Deliberazione n. 44 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento mira a impedire la diffusione su piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, trasmesso in formato hash alle società interessate. Viene inoltre confermata la prescrizione di conservazione, per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori e con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di provvedimenti urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 30 gennaio 2025, i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, tema noto come "revenge porn". La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell’interessato e istruttoria urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 13, 14 e 15 del 20 gennaio 2025.
Misure imposte alle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno disposto, nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle note di trasmissione del 20 gennaio 2025, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 13/2025, 14/2025 e 15/2025 adottati d’urgenza. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure inibitorie e prescrittive finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok per evitare la diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Adozione d’urgenza delle misure
Verificata la compatibilità della segnalazione con il perimetro normativo dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 13/2025, 14/2025 e 15/2025 del 20 gennaio 2025, trasmesse alle piattaforme nella stessa data.
Contenuto degli ordini impartiti alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle rispettive piattaforme.
Conservazione del materiale eventualmente acquisito
Alle medesime società è stato prescritto di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e dandone tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente, consolidandone gli effetti nei confronti dei gestori delle piattaforme indicati.
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