L.R. Puglia 27/2013
Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Puglia disciplina l’attività di Bed and Breakfast, distinguendo tra gestione familiare e imprenditoriale. Definisce requisiti, limiti di camere/posti letto, durata annua dell’attività familiare, obblighi di iscrizione e di esposizione del marchio regionale, senza mutamento di destinazione d’uso dell’immobile. È tuttora vigente.
Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast in Puglia
Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast in Puglia
La legge regionale disciplina l’attività di Bed and Breakfast nel territorio della Regione Puglia, con l’obiettivo di favorire turismo sostenibile, ospitalità familiare e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente. Il provvedimento distingue nettamente tra B&B a conduzione familiare e B&B in forma imprenditoriale, fissando requisiti strutturali, limiti dimensionali e obblighi operativi.
Finalità e ambito applicativo
La Regione Puglia promuove la diffusione dei B&B su tutto il territorio regionale come forma di ospitalità autentica e legata al contesto familiare e locale. L’attività è disciplinata come tipologia ricettiva autonoma e deve rispettare le norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Requisiti generali dell’attività
L’esercizio del B&B non comporta cambio di destinazione d’uso dell’immobile. I locali destinati all’attività devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per l’uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti. Le abitazioni destinate a B&B devono inoltre esporre il marchio regionale identificativo previsto dalla legge. I requisiti minimi obbligatori sono rinviati all’Allegato 1.
B&B a conduzione familiare
Il B&B a conduzione familiare è un’attività non continuativa e non imprenditoriale svolta da chi, nella propria abitazione, offre alloggio e prima colazione con l’organizzazione familiare, anche con eventuali collaboratori domestici, senza servizi aggiuntivi. La disciplina risultante consente al massimo tre camere e nove posti letto.
L’attività deve essere esercitata in un’unica unità immobiliare da parte di chi vi dimora stabilmente per tutto il periodo dichiarato di accoglienza. È ammessa per un minimo di 90 giorni e un massimo di 270 giorni l’anno, con periodi di chiusura non inferiori a 15 giorni consecutivi. In specifici contesti territoriali — borghi, comuni fino a 10.000 abitanti, centri storici e borghi rurali — è consentito utilizzare anche unità immobiliari fisicamente distinte, purché ubicate a non oltre 100 metri lungo il più breve percorso pedonale e fermo restando l’obbligo di dimora nell’unità principale.
Per questa forma di attività non è richiesta l’iscrizione al registro delle imprese e si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
B&B in forma imprenditoriale
Il B&B in forma imprenditoriale è l’attività svolta in modo continuativo e professionale presso il proprio domicilio, con fornitura di alloggio e prima colazione fino a sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi di personale qualificato. Può essere esercitata in un’unica unità immobiliare oppure in due unità immobiliari nello stesso stabile o in due stabili distanti non oltre 100 metri lungo il percorso pedonale più breve.
Ai fini dell’esercizio possono eleggere domicilio il titolare dell’impresa, un familiare ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile o il socio. Questa tipologia richiede l’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
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