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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2060

Regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell’ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce criteri tecnici uniformi per determinare quando un fattore di rischio è "modellizzabile" nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato. La disciplina distingue tra fattori di rischio non appartenenti a curve/superfici/cubi, fattori appartenenti a tali strutture e parametri di funzioni parametriche, fissando soglie quantitative basate su prezzi verificabili e regole di categorizzazione. Prevede inoltre obblighi di documentazione interna e regole sulla frequenza e sul periodo di osservazione da utilizzare nella valutazione.

Norme tecniche UE sui criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nel metodo dei modelli interni per il rischio di mercato e sulla frequenza di tale valutazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, in generale, agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 1 ter, e che devono valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio inclusi o da includere nel proprio modello. Rileva per fattori di rischio che non appartengono a curve/superfici/cubi, per quelli che vi appartengono e per i parametri di funzioni parametriche usate per rappresentarli. Si applica nel SEE; è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modellizzabilità dei fattori di rischio nel metodo dei modelli interni

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 575/2013 fissando criteri tecnici armonizzati per stabilire quando un fattore di rischio può essere considerato modellizzabile nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato. La disciplina mira a uniformare nell’Unione la distinzione tra fattori modellizzabili, soggetti alla misura del rischio di perdita attesa, e fattori non modellizzabili, soggetti alla misura del rischio di scenario di stress.

Ambito di applicazione e finalità operative

La disciplina si applica agli enti che devono valutare i fattori di rischio inclusi o da includere nel proprio modello interno di misurazione del rischio di mercato, ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento disciplina tre ipotesi: fattori che non appartengono a curve, superfici o cubi; fattori che appartengono a tali strutture; e parametri di funzioni parametriche usate per rappresentarle. La valutazione è costruita per essere utilizzabile ai fini prudenziali e per garantire comparabilità delle prassi di vigilanza nell’Unione.

Regola generale sulla base di valutazione e periodo di osservazione

La valutazione si fonda, in linea generale, su un periodo di osservazione di 12 mesi che termina alla precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Per tenere conto di ritardi nella disponibilità dei dati, l’ente può usare un periodo di 12 mesi traslato, purché il traslamento non superi un mese, sia applicato in modo coerente a tutti i fattori dello stesso tipo o a tutte le categorie della stessa curva/superficie/cubo, e sia adeguatamente documentato e spiegato all’autorità competente.

Prezzi verificabili: nozione e limiti

Il regolamento definisce in modo puntuale quali prezzi possono essere considerati verificabili. Sono tali quelli provenienti da operazioni concluse dall’ente o da terzi alle normali condizioni di mercato, oppure da quotazioni effettive competitive in buona fede di denaro e lettera. Sono invece esclusi i prezzi infragruppo, quelli di volume trascurabile, quelli con spread denaro/lettera anomali e quelli generati artificialmente per raggiungere le soglie richieste dal regolamento. In caso di ricorso a fornitori esterni, il fornitore deve trasmettere data e informazioni minime, essere sottoposto ad audit indipendente almeno annuale e consentire all’ente di dimostrare alla propria autorità competente la correttezza del processo e, se necessario, l’esistenza di un obbligo contrattuale del fornitore ad accertare la verificabilità del prezzo.

Rappresentatività del prezzo rispetto al fattore di rischio

Non basta che il prezzo sia verificabile: esso deve anche essere rappresentativo del fattore di rischio. La rappresentatività richiede una stretta relazione tra il prezzo e il fattore, nonché una metodologia concettualmente solida per estrarre il valore del fattore dal prezzo verificabile. Le metodologie e gli eventuali dati supplementari devono poggiare su dati oggettivi, così da evitare ipotesi arbitrarie. Il regolamento precisa inoltre che un prezzo verificabile può essere conteggiato per tutti i fattori di rischio di cui è rappresentativo; per i fattori sistematici di credito o azionari, la rappresentatività è limitata ai casi in cui gli indici o gli strumenti condividano gli stessi attributi del fattore sistematico, come paese, regione o settore.

Fattori di rischio non riconducibili a curve, superfici o cubi

Per i fattori non appartenenti a curve, superfici o cubi, la modellizzabilità si raggiunge con uno dei due test quantitativi alternativi: almeno 24 prezzi verificabili distinti nel periodo di 12 mesi, senza vuoti di 90 giorni o più con meno di quattro prezzi, oppure almeno 100 prezzi verificabili distinti nel medesimo periodo. I prezzi devono essere rappresentativi del fattore di rischio secondo le regole di cui al regolamento. La possibilità di usare un periodo traslato è subordinata alla coerenza applicativa e alla documentazione verso l’autorità competente.

Fattori di rischio appartenenti a curve, superfici o cubi

Quando i fattori appartengono a una curva, una superficie o un cubo, l’ente deve prima suddividerli in categorie pertinenti, poi valutare la modellizzabilità delle categorie e infine attribuire la modellizzabilità ai fattori appartenenti alle categorie risultate modellizzabili. Anche qui valgono le soglie di 24 o 100 prezzi verificabili nel periodo di osservazione di 12 mesi, con la stessa regola sui periodi di 90 giorni e con la possibilità del periodo traslato. Un prezzo è assegnato a una categoria se è rappresentativo di un fattore di rischio appartenente a quella categoria; inoltre l’ente può considerare come fattore di rischio qualsiasi punto della curva/superficie/cubo della categoria, anche se non formalmente incluso nel proprio modello.

Categorie standard e categorie definite dall’ente

Il regolamento individua categorie standard predefinite, calibrate in base alla natura del fattore di rischio e alla sua dimensione: durate in anni, più dimensioni di durata oppure dimensioni monetarie espresse tramite delta dell’opzione. Le classi di durata sono articolate in tabelle con soglie progressive; per alcuni fattori di volatilità e per le opzioni sono previste categorie specifiche. Gli enti possono anche creare categorie proprie, ma solo se la classificazione copre integralmente la curva/superficie/cubo, non presenta sovrapposizioni e rispetta il vincolo per cui ogni categoria contiene esattamente un fattore di rischio rilevante ai fini dei test di profit and loss attribution previsti dall’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riassegnazione dei prezzi nel differenziale creditizio

Per i fattori di rischio della categoria generale del differenziale creditizio, il regolamento consente in via eccezionale la riassegnazione dei prezzi a una categoria adiacente di durata più breve. Ciò è possibile solo se l’ente non è esposto alla categoria di durata più lunga, se ogni prezzo è considerato in una sola categoria e se la riassegnazione avviene una sola volta.

Funzioni parametriche e modellizzabilità dei parametri

Per le curve, superfici o cubi rappresentati tramite funzioni parametriche, gli enti devono valutare la modellizzabilità dei parametri della funzione come fattori di rischio. A tal fine devono individuare i punti usati per la calibrazione, applicare a tali punti il metodo di categorizzazione previsto per le curve/superfici/cubi e poi verificare se le categorie ottenute sono modellizzabili. Il parametro è modellizzabile solo se i punti impiegati per la sua calibrazione ricadono esclusivamente in categorie modellizzabili.

Obblighi di documentazione e conservazione

Gli enti devono inserire nelle proprie politiche interne un set minimo di informazioni: elenco dei fattori di rischio soggetti alla valutazione, fonti dei prezzi verificabili, criteri di verificabilità, metodologia di associazione e rappresentatività, valutazione dei parametri di funzioni parametriche, metodo di categorizzazione e uso del periodo traslato. Devono inoltre conservare almeno un anno di risultati della valutazione della modellizzabilità per ciascun fattore di rischio; se l’anno completo non è ancora disponibile, va conservato il maggior numero possibile di risultati.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento delegato, integra la disciplina prudenziale di base dettando criteri tecnici vincolanti per la valutazione della modellizzabilità nei modelli interni di rischio di mercato.

Disposizioni principali

Oggetto e logica della valutazione

La valutazione della modellizzabilità serve a stabilire la misura del rischio da applicare: i fattori modellizzabili sono soggetti alla misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre i fattori non modellizzabili sono soggetti alla misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies. La valutazione si basa su un periodo di osservazione di 12 mesi, normalmente terminante alla precedente data di riferimento per le segnalazioni, con possibilità di utilizzo di un periodo traslato di un mese.

Criteri per i fattori di rischio non appartenenti a curve, superfici o cubi

Un fattore di rischio è modellizzabile se, in un periodo di osservazione di 12 mesi, l’ente individua almeno 24 prezzi verificabili con date di osservazione distinte e rappresentativi del fattore, senza periodi di almeno 90 giorni con meno di quattro prezzi verificabili, oppure almeno 100 prezzi verificabili con date di osservazione distinte e rappresentativi del fattore. È ammesso un periodo traslato di 12 mesi solo se applicato coerentemente a tutti i fattori dello stesso tipo, in modo coerente nel tempo, e debitamente documentato all’autorità competente.

Prezzi verificabili: nozione, esclusioni e uso di fornitori esterni

È verificabile il prezzo ottenuto da operazioni a condizioni normali di mercato concluse dall’ente, da terzi, oppure da quotazioni effettive competitive in buona fede di denaro e lettera. Non sono verificabili i prezzi derivanti da operazioni o quotazioni infragruppo, di volume trascurabile, con scarti denaro/lettera anomali, o effettuate/fornite solo per creare prezzi sufficienti ai fini del regolamento. Per i prezzi provenienti da fornitori esterni è richiesto che il fornitore comunichi data e informazioni minime, sia soggetto almeno annualmente a audit indipendente su validità delle informazioni, governance e processi, e che l’ente possa dimostrare all’autorità competente la sussistenza dei presupposti contrattuali quando il fornitore non trasmetta tutti i dati necessari.

Rappresentatività dei prezzi verificabili

Un prezzo verificabile è rappresentativo se esiste una stretta relazione con il fattore di rischio e l’ente dispone di una metodologia concettualmente solida per estrarre il valore del fattore dal prezzo, basata su dati oggettivi. Un prezzo verificabile può contare per tutti i fattori di rischio di cui è rappresentativo. Per i fattori di rischio di credito o azionari sistematici, i prezzi di indici di mercato o strumenti di singoli emittenti sono rappresentativi solo se condividono gli stessi attributi del fattore sistematico considerato.

Fattori di rischio appartenenti a curve, superfici o cubi

Per tali fattori l’ente deve prima individuare le categorie pertinenti per ciascuna curva/superficie/cubo, poi verificare la modellizzabilità delle categorie e, infine, considerare modellizzabili i fattori appartenenti a categorie modellizzabili. Una categoria è modellizzabile se, nel periodo di 12 mesi, contiene almeno 24 prezzi verificabili e non presenta periodi di almeno 90 giorni con meno di quattro prezzi, oppure se contiene almeno 100 prezzi verificabili. Anche qui è ammesso il periodo traslato, alle stesse condizioni di coerenza e documentazione. Un prezzo è assegnato a una categoria se è rappresentativo di un fattore appartenente a quella categoria; l’ente può considerare come fattore di rischio qualsiasi punto della curva/superficie/cubo appartenente alla categoria, anche se non incluso nel modello di misurazione.

Metodi di categorizzazione e categorie standard

Il regolamento prevede categorie standard predefinite per fattori con dimensione durata, per fattori con più dimensioni durata e per fattori espressi in delta delle opzioni, con tabelle di classi di durata e di delta. Le categorie standard coprono, tra gli altri, tassi di interesse, cambi, merci, differenziali creditizi, azioni e talune sottocategorie di volatilità. Gli enti possono suddividere ulteriormente una categoria standard o definire categorie proprie, purché coprano l’intera curva/superficie/cubo, non si sovrappongano e ciascuna contenga esattamente un fattore di rischio rilevante ai fini del calcolo delle variazioni teoriche del portafoglio per l’assegnazione di profitti e perdite ai sensi dell’articolo 325 sexagies. Per il differenziale creditizio, è ammessa in via limitata la riassegnazione dei prezzi a una categoria adiacente di durata più breve se non vi è esposizione alla categoria di durata più lunga, ogni prezzo è considerato in una sola categoria e la riassegnazione avviene una sola volta.

Parametri di funzioni parametriche

Quando l’ente rappresenta curve, superfici o cubi mediante funzioni parametriche e incorpora i parametri di funzione come fattori di rischio, deve individuare i punti della curva/superficie/cubo usati per calibrare la funzione, applicare il metodo di categorizzazione come se tali punti fossero i fattori di rischio e poi valutare la modellizzabilità delle categorie così ottenute. Un parametro è modellizzabile se i punti utilizzati per la sua calibrazione appartengono solo a categorie risultate modellizzabili.

Obblighi di documentazione interna

Gli enti devono documentare nelle politiche interne l’insieme dei fattori di rischio soggetti alla valutazione, le fonti dei prezzi verificabili, i criteri di verificabilità, il processo di associazione e rappresentatività dei prezzi, la valutazione dei parametri di funzioni parametriche, l’uso dei metodi di categorizzazione, incluse eventuali categorie proprie e l’applicazione della regola sulla riassegnazione del differenziale creditizio, nonché l’eventuale uso del periodo traslato. Devono inoltre conservare per ciascun fattore di rischio almeno un anno di risultati della valutazione, o il massimo disponibile se non è ancora disponibile un anno completo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialirischio di mercatomodelli internisegnalazioni prudenziali

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