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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30808/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta, proposta in sede esecutiva da un condannato, volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato a quattro sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistente una preordinazione unitaria tra i fatti, valorizzando la distanza temporale tra i reati e la loro collocazione in contesti fattuali diversi, con particolare riferimento a una presunta incompatibilità strutturale tra due contestazioni associative e alla natura estemporanea di alcuni reati-fine. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che l'istanza non postulava due associazioni distinte ma l'esistenza di un unico sodalizio articolato in più manifestazioni operative; che il giudice dell'esecuzione aveva ignorato la precedente riconduzione in continuazione, per altri coimputati nella stessa posizione, operata da decisioni della Corte d'appello; e che la reazione violenta alla defezione di un sodale costituirebbe condotta tipica e programmata dell'associazione mafiosa, non evento occasionale; 2) violazione delle regole sulla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, poiché l'ultima sentenza irrevocabile era stata emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, sicché avrebbe dovuto decidere il giudice monocratico e non il collegio, non essendo applicabile la deroga del comma 4-bis dell'art. 665 c.p.p. in presenza di provvedimenti provenienti da uffici giudiziari diversi. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, ritenendo il primo motivo generico e il secondo infondato per la rilevanza del giudice ad quem al momento della proposizione dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla competenza funzionale, e lo ha accolto. Ha rilevato che l'ultima sentenza irrevocabile a carico del condannato era stata emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica e che il Tribunale di Palermo in composizione collegiale non aveva mai pronunciato sentenze di condanna nei suoi confronti. Ha quindi affermato che, nel caso di sentenze di condanna emesse da giudici diversi, la competenza a decidere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione spetta sempre al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa. Ha inoltre escluso l'applicabilità della regola speciale dell'art. 665, comma 4-bis, c.p.p., limitata ai soli provvedimenti emessi dal medesimo tribunale. Poiché la competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile, la relativa nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo in composizione monocratica, assorbendo il primo motivo di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È il parametro invocato per censurare la violazione di legge processuale relativa alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È il parametro invocato per dedurre vizio di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova.

  • art. 665, comma 4, c.p.p.

    Nelle ipotesi di pluralità di sentenze di condanna emesse da giudici diversi, la competenza in executivis spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, a prescindere dal fatto che la questione non riguardi la sua sentenza.

  • art. 665, comma 4-bis, c.p.p.

    La deroga che attribuisce la competenza al collegio in caso di provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale opera solo quando i provvedimenti provengono dal medesimo tribunale; non si estende a provvedimenti emessi da tribunali diversi.

Massime di principio

  • In materia di esecuzione, la domanda di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi va decisa dal giudice che ha pronunciato il titolo divenuto irrevocabile per ultimo, anche se il problema non concerne la sua sentenza.
  • La regola speciale che attribuisce la competenza al collegio per più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale si applica solo se i provvedimenti provengono dallo stesso ufficio giudiziario; in presenza di uffici diversi opera la regola generale dell'art. 665, comma 4, c.p.p.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione ha natura funzionale, assoluta e inderogabile; la sua violazione determina nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Quando viene accolto il motivo relativo alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, il ricorso assorbe le ulteriori censure inerenti al merito della motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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