Sentenza del 28/01/2015 n. 464 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni - Acquisto prima casa - Mancato trasferimento della residenza - Indisponibilità dell'immobile perché occupato abusivamente - Non costituisce causa di forza maggiore - Revoca delle agevolazioni - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile entro il termine di 18 mesi previsto per conservare le agevolazioni prima casa. Aveva sostenuto che il mancato trasferimento fosse giustificato da una causa di forza maggiore, poiché l'immobile sarebbe stato occupato abusivamente dopo circa due mesi dall'acquisto. La Commissione ha ritenuto non dimostrata in modo convincente né l'effettiva occupazione fraudolenta né l'adozione di iniziative sufficienti e tempestive per recuperare la disponibilità dell'immobile.
La decisione
La revoca delle agevolazioni è stata ritenuta legittima. La causa di forza maggiore deve essere valutata secondo ragionevolezza e buona fede e richiede che il contribuente dimostri di avere fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per rimuovere l'impedimento. La mera indisponibilità dell'immobile, anche se derivante da un'occupazione abusiva, non è sufficiente in assenza di prove concrete e convincenti delle circostanze e delle azioni intraprese per rientrarne in possesso.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, Parte I, nota II-bis
La disposizione subordina il mantenimento delle agevolazioni prima casa, tra gli altri requisiti, al trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 1° febbraio 2002
La prassi richiamata riguarda la rilevanza delle cause di forza maggiore rispetto al mancato rispetto del termine per il trasferimento della residenza.
Cassazione n. 22002/2014
La causa di forza maggiore deve consistere in un impedimento non imputabile al contribuente, imprevedibile e non evitabile, valutato alla luce della ragionevolezza e della buona fede; il contribuente deve provare di avere adottato ogni iniziativa ragionevolmente necessaria per superarlo.
Massime di principio
- Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi comporta, in linea generale, la revoca delle agevolazioni prima casa.
- La forza maggiore può escludere la revoca solo se l'impedimento è oggettivo, non imputabile al contribuente, adeguatamente documentato e non superabile con iniziative ragionevoli.
- L'occupazione abusiva dell'immobile non costituisce automaticamente causa di forza maggiore: occorre provare l'occupazione, la sua effettiva incidenza sul trasferimento della residenza e le azioni tempestive intraprese per ottenere il rilascio dell'immobile.
- La semplice allegazione dell'impedimento o la generica pendenza di un giudizio non sono sufficienti; è necessario dimostrare in modo concreto l'esito, lo svolgimento e l'effettiva serietà delle iniziative giudiziali o amministrative.
- La valutazione considera il comportamento complessivo del contribuente: avere inizialmente abitato l'immobile e poi non dimostrare adeguati tentativi per recuperarne la disponibilità può condurre alla revoca.
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