Cassazione Civile, Ordinanza n. 21272/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (candidato)
La controversia
Il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. in relazione a un giudizio pendente davanti al TAR Lazio, promosso da un controinteressato per ottenere l'annullamento della delibera con cui il Commissario straordinario di ATER Roma aveva individuato il ricorrente quale Direttore Generale all'esito di una selezione pubblica. Sosteneva che la controversia appartenesse al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro perché ATER Roma è un ente pubblico economico e perché la procedura di scelta non aveva natura concorsuale né esprimeva potestà autoritativa di auto-organizzazione; aggiungeva che l'impugnazione era diretta contro il merito della scelta e non contro vizi della procedura. ATER Roma aderiva alla tesi del ricorrente. Il controinteressato insisteva invece per la giurisdizione amministrativa, qualificando la delibera come atto di auto-organizzazione e sostenendo che la selezione avesse natura pubblicistica. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto del ricorso e l'affermazione della giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che la selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale di ATER Roma fosse sostanzialmente non concorsuale, priva di commissione giudicatrice, griglia di punteggi e graduatoria finale, e fondata su una valutazione discrezionale del Commissario straordinario anche mediante colloquio conoscitivo. Ha inoltre escluso che l'atto impugnato fosse espressione di macro-organizzazione interna, trattandosi della mera individuazione nominativa del soggetto cui conferire l'incarico e quindi della fase di instaurazione di un rapporto di lavoro privatizzato. Ne consegue che il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
regolamento preventivo di giurisdizione
consente di chiedere alla Corte di Cassazione la decisione sulla giurisdizione prima della definizione del giudizio di merito.
art. 63 d.lgs. 165/2001
la giurisdizione ordinaria spetta alle controversie sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato e sulle procedure sostanzialmente non concorsuali; resta ferma la giurisdizione amministrativa per gli atti di macro-organizzazione.
art. 1 d.lgs. 165/2001
richiamato per ricondurre il rapporto di lavoro del Direttore Generale all'area della giurisdizione ordinaria del lavoro.
art. 2 L.R. Lazio n. 30/2002
serve a qualificare ATER Roma come ente pubblico economico strumentale della Regione.
art. 11 L.R. Lazio n. 30/2002
prevede che il Direttore Generale sia nominato con atto presupposto alla stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Massime di principio
- La controversia sulla procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale, quando la procedura sia sostanzialmente non concorsuale e non preveda commissione esaminatrice, punteggi e graduatoria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La giurisdizione amministrativa permane solo quando sia impugnato un atto di macro-organizzazione interna, ossia un atto che definisce le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi.
- La natura di ente pubblico economico non esclude, di per sé, che alcune scelte organizzative siano compiute con strumenti privatistici e sfocino in rapporti di lavoro privatizzati, devoluti alla giurisdizione ordinaria.
- La selezione aperta al pubblico degli aspiranti non assume automaticamente natura concorsuale: occorre verificare se vi sia una reale comparazione tecnico-valutativa vincolata da regole pubblicistiche oppure una scelta discrezionale del soggetto datore di lavoro.
- L'impugnazione che investe il merito della scelta del candidato, e non specifici vizi procedimentali di un concorso pubblico, depone per la natura privatistica della controversia e quindi per la giurisdizione ordinaria.
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