L.R. Puglia 29/2013
Modifica all’articolo 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 29/2013 modifica l’art. 14 della l.r. n. 8/2003 stabilendo che gli oneri del premio assicurativo sono integralmente a carico del consigliere regionale. È una disciplina immediatamente vigente dal giorno della pubblicazione, senza limiti temporali specifici indicati nel testo.
Oneri del premio assicurativo a carico del consigliere regionale pugliese
Modifica del regime del premio assicurativo dei consiglieri regionali pugliesi
La legge regionale della Puglia 11 ottobre 2013, n. 29 interviene in modo puntuale sul testo unico regionale in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, modificando la disciplina degli oneri relativi al premio assicurativo.
Contenuto della modifica
La disposizione sostituisce il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8, prevedendo espressamente che:
- gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono a totale carico del consigliere regionale.
Ne deriva che il costo del premio non grava sulla Regione, ma resta integralmente imputato al singolo consigliere interessato.
Ambito di applicazione
La norma opera esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento regionale pugliese e riguarda il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia, incidendo sulla sola specifica voce del premio assicurativo richiamata dalla disciplina previgente.
Decorrenza ed efficacia
La legge è qualificata come urgente e dispone l’entrata in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il testo non prevede un termine finale di applicazione né un regime transitorio specifico.
Rilievi pratici
La modifica ha carattere settoriale e immediatamente operativo: per la materia trattata, il regime risultante attribuisce in modo definitivo al consigliere regionale l’intero onere economico del premio assicurativo, con conseguente esclusione di copertura a carico dell’ente regionale per tale voce.
Testo integrale
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