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Circolare

Circolare numero 1 del 4-1-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la proroga fino al 31 dicembre 2007 della sospensione dei termini tributari e contributivi per specifici enti non commerciali della sanità privata, disciplinata dal decreto MEF 5 ottobre 2007. Vengono richiamati i requisiti soggettivi e territoriali per accedere al beneficio, la ripresa dal 1 gennaio 2008 dei termini sospesi, le modalità di recupero dei contributi senza sanzioni e interessi e le istruzioni operative per DM10 e modello F24. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’aggiornamento dei conti per la rilevazione dei crediti contributivi.

Proroga sospensione termini tributari e contributivi per enti non commerciali della sanità privata e modalità di recupero

Proroga della sospensione dei termini per gli enti non commerciali della sanità privata

La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 242 del 17 ottobre 2007. Il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2007 la sospensione dei termini tributari e contributivi per determinati enti non commerciali del settore della sanità privata, disciplinando anche il recupero dei contributi sospesi, gli adempimenti operativi e le variazioni contabili.

Ambito soggettivo e condizioni di accesso

Il beneficio riguarda gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata che:

  • abbiano oltre 2.000 dipendenti;
  • siano in situazione di crisi aziendale per processi di riconversione o ristrutturazione;
  • operino nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 1260/1999;
  • abbiano almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania colpiti dagli eventi sismici del 2002.

La circolare precisa che, a differenza di quanto normalmente accade, il beneficio della sospensione si estende a tutte le dipendenze ovunque ubicate, purché esistenti alla data dell’evento e non successivamente sorte. Per tale ragione, i requisiti soggettivi e oggettivi devono permanere ed essere verificati dalla sede anche alla data di emanazione del decreto ministeriale.

Sospensione dei termini tributari e contributivi

La proroga si innesta sulla disciplina già prevista dall’art. 1, comma 255, della legge n. 311/2004, che aveva riconosciuto la sospensione dei termini di cui all’art. 4 della legge n. 286/2002. Restano quindi sospesi:

  • i termini di prescrizione, decadenza e gli altri termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali;
  • i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva;
  • i termini delle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;
  • i termini per la notificazione dei processi verbali, per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta e per lo svolgimento dell’attività difensiva;
  • i termini per la proposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Tutti i termini riprendono a decorrere dal 1 gennaio 2008. La circolare evidenzia inoltre la conseguente ripresa della riscossione di tutti i crediti riferiti a periodi anteriori all’ottobre 2002 secondo le ordinarie modalità.

Sospensione del versamento contributivo e assenza di rimborso

Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2007 la sospensione del versamento dei contributi già disposta dalla legge n. 311/2004 e prorogata dalla legge n. 248/2005. Viene altresì chiarito che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Modalità di recupero dei contributi

Il pagamento dei contributi oggetto di proroga deve avvenire senza aggravio di sanzioni e interessi:

  • entro il mese di gennaio 2008 in un’unica soluzione, oppure
  • in 24 rate mensili, con la prima rata da effettuare entro gennaio 2008.

La circolare precisa che, per effetto delle disposizioni succedutesi nel tempo, tali modalità riguardano l’intero debito contributivo maturato da ottobre 2002 al 31 dicembre 2007.

Per le aziende che avevano già richiesto la sospensione per dipendenze ubicate nelle aree indicate dalla circolare n. 41/2003, erano stati attribuiti i codici di autorizzazione 8U per Molise e Foggia e 2G per Catania. Le aziende il cui diritto si è perfezionato ai sensi della legge n. 311/2004 sono invece contrassegnate dal C.A. 2J, con il significato di “Datore di lavoro ammesso alla sospensione contributiva L. 311/04 art. 1, c. 255”, compatibile con il CSC 7.07.04.

Adempimenti dichiarativi e compilazione del DM10

La sospensione degli adempimenti è concessa soltanto per le dipendenze aventi sede nelle aree colpite dalle calamità, che possono presentare le denunce entro il 16 gennaio 2008. Per le altre dipendenze permane l’obbligo di presentazione delle denunce mensili alle normali scadenze; l’eventuale omissione resta soggetta alla disciplina ordinaria.

Nel quadro D del modello DM10/2 devono essere esposti gli importi dei contributi sospesi con i codici già previsti:

  • N942 per le province di Campobasso e Foggia;
  • N943 per Catania.

Versamento con modello F24

I pagamenti devono essere effettuati senza sanzioni e interessi mediante modello F24, compilato secondo le modalità indicate nell’esempio allegato alla circolare. Deve essere utilizzato il codice DSOS, istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002 per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali.

Nel campo apposito del modello va indicata la matricola dell’azienda seguita dal codice riportato nel quadro D del DM10 per la rilevazione del credito, cioè N942 o N943. Per i modelli già presentati e transitati nell’archivio recupero crediti senza codifica, si rinvia alle istruzioni del punto 1 del messaggio n. 25926 del 29 settembre 2006.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

La rilevazione dei crediti per contributi sospesi deve essere effettuata sui conti già esistenti:

  • GPA 00/102 per le province di Campobasso e Foggia;
  • GPA 00/103 per Catania.

L’allegato alla circolare riporta l’aggiornamento delle denominazioni complete e abbreviate dei due conti, entrambi riferiti ai crediti per contributi sospesi in relazione agli eventi sismici del 2002 e alle successive proroghe.

Punti principali

Proroga della sospensione

Il decreto ministeriale 5 ottobre 2007 proroga fino al 31 dicembre 2007 la sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nella sanità privata in crisi per riconversione o ristrutturazione, con oltre 2.000 dipendenti e almeno una sede operativa nei territori interessati dagli eventi sismici del 2002. La misura deriva dall’art. 6, comma 8-quinquies, della legge n. 17/2007, con un tetto di spesa incrementato dall’art. 7 della legge n. 127/2007.

Ambito della sospensione dei termini

Sono sospesi i termini di prescrizione, decadenza e gli altri termini perentori, legali, convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali. Restano sospesi anche i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, alle notifiche dei processi verbali, al pagamento in misura ridotta, all’attività difensiva e alla presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. I termini riprendono a decorrere dal 1 gennaio 2008, con conseguente ripresa della riscossione dei crediti riferiti a periodi anteriori all’ottobre 2002 secondo le ordinarie modalità.

Sospensione contributiva e recupero

La sospensione del versamento dei contributi, già prevista dalla legge n. 311/2004 e prorogata dalla legge n. 248/2005, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2007. Non è previsto rimborso di quanto già versato. Il recupero deve avvenire senza sanzioni e interessi entro gennaio 2008, in unica soluzione oppure in 24 rate mensili, con la prima rata entro gennaio 2008. Le modalità di pagamento riguardano l’intero debito contributivo maturato da ottobre 2002 al 31 dicembre 2007.

Adempimenti DM10 e codici di sospensione

La sospensione degli adempimenti riguarda solo le dipendenze ubicate nelle aree interessate dalle calamità, che possono presentare le denunce entro il 16 gennaio 2008. Per le altre dipendenze permane l’obbligo di denuncia mensile alle ordinarie scadenze. Nel quadro D del DM10/2 vanno indicati gli importi sospesi con i codici N942 per Campobasso e Foggia e N943 per Catania. Le posizioni già sospese sono contrassegnate dai C.A. 8U, 2G o 2J, a seconda dei precedenti provvedimenti e della decorrenza del diritto.

Versamento con modello F24

I contributi sospesi devono essere versati con modello F24 senza sanzioni né interessi, utilizzando il codice DSOS. Nel campo dedicato va indicata la matricola aziendale seguita dal codice della sospensione riportato nel DM10, cioè N942 oppure N943. Per i modelli già presentati e confluiti nell’archivio recupero crediti senza codifica, si applicano le istruzioni richiamate nel messaggio n. 25926 del 29 settembre 2006.

Istruzioni contabili e piano dei conti

La rilevazione dei crediti per i contributi oggetto di proroga avviene sui conti GPA 00/102, per le province di Campobasso e Foggia, e GPA 00/103, per Catania, con denominazioni aggiornate nell’allegato. L’allegato riporta anche le nuove denominazioni complete e abbreviate dei due conti, riferite ai crediti per contributi sospesi in relazione agli eventi sismici del 2002 e alle successive proroghe.

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