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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell'avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto del 9/4/2019). Il ricorrente contestava l'errata individuazione dello scaglione tariffario per una controversia di valore indeterminabile (sosteneva che si dovesse applicare lo scaglione da €26.000 a €52.000 anziché quello da €5.200 a €26.000) e la motivazione ritenuta apparente o insufficiente, con conseguente liquidazione di somme inferiori ai minimi tariffari; deduceva violazioni di norme sul calcolo del compenso e sulla motivazione (art. 91 c.p.c., D.M. Giustizia n.55/2014 artt.2,4,5 e tabella 4 col.4, art.2233 c.c., art.9 D.M.140/2012, art.4 D.M.55/2014, art.360 c.p.c. comma 1 n.4).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguata motivazione nell'applicare lo scaglione inferiore per la liquidazione del compenso, valorizzando la non particolare complessità dell'attività svolta (memorie schematiche, udienze di mero rinvio) e dunque avendo correttamente esercitato il potere discrezionale riconosciuto dall'art.5, comma 6, del D.M. 55/2014. La Corte ha escluso il vizio di motivazione denunciato e ha respinto il ricorso; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Riferimento normativo invocato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi; la Corte ha valutato che il Tribunale ha applicato correttamente i parametri normativi alla luce del D.M. 55/2014 e della complessità concreta della causa.

  • D.M. Giustizia n.55/2014, art.5 comma 6

    le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000

    La norma individua lo scaglione 'di regola' per le cause di valore indeterminabile, ma consente al giudice di discostarsene e applicare uno scaglione inferiore quando particolarità della lite e la effettiva complessità giustifichino tale scelta; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato tale ragione.

  • D.M. Giustizia n.55/2014, artt.2,4 e tabella 4 colonna 4

    Parametri e tabelle utilizzate per la determinazione della liquidazione dei compensi; la contestazione verteva sull'errata scelta dello scaglione, ma la Corte ha ritenuto che il giudice abbia applicato i parametri in relazione alla concreta complessità.

  • D.P.R. n.115/2002, art.130

    importo già dimezzato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002

    Norma richiamata in fatto (riduzione dell'importo); la liquidazione del decreto aveva già applicato la riduzione prevista dal DPR.

  • art. 2233 c.c., comma 2

    Invocata dal ricorrente con riferimento ai limiti di determinazione degli onorari; la Corte ha esaminato la questione alla luce della normativa tariffaria e della discrezionalità motivata del giudice.

  • D.M. 140/2012, art.9

    Richiamato dal ricorrente come parte del quadro normativo per la liquidazione; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina richiamata alla luce della motivazione del Tribunale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n.4

    Base per il motivo di cassazione relativo a motivazione apparente o insufficiente; la Corte ha invece ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non viziata ai sensi di questa norma.

  • artt. 391-bis e 380-bis c.p.c.

    Norme richiamate nel procedimento di fissazione dell'adunanza per valutare la manifesta infondatezza del ricorso; non hanno inciso sulla decisione di merito, che è stata comunque trattata e deciso in pubblica udienza.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in caso di necessità, ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Per le cause di valore indeterminabile il D.M. 55/2014 indica come scaglione 'di regola' quello tra €26.000 e €260.000, ma il giudice può applicare uno scaglione inferiore se specifiche caratteristiche della lite e la concreta complessità lo giustificano.
  • La scelta del giudice di applicare uno scaglione più basso deve essere adeguatamente motivata, collegando la decisione all'oggetto della controversia e al grado di complessità in fatto e/o in diritto.
  • Elementi come memorie istruttorie particolarmente schematiche e udienze di mero rinvio possono essere considerati indici utili a valutare la non particolare complessità dell'attività difensiva e giustificare una riduzione della liquidazione.
  • Chi impugna la liquidazione deve dimostrare che il giudice non ha valutato le peculiarità dell'oggetto della controversia o non ha adeguatamente motivato il collegamento tra complessità e scelta dello scaglione; mere contestazioni astratte sulla violazione dei minimi tariffari sono insufficienti senza prova del vizio motivazionale.
  • Se il ricorso viene respinto la Corte può rilevare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 del DPR 115/2002.

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