Cassazione Penale, Ordinanza n. 28399/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per l'illeggibilità del capo di imputazione, sostenendo che tale vizio impedisse di comprendere correttamente l'addebito. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che l'imputazione riguardava minacce rivolte a diversi pubblici ufficiali, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale con ritenuta continuazione interna. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e il secondo si risolveva in censure generiche e di merito non confrontate con la motivazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la dedotta illegibilità del capo di imputazione non determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p., potendo i fatti desumersi dal complessivo contenuto delle decisioni di merito; ha inoltre osservato che la continuazione interna per il reato contestato era evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e non illogico e che il ricorrente non avesse realmente censurato tale motivazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 546, comma 3, c.p.p.
La mancanza o incompletezza degli elementi essenziali indicati dalla norma può determinare nullità della sentenza, ma non vi rientra il capo di imputazione; i fatti contestati possono desumersi dal complessivo contenuto delle decisioni di merito, che si integrano tra loro.
art. 337 c.p.
Il reato risulta richiamato nella motivazione come quello rispetto al quale era evincibile la continuazione interna, in relazione alle frasi minacciose rivolte a diversi pubblici ufficiali.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate dal giudice di appello con motivazione ritenuta congrua, puntuale e non manifestamente illogica, non efficacemente censurata in cassazione.
Massime di principio
- La mancanza o l'oscurità del capo di imputazione nella sentenza non comporta di per sé nullità della decisione se l'addebito risulta comunque ricostruibile dal contenuto complessivo delle sentenze di merito, lette unitariamente.
- Ai fini del controllo di legittimità, le censure che si limitino a riproporre contestazioni generiche o di fatto contro una motivazione già congrua e non illogica sono inammissibili.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi effettivi della motivazione; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione del merito.
- La continuazione interna può essere desunta dalla descrizione della condotta e dalla pluralità di episodi omogenei riportati in motivazione, senza necessità di una formulazione espressa nel capo di imputazione.
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