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Ordinanza

Ordinanza n. 5451/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e dei vincitori del concorso docenti per la classe A022 in Campania, nella parte in cui la candidata non è stata inclusa e nella parte in cui la quota di riserva avrebbe superato il limite del 50%; contestati anche l’omessa indicazione degli idonei non vincitori e, ove esistenti, i verbali di svolgimento e correzione della prova scritta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, candidata nella procedura concorsuale indetta con D.M. 26 ottobre 2023 per la classe A022 in Campania, aveva conseguito 183,85 punti, collocandosi al posto n. 516. Ha impugnato la graduatoria lamentando l’errato computo, in suo danno e in violazione del limite normativo del 50%, delle riserve di posti; ha inoltre contestato la mancata inclusione del proprio nominativo, l’omessa indicazione dei candidati idonei non vincitori e, per quanto occorra, i verbali della prova scritta e di correzione. Ha chiesto l’accertamento del diritto a una posizione utile, la rettifica della graduatoria e, in subordine, il risarcimento del danno. Non essendo stata resa nota dall’Amministrazione la descrizione delle riserve applicate e i dati dei candidati interessati, il ricorso non è stato notificato ai controinteressati. Il TAR ha inoltre rilevato che la procedura è riferita al PNRR e che il ricorso non è stato notificato alle altre amministrazioni statali coinvolte nell’attuazione dell’intervento.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi relativi al computo delle riserve, alla collocazione della ricorrente e alla formazione della graduatoria, né ha formulato una valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso. Ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio notificando il ricorso ai controinteressati entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e depositando la prova delle notifiche entro i successivi 15 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica. Ha inoltre disposto che l’Amministrazione scolastica, entro 15 giorni, riscontri l’istanza di accesso del 18 settembre 2024, comunicando al difensore i dati identificativi e gli indirizzi di residenza o PEC dei candidati indicati nell’istanza e dandone contestuale notizia al TAR. Considerata la natura PNRR della procedura, ha ordinato anche la notifica alle ulteriori amministrazioni statali individuate come parti necessarie del giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Infine, ha richiesto all’Amministrazione una relazione documentata e aggiornata sullo stato della procedura concorsuale entro 60 giorni, anche in considerazione del precedente annullamento degli atti relativi alla classe A022 con sentenze del TAR n. 7366 e n. 7354 del 5 novembre 2025 per questioni analoghe. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 28 aprile 2027; ogni altra questione, anche di rito, è rimasta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    impregiudicata ogni valutazione, integrare il contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41 c.p.a., onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notifica, se anteriore, del presente provvedimento

    Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, fissando un termine perentorio per la notificazione e un successivo termine per il deposito della prova.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    in base al quale sono “parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del cod. proc. amm.”

    Nei giudizi relativi a interventi PNRR le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie; il ricorso deve essere notificato anche a esse, secondo le regole speciali sulla notificazione presso l’Avvocatura dello Stato.

  • art. 49 c.p.a.

    per l’effetto ed anche in ragione dei precedenti della Sezione su questioni analoghe a quelle prospettate in questa sede già evidenziate nella fase cautelare, non sussistono le condizioni per soprassedere rispetto alla integrazione della notificazione alle altre parti necessarie, di cui all’art. 49 comma 2 c.p.a. (“L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74”)

    L’integrazione del contraddittorio può essere omessa soltanto quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; non ravvisandosi qui tali presupposti, il TAR la ordina nei confronti delle ulteriori parti necessarie.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato, stante il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla richiesta inoltrata il 18 settembre 2024 ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 contenente, tra l’altro, richiesta di “descrizione delle riserve dei posti con dati anagrafici e riserva applicata”

    La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di accesso con cui la candidata aveva chiesto i dati necessari a individuare i controinteressati; il mancato riscontro ha impedito la loro identificazione e la notificazione iniziale.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a procedure riferite a interventi del PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie; il ricorso deve essere notificato anche a esse secondo le regole speciali applicabili.
  • L’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie può essere omessa soltanto quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in mancanza di una manifesta ragione ostativa, il giudice deve ordinarla.
  • Quando la mancata notificazione ai controinteressati dipenda dall’omesso riscontro dell’amministrazione a una richiesta di accesso volta a identificarli, il giudice può ordinare all’amministrazione di fornire i dati necessari e, contestualmente, disporre l’integrazione del contraddittorio entro termini perentori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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