Ordinanza n. 3765/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento -dell’intimazione di pagamento n. 135 2023 90002935 47/000 Agenzia delle Entrate Riscossione trasmessa a Bellani Alberto con raccomandata in data 17/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99, il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell’intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, comprese la Cartella Esattoriale n. 135 2018 0000690011 502 asseritamente notificata il 13/02/2019 e la Cartella Esattoriale n. 135 2020 7150045965 505 mai notificata e, in ogni caso, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella, ivi compresa la comunicazione di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2022/5424 Documento n. 13520221460000022008 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; -dell’intimazione di pagamento n. 135 2023 90002936 48/000 Agenzia delle Entrate Riscossione trasmessa a Bellani Paolo con raccomandata in data 17/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99, il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell’intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, comprese la Cartella Esattoriale n. 135 2018 0000690011 503 notificata asseritamente il 13/02/2019 e, in ogni caso, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella e tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; nonché per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0052296 del 06/07/2022, con cui è stata comprovata l’insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell’atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell’ente di riscossione, nonché per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due intimazioni di pagamento relative a prelievi supplementari sul latte, con gli atti presupposti, i ruoli, le cartelle esattoriali e l'iscrizione ipotecaria
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di pagamento, di importo pari rispettivamente a € 1.031.104,48 e € 46.287,63, contestando la determinazione del prelievo supplementare e l'impossibilità di ricostruire l'ammontare effettivamente dovuto, anche in considerazione dei recuperi effettuati mediante compensazione con somme PAC. Hanno dedotto la violazione della normativa europea sui prelievi nel settore lattiero-caseario, degli artt. 8-ter e 8-quinquies della legge n. 33/2009, degli artt. 1, 3 e 21-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 della legge n. 212/2000, degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento dell'interesse pubblico e illogicità manifesta. Sono state inoltre prospettate la violazione del giudicato esterno, del beneficium excussionis, la decadenza e la prescrizione. I ricorrenti hanno chiesto anche l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012 e il risarcimento dei danni. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, in parte, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, richiamando precedenti giudicati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento, di accertamento e risarcitorie. Ha ritenuto necessario acquisire informazioni sull'esito dell'istanza che i ricorrenti avevano preannunciato con memoria del 12 giugno 2026 per la definizione transattiva delle posizioni debitorie ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 103/2023. La parte più diligente dovrà riferire al Tribunale, entro il 20 novembre 2026, sull'esito dell'istanza, consentendo al MASAF-Organismo di composizione di pronunciarsi anche sulle richieste di sospensione delle procedure di riscossione e recupero, di svincolo delle somme pignorate, anche presso terzi, e di pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Nessuna statuizione definitiva risulta adottata sulle censure, sulle eccezioni di rito o sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 536/93
Richiamato dai ricorrenti tra le norme che disciplinano il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario; il merito della relativa violazione non è stato deciso.
Regolamento CE n. 1392/2001
Richiamato dai ricorrenti tra le norme applicabili al prelievo supplementare; il merito della relativa violazione non è stato deciso.
Regolamento CE n. 595/2004
Richiamato dai ricorrenti tra le norme applicabili al prelievo supplementare; il merito della relativa violazione non è stato deciso.
art. 8-ter l. 33/2009
Richiamato in relazione ai recuperi mediante compensazione con somme PAC e all'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA; nessuna interpretazione definitiva è stata resa.
art. 8-quinquies l. 33/2009
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella determinazione e riscossione del prelievo supplementare; nessuna interpretazione definitiva è stata resa.
artt. 1, 3 e 21-bis l. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti; il provvedimento non decide le relative censure.
art. 7 l. 212/2000
Richiamato in relazione agli obblighi di comunicazione e motivazione degli atti impositivi; il merito non è stato esaminato.
artt. 24 e 97 Cost.
Richiamati dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e al buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; nessuna decisione sul punto è stata adottata.
art. 1, comma 537, l. 228/2012
Indicato quale fondamento dell'istanza con cui i ricorrenti hanno contestato l'insussistenza della pretesa creditoria e chiesto la sospensione delle iniziative di riscossione.
art. 10-ter l. 103/2023
Richiamato quale base normativa della procedura di definizione transattiva delle posizioni debitorie; il TAR ha disposto l'acquisizione di informazioni sull'esito dell'istanza collegata a tale procedura.
Massime di principio
- Quando la definizione della controversia può essere influenzata dall'esito di una procedura amministrativa o transattiva sopravvenuta, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio affinché la parte più diligente riferisca sull'esito dell'istanza e fissare una successiva udienza per il prosieguo del giudizio.
- L'ordinanza interlocutoria che dispone incombenti istruttori e rinvia la trattazione non definisce le domande principali né le eccezioni processuali e non implica una valutazione conclusiva sulla fondatezza delle censure.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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