Cassazione Civile, Ordinanza n. 17979/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un intermediario finanziario nei confronti di tre garanti personali di una società utilizzatrice, per somme residue dovute a seguito della risoluzione di un contratto di leasing avente ad oggetto un’imbarcazione. Nel giudizio di opposizione il tribunale ha ridotto l’importo dovuto tenendo conto della vendita del bene restituito. In appello i garanti hanno riproposto varie doglianze, tra cui: la pretesa estinzione della fideiussione per effetto degli artt. 1955 e 1957 c.c.; la nullità delle fideiussioni come fideiussioni omnibus; la nullità per violazione della normativa antitrust, richiamando la giurisprudenza successiva sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI; l’omessa rilevazione officiosa della nullità; e, con l’ultimo motivo, la contestazione della qualificazione e dell’ammissibilità dell’eccezione relativa all’estinzione della garanzia, deducendo anche l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte di appello ha accolto solo in parte l’impugnazione, rideterminando il credito residuo. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato omessa pronuncia e vizio di motivazione, violazione delle norme antitrust e dell’art. 1421 c.c., nonché errata qualificazione delle eccezioni ex artt. 1955 e 1957 c.c. e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le questioni di nullità antitrust erano state dedotte per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale di appello, atto che può solo illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte, sicché la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi su di esse. Ha aggiunto che la rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale opera solo sui fatti già allegati tempestivamente dalla parte, mentre nel caso concreto mancava una tempestiva e specifica allegazione dei fatti costitutivi della dedotta nullità. Quanto all’ultimo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché cumulava censure eterogenee e, comunque, infondato perché l’eccezione di estinzione della fideiussione ex artt. 1955 e 1957 c.c. ha natura di eccezione propria, non rilevabile d’ufficio, e deve essere tempestivamente proposta. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia non sussiste se la questione è stata introdotta solo tardivamente in comparsa conclusionale e quindi il giudice può legittimamente ignorarla.
art. 132 c.p.c.
La mancanza o incompletezza della trascrizione delle conclusioni nella sentenza non comporta nullità se dalla motivazione risulta che le domande sono state esaminate e decise.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la struttura motivazionale della sentenza di merito, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente al minimo costituzionale.
art. 190 c.p.c.
La comparsa conclusionale serve solo a illustrare domande ed eccezioni già proposte, non a introdurne di nuove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È inammissibile la mescolanza con vizi di motivazione nella formulazione del motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocato per nullità processuali, ma non ricorre l’omessa pronuncia su una questione tardivamente introdotta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non consente di distinguere chiaramente le censure motivazionali da quelle di violazione di legge.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
È la norma antitrust richiamata per sostenere la nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
art. 2, comma 3, L. 287/1990
Consente la nullità delle sole clausole conformi all’intesa vietata, non necessariamente dell’intero contratto.
art. 101 TFUE
Richiamato, insieme alla normativa antitrust interna, quale parametro dell’intesa restrittiva della concorrenza.
art. 1421 c.c.
La nullità può essere rilevata d’ufficio, ma solo sulla base di fatti costitutivi già tempestivamente allegati.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale non travolge automaticamente l’intero contratto; chi invoca l’estensione alla totalità del negozio deve provarne l’interdipendenza.
art. 1955 c.c.
L’eccezione di estinzione della fideiussione è eccezione propria, rimessa all’iniziativa del garante.
art. 1957 c.c.
L’eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria va tempestivamente proposta dal garante e non è rilevabile d’ufficio.
art. 345, comma 2, c.p.c.
Richiamato per contestare l’introduzione in appello di questioni nuove o tardive.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria non può introdurre nuovi motivi né sanare cause di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La comparsa conclusionale in appello ha funzione meramente illustrativa: non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta eccezioni o questioni nuove, e il giudice non commette omessa pronuncia se le ignora.
- La rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale opera solo nei limiti dei fatti costitutivi già tempestivamente allegati dalle parti: il giudice può valutare d’ufficio il vizio in iure, ma non supplire alla mancata allegazione dei fatti rilevanti.
- Nei contratti di fideiussione, la nullità derivante da intese antitrust può riguardare solo le clausole riproduttive dello schema vietato, salva prova di una diversa volontà delle parti o dell’interdipendenza tale da estendere la nullità all’intero contratto.
- L’eccezione di estinzione o decadenza della garanzia fideiussoria ex artt. 1955 e 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e deve essere tempestivamente proposta dal garante; non è rilevabile d’ufficio.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la commistione di doglianze eterogenee, quando non consenta di distinguere con chiarezza i vizi denunciati e di esaminarli separatamente.
- L’omessa o inesatta trascrizione delle conclusioni nella sentenza di merito non comporta nullità se, dalla motivazione, risulta comunque che le domande e le eccezioni ritualmente proposte siano state effettivamente decise.
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