Circolare numero 142 del 28-12-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2008 e illustra gli effetti della perequazione automatica, le regole di rinnovo per le diverse prestazioni INPS e le principali novità fiscali e reddituali. Vengono indicati gli importi e le percentuali di rivalutazione, le modalità di trattamento delle prestazioni INVCIV, degli assegni di invalidità e delle prestazioni straordinarie, nonché le procedure di conguaglio, tassazione, addizionali e comunicazione ai pensionati. Sono inoltre richiamati gli adempimenti delle Sedi per ricostituzioni, verifiche reddituali, revisione sanitaria e gestione delle posizioni con importo zero o sospese.
Rinnovo delle pensioni per l'anno 2008
Rinnovo delle pensioni per l'anno 2008
La circolare illustra le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2008, già completate dall'Istituto, e disciplina gli effetti della perequazione automatica, i criteri di rivalutazione delle diverse prestazioni, gli aggiornamenti fiscali e reddituali, nonché gli adempimenti richiesti alle Sedi per la gestione delle posizioni particolari.
Perequazione automatica e limiti di rivalutazione
Per il 2008 è stata applicata, in via previsionale, una perequazione automatica dell'1,6%, come da decreto del 19 novembre 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007. Il decreto richiama anche l'aumento del 2,0% per l'anno 2007, già fissato dal precedente decreto del 20 novembre 2006.
La circolare segnala inoltre la modifica introdotta dall'articolo 5 del Ddl 5322, in attuazione del protocollo welfare, secondo cui per il 2008 la rivalutazione automatica non spetta ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni che superano tale soglia ma restano entro il limite incrementato della quota di rivalutazione, l'aumento viene attribuito solo fino a concorrenza del limite maggiorato.
Gli importi del trattamento minimo per il 2007 e il 2008 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono rinviati all'allegato 1. La rivalutazione si applica, secondo l'articolo 34 della legge n. 448/1998, sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale, ripartendo poi l'importo spettante in proporzione agli importi delle singole pensioni.
Prestazioni interessate dal rinnovo e casi particolari
L'adeguamento dell'1,6% è stato applicato anche ad alcune prestazioni gestite con la procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti", in particolare:
- M4 assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 assegno alimentare per figli;
- M6 assegno alimentare per ex coniuge.
Inoltre, è stato rivalutato con lo stesso coefficiente l'importo "Altra pensione" memorizzato per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero.
Rinnovo delle prestazioni INVCIV
Per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti la circolare stabilisce che, dal 1 gennaio 2008, sono stati applicati:
- un aumento dell'1,6% ai limiti di reddito per il diritto alle prestazioni;
- un aumento del 3,25% alla quota perequabile delle indennità;
- un aumento dell'1,6% alle pensioni e agli assegni.
I limiti di reddito sono stati rivalutati secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai; la quota perequabile delle indennità, invece, secondo la variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, al netto del volume di lavoro.
Indennità di frequenza
Le indennità di frequenza sono state rinnovate secondo la fascia memorizzata:
- fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre e ripresa da ottobre;
- fascia 50: pagamento per l'intero anno;
- fascia 97: rinnovo con importo zero.
Talassemia major e drepanocitosi
Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge n. 448/2001, per i lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state adeguate al trattamento minimo.
Trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni
Nel rinnovo sono state ricalcolate le prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2008, attribuendo l'importo dell'assegno sociale dal mese successivo al compimento dell'età, a condizione che negli archivi risultino memorizzati i dati reddituali necessari per l'accertamento del diritto e della misura.
Se i dati reddituali non sono stati segnalati tempestivamente dalle Sedi, le posizioni devono essere ricostituite. In assenza di dati aggiornati, viene attribuito l'assegno sociale senza gli aumenti previsti:
- dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488.
Le Sedi devono quindi procedere alla ricostituzione, indicando i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
Prestazioni con revisione sanitaria scaduta e assegni di invalidità
Per evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria. Rimangono invece in pagamento le prestazioni per invalidi civili la cui revisione sia prevista dopo il compimento dei 65 anni.
Quando la revisione sanitaria consente la ripresa del pagamento, le Sedi devono:
- confermare l'avvenuta revisione con la procedura REVSAN;
- attivare la ricostituzione, necessaria per ripristinare il pagamento.
Le prestazioni confermate a seguito di revisione ma non ricostituite a cura della Sede saranno elaborate centralmente con cadenza mensile, secondo il richiamo al messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
Per gli assegni di invalidità scaduti e non confermati, la sospensione avviene con azzeramento dalla data di scadenza del triennio. La sospensione non opera per i titolari che abbiano perfezionato l'età per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, per il ripristino del pagamento occorre l'intervento della Sede tramite REVSAN e ricostituzione; in difetto, l'elaborazione è effettuata centralmente con cadenza mensile.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED, VOCOOP e VOESO sono stati rinnovati secondo le regole specifiche previste per tali prestazioni. La circolare precisa che non è stata applicata alcuna perequazione, per cui l'importo in pagamento resta invariato dalla decorrenza originaria.
La tassazione degli assegni straordinari VOCRED e VOCOOP è stata effettuata secondo la risoluzione n. 17 dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003 e la risoluzione n. 10 del 16 febbraio 2007. Per gli assegni straordinari del Fondo Monopoli è stato applicato il regime fiscale della tassazione ordinaria; sugli stessi, se spettante, è stato rinnovato l'assegno al nucleo familiare con le modalità ordinarie.
Gli assegni straordinari del Fondo riscossione tributi e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo n. 112/1999, categoria VOESO, sono anch'essi assoggettati a tassazione ordinaria. La circolare richiama infine la sistemazione dei codici sindacali sugli assegni straordinari, in quanto la prestazione ha natura temporanea e deve essere devoluta all'organizzazione sindacale dei lavoratori e non a quella dei pensionati.
Pensioni ai superstiti e cessazione del diritto
Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare che scade nell'anno 2008 sono state rinnovate con importo mensile perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e con importo pari a zero dal mese della perdita del diritto.
Per le pensioni dei fondi speciali è stata disposta la localizzazione all'ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.
Le Sedi devono eliminare la pensione quando il titolare cessa dal diritto alla prestazione oppure procedere a ricostituzione se viene documentato il permanere del diritto, ad esempio come studente o inabile. In caso di eliminazione per cessazione del diritto, devono essere corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.
Incremento delle pensioni per soggetti disagiati
La legge n. 127 del 3 agosto 2007, di conversione del decreto-legge n. 81/2007, ha modificato il regime dell'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge n. 448/2001, il cosiddetto "milione".
Dal 1 gennaio 2008 l'incremento è concesso secondo i criteri già previsti, tenendo conto anche dell'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge n. 289/2002, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità. Il limite di reddito annuo è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 tale limite viene aggiornato in misura pari all'incremento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente.
Ai soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale, la circolare precisa che la somma aggiuntiva prevista al comma 1 dell'articolo 5, pari a 156 euro, costituisce reddito.
Verifica dei dati reddituali e gestione delle posizioni
Nel rinnovo sono stati aggiornati i dati reddituali attraverso la procedura QRED. In presenza di redditi analitici nel data base reddituale, la procedura ha aggregato i dati dichiarati dal soggetto con quelli derivanti dalle pensioni del Casellario centrale, determinando i cumuli necessari e memorizzandoli nell'area GP2 del database pensioni.
In assenza di redditi analitici, sono state considerate le pensioni influenti presenti nel Casellario e, solo se il reddito risultava superiore a quello già in archivio, è stato memorizzato il nuovo importo.
A seguito di tali verifiche, alcune pensioni risultano pagate da gennaio 2008 con importo inferiore rispetto a dicembre 2007, mentre altre con importo superiore per effetto della diminuzione dei redditi. Per le pensioni con dichiarazione reddituale da elaborare con conguaglio a debito, è stato memorizzato il valore "009" nel campo GP1CIDEMIN, per mantenere invariato l'importo in pagamento per il 2008.
Situazioni particolari e ricostituzioni d'ufficio
Le pensioni per le quali, in sede di rinnovo, sono state individuate variazioni d'importo con decorrenza anteriore a gennaio 2008 sono state poste in pagamento con l'importo aggiornato e contraddistinte con il codice 4 o 7 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R. Le pensioni rimaste allo stesso importo del 2007 sono state contraddistinte con il codice 5.
Le ricostituzioni d'ufficio individuate in sede di rinnovo saranno elaborate centralmente, come già previsto dal messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
Pensioni localizzate a uffici pagatori particolari
La circolare segnala che le procedure non prevedono più l'eliminazione automatica delle pensioni sospese. Le Sedi devono quindi intervenire tempestivamente, in particolare per:
- pensioni sospese per segnalazione di decesso del pensionato da parte dell'ente pagatore;
- prestazioni rendicontate come non riscosse, per le quali occorre accertare l'eventuale decesso del titolare.
È richiamata l'esigenza di uniformità di comportamento tra le Sedi e di un intervento immediato.
Pensioni con importo pari a zero
L'elenco delle pensioni rinnovate per il 2008 con importo pari a zero deve essere estratto dalle Sedi tramite INTRANET, nella sezione Assicurato pensionato e nelle Liste parametriche WEB. Le Sedi devono effettuare le verifiche necessarie e procedere, se del caso, a ricostituzione o eliminazione.
Tassazione delle pensioni e detrazioni d'imposta
Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base della legge finanziaria 2007 e secondo i criteri illustrati dalla circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell'Agenzia delle Entrate.
In relazione alle detrazioni per familiari a carico, la circolare richiama la modifica dell'articolo 23 del DPR n. 600/1973 e informa che è stato predisposto un nuovo modulo di richiesta delle detrazioni, inviato a tutti i soggetti che ne usufruiscono. L'aggiornamento delle procedure interessate sarà comunicato con successivo messaggio.
Per la tassazione congiunta dei titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, la circolare conferma l'applicazione proporzionale prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 314/1997, secondo le modalità della circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle Entrate.
Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
L'addizionale regionale dovuta per l'anno 2007 è stata determinata sulla base della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuta nel corso del 2008 in 11 mensilità. Se l'importo annuo è inferiore a 0,55 euro, il recupero avviene in unica soluzione.
Per l'addizionale comunale, l'importo dovuto per il 2007 è determinato con il medesimo criterio e trattenuto in 11 mensilità nel 2008, salvo importi inferiori a 0,55 euro. L'acconto dell'addizionale comunale per il 2008 è trattenuto in nove rate mensili a partire da marzo 2008.
Le aliquote regionali e comunali sono consultabili in INTRANET, nella sezione Assicurato pensionato - Addizionali all'IRPEF.
Determinazione dei dati fiscali e codici di destinazione delle certificazioni
I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche effettuate dalle Sedi, delle variazioni dei codici di detrazione trasmesse via web, delle variazioni comunicate dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS e delle rettifiche automatiche della procedura centrale di pagamento dei conguagli.
La circolare rinvia all'allegato 9 della circolare n. 180 del 12 dicembre 2002 per le modalità di rideterminazione dei dati fiscali per conguagli.
Sono inoltre indicati i codici di destinazione delle certificazioni fiscali memorizzati nel campo GP3CDST, distinti tra pensioni abbinate fiscalmente e non abbinate fiscalmente, con regole specifiche per le pensioni localizzate presso uffici pagatori di sede e per alcune tipologie particolari, come le quote di pensione ai superstiti e gli assegni straordinari del Fondo solidarietà.
Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo 2008 tutti i conguagli sono stati memorizzati nell'archivio CONGUAGLI come "validati" e sono gestiti al momento dell'estrazione della rata mensile, con possibilità di visualizzazione tramite la procedura ARTE.
Le procedure centrali hanno calcolato:
- conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- conguagli non imponibili IRPEF a credito;
- conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito;
- conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito;
- conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell'acconto IRPEF;
- conguagli per addizionale regionale e comunale 2007;
- acconto addizionale comunale 2008.
Conguagli IRPEF a debito o credito
I conguagli IRPEF a debito sono registrati con codice 140 nel campo GP8MD52 e recuperati in due rate su gennaio e febbraio 2008, salvo importi non superiori a 6 euro, che vengono recuperati in unica soluzione. I conguagli IRPEF a credito sono corrisposti con la rata di gennaio 2008 e registrati con codice 139.
Recuperi richiesti dalla Sede e acconti IRPEF
Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all'importo memorizzato nel campo GP3CM04E nel 2007, è registrato con codice 141 e trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2008. Il recupero può derivare da richiesta della Sede, da residui ARTE o da acconti IRPEF disposti dalla procedura di estrazione della rata mensile.
Conguagli di pensione imponibili, non imponibili, deducibili e non deducibili
I conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito vengono assoggettati alla ritenuta usando l'aliquota media GP3PMED e registrati sul segmento GP8 e GP3 secondo i codici e i campi indicati nella circolare. I conguagli non imponibili IRPEF a credito sono registrati con codice 528 e sommati all'importo in pagamento.
I conguagli deducibili IRPEF a debito e quelli non deducibili IRPEF a debito sono trattenuti in due rate su gennaio e febbraio 2008, con recupero in unica soluzione fino a 6 euro. Se sulla stessa pensione esistono sia debiti sia crediti, il debito è compensato con il credito e il residuo è recuperato ratealmente. La circolare riporta anche i relativi codici di registrazione sul segmento GP8 e l'imputazione al segmento GP3.
Addizionali e acconto 2008
Le addizionali regionali e comunali relative al 2007 sono memorizzate con i codici 584 e 585, mentre l'acconto dell'addizionale comunale per il 2008 è memorizzato dal cedolino di marzo 2008 con il codice 586.
Periodicità di pagamento delle pensioni
I limiti per la corresponsione anticipata delle pensioni restano invariati dopo la perequazione. In particolare:
- rate annuali anticipate per importi mensili fino a 5 euro;
- rate semestrali anticipate per importi mensili superiori a 5 euro e fino a 65 euro;
- rate mensili anticipate per importi mensili superiori a 65 euro.
Comunicazioni ai pensionati e certificazioni
Per il 2008 è disposto l'invio di due plichi distinti:
- uno contenente il Mod. ObisM, la richiesta dei redditi e la modulistica specifica per le prestazioni INVCIV;
- uno contenente il Mod. CUD 2008 e il nuovo modello di dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta.
Modello ObisM
A ciascun pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM comprensivo di tutte le pensioni erogate dall'Istituto. Il modello riporta una sola volta i dati del pensionato e un riquadro con gli importi mensili spettanti per ciascuna pensione. Contiene inoltre le informazioni sulla perequazione automatica previsionale e un riquadro dedicato alle addizionali regionale e comunale. Il documento è inviato al domicilio del pensionato o, in presenza di tutore, al suo indirizzo.
Il modello non riporta l'importo della rata di gennaio 2008, salvo i casi in cui il pagamento comprenda conguagli comunicati dagli enti pagatori.
Certificazione CUD 2008
Nel rinnovo è stata emessa la certificazione unica CUD 2008, da consegnare agli interessati entro il 28 febbraio 2008.
Dichiarazioni di responsabilità INVCIV
Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, tenuti a dichiarare entro il 31 marzo di ogni anno l'eventuale ricovero gratuito in istituto, viene inviato il Mod. ICRIC01 insieme al Mod. ObisM. Agli invalidi civili titolari di assegno mensile, tenuti a dichiarare la permanenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato il Mod. ICINC01.
Le dichiarazioni devono essere restituite alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL; per i residenti in Sicilia la restituzione avviene alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL. Le dichiarazioni non sono richieste per i titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della legge n. 662/1996.
Mandati di pagamento e data base pensioni
I mandati di pagamento di gennaio 2008 sono stati inviati a Poste Italiane e agli istituti bancari e gli importi sono consultabili con la procedura AGENDA1.
La circolare conclude segnalando che al data base centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche richieste dall'evoluzione legislativa in materia pensionistica e che le specifiche della nuova interfaccia saranno pubblicate sul sito Intranet dell'Istituto. Le Sedi sono inoltre invitate a promuovere la diffusione delle informazioni ai pensionati tramite stampa, incontri con patronati e sindacati, secondo le esigenze locali.
Punti principali
Perequazione automatica e criteri di rivalutazione
Per il 2008 è stato fissato in via previsionale un aumento di perequazione automatica dell'1,6%. La circolare richiama inoltre il meccanismo introdotto dall'articolo 34 della legge n. 448/1998 per il calcolo sul cumulo dei trattamenti presenti nel Casellario centrale e le limitazioni previste dal Ddl 5322 per i trattamenti superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Sono richiamati anche gli importi del trattamento minimo per il 2007 e il 2008 nell'allegato 1.
Rinnovo delle prestazioni INVCIV e relative fasce
Le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti sono state rinnovate dal 1 gennaio 2008 con l'aumento dell'1,6% per limiti di reddito, pensioni e assegni e del 3,25% per la quota perequabile delle indennità. Le indennità di frequenza sono state rinnovate secondo la fascia memorizzata: fascia 49 con sospensione estiva, fascia 50 per tutto l'anno, fascia 97 con importo zero. Le indennità per talassemia major e drepanocitosi sono state adeguate al trattamento minimo.
Trasformazione a 65 anni e prestazioni con revisione sanitaria
Per gli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2008, le prestazioni sono state ricalcolate attribuendo l'assegno sociale dal mese successivo al compimento dell'età, se disponibili i dati reddituali necessari. In mancanza di dati aggiornati, la Sede deve procedere a ricostituzione, con attribuzione dell'assegno sociale senza gli aumenti previsti dalle leggi n. 448/1998 e n. 488/1999. Le prestazioni INVCIV e gli assegni di invalidità scaduti o non confermati vengono azzerati dalla scadenza o dal mese successivo alla revisione sanitaria; il ripristino richiede conferma tramite procedura REVSAN e attivazione della ricostituzione.
Assegni straordinari di sostegno al reddito e pensioni ai superstiti
Gli assegni straordinari VOCRED, VOCOOP e VOESO sono stati rinnovati senza perequazione e con tassazione secondo le regole richiamate dalla circolare e dai messaggi dell'Istituto e dell'Agenzia delle Entrate. Per alcune prestazioni del Fondo Monopoli e del Fondo riscossione tributi è stata applicata la tassazione ordinaria e, se spettante, l'assegno al nucleo familiare. Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare cessante nel 2008 sono state portate a zero dal mese della perdita del diritto, mentre i ratei di tredicesima maturati devono essere corrisposti in caso di eliminazione.
Incremento delle pensioni per soggetti disagiati
La legge n. 127/2007 ha modificato l'incremento delle pensioni per soggetti disagiati previsto dall'articolo 38 della legge n. 448/2001, elevando dal 1 gennaio 2008 il reddito proprio garantito a 580 euro mensili per tredici mensilità, pari a 7.540 euro annui. Ai fini reddituali rileva anche la somma aggiuntiva di 156 euro prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 127/2007.
Verifica dei redditi, conguagli e tassazione
Nel rinnovo sono stati aggiornati i dati reddituali tramite procedura QRED, combinando dati analitici, informazioni del Casellario e rilevanze sulle pensioni. Sono stati determinati conguagli IRPEF a credito o a debito, con trattenute rateali o in unica soluzione per importi fino a 6 euro, oltre a recuperi per rimborsi IRPEF e acconti. Sono state inoltre calcolate addizionale regionale 2007, addizionale comunale 2007 e acconto 2008, con trattenute in 11 mensilità o in 9 rate da marzo 2008.
Comunicazioni ai pensionati e adempimenti delle Sedi
Per il 2008 è previsto l'invio del Mod. ObisM, della richiesta dei redditi, della modulistica INVCIV e del Mod. CUD 2008 con nuovo modello per le detrazioni per familiari a carico. Il CUD 2008 deve essere consegnato entro il 28 febbraio 2008. Le Sedi devono inoltre gestire le posizioni con importo zero, le ricostituzioni d'ufficio, le pensioni localizzate in uffici pagatori particolari e gli adempimenti documentali e reddituali per le prestazioni INVCIV.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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