Ordinanza n. 11421/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1. Del D.D.G. prot. n. 2939 del 09.10.2025 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” e del relativo allegato, nella parte lesiva per la ricorrente, laddove destina due posti alla procedura concorsuale per la classe di concorso “BD02 - Conversazione in lingua straniera (Tedesco)” per la regione Lazio, senza aver previamente disposto l'assunzione ed immissione in ruolo della odierna ricorrente, quale vincitrice della precedente procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.M. n. 3059 del 10.12.2024; 2. Di tutti i provvedimenti eventualmente emessi, di data e protocollo sconosciuti, di esclusione della ricorrente dall'immissione in ruolo per l'a.s. 2025/2026; 3. Di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando della nuova procedura concorsuale per la classe BD02 in Lazio, nella parte in cui destina due posti alla nuova selezione senza la previa immissione in ruolo della ricorrente, nonché gli eventuali atti di esclusione dall'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando del concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente alla previsione di due posti per la classe di concorso BD02 – Conversazione in lingua straniera (Tedesco) nella Regione Lazio. Ha sostenuto che tali posti non avrebbero potuto essere destinati alla nuova procedura senza la previa assunzione e immissione in ruolo della ricorrente, risultata vincitrice di una precedente procedura concorsuale. Ha inoltre impugnato gli eventuali provvedimenti, non conosciuti, di esclusione dall'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato possibili profili di inammissibilità per omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, individuabile tra i partecipanti alla procedura concorsuale oggetto di contestazione; un'ulteriore possibile carenza di interesse, qualora il bando impugnato non costituisse il primo atto lesivo della pretesa; una possibile acquiescenza al bando, poiché la ricorrente ha dichiarato di aver partecipato, in via cautelativa, anche alla seconda procedura concorsuale; infine, una possibile modifica inammissibile della domanda, avendo la ricorrente manifestato in memoria l'interesse a ottenere una decisione sul silenzio dell'Amministrazione in ordine alla propria immissione in ruolo, domanda non proposta nel ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha assunto una decisione definitiva sui profili di rito. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti le questioni relative alla mancata notificazione a un controinteressato, alla possibile carenza di interesse, alla possibile acquiescenza derivante dalla partecipazione alla nuova procedura e all'eventuale modifica della domanda mediante introduzione di una pretesa relativa al silenzio dell'Amministrazione. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie su tali questioni. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico delle amministrazioni resistenti, chiedendo chiarimenti scritti sui fatti di causa entro il medesimo termine. Infine, ha disposto la conversione del rito, ritenendo applicabile il rito relativo alle controversie concernenti procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, e ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 9 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Richiamato con riguardo alla necessità di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato per i possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse o altra condizione dell'azione e di improcedibilità per possibile acquiescenza.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
Richiamato quale fondamento del rito applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
Massime di principio
- Prima di decidere una questione rilevata d'ufficio che possa incidere sull'esito del giudizio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie.
- Quando l'annullamento di un atto relativo a una procedura concorsuale può incidere direttamente sulla posizione dei partecipanti alla procedura, il ricorso deve essere notificato almeno a un controinteressato individuato tra tali partecipanti; l'omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La partecipazione del ricorrente, sia pure dichiarata cautelativa, alla procedura selettiva oggetto di impugnazione può porre una questione di possibile acquiescenza all'atto impugnato e, se ritenuta incompatibile con la volontà di contestarlo, incidere sulla procedibilità del ricorso.
- La domanda relativa al silenzio dell'Amministrazione non può essere introdotta per la prima volta con una memoria nel corso del giudizio di annullamento, configurandosi altrimenti una modifica inammissibile della domanda originaria.
- Quando la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice può disporre la conversione nel rito previsto dall'art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022.
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