esigenze di buon andamento, speditezza della procedura concorsuale e selezione dei migliori.
  • L'avvenuto svolgimento della prova non determina necessariamente l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla fase successiva, quando, in caso di accoglimento nel merito, siano ancora praticabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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