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Ordinanza

Ordinanza n. 617/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento e/o nullità, previa sospensione, - della comunicazione a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui alla data 18/07/2025, avente ad oggetto la rinuncia all'individuazione del ricorrente per l'assunzione sulla classe di concorso B012 per la provincia di Treviso e dei relativi allegati, in riferimento alla procedura di reclutamento dei docenti di cui al concorso ddg n. -OMISSIS-/2023; - nonché della nota della stessa parte pubblica, avente data 17/07/2025, tramite cui l'amministrazione comunica al ricorrente che questi potrà compilare la domanda per l'assunzione nella provincia di Treviso; - della nota della parte pubblica, avente data 17/07/2025, tramite cui veniva comunicato all'odierno ricorrente l'assunzione per la classe di interesse nella provincia di Treviso; - nonché dell'avviso di cui al prot. n. -OMISSIS- del 17/07/2025 e del relativo allegato, a firma dell'USR Veneto, avente ad oggetto l'assegnazione della provincia di assunzione; - nonché della graduatoria di merito e del relativo decreto di approvazione per la classe di concorso B012 per la regione Veneto, di cui al prot. n. -OMISSIS-/2025; - di qualunque altra comunicazione o provvedimento, mediante cui l'istante è stato assegnato alla provincia di Treviso e poi escluso per rinuncia; - nonché di ogni rettifica o modifica delle predette graduatorie di merito, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente; - della rinuncia del ricorrente all'assegnazione presso la provincia di Treviso, nonché di ogni provvedimento, a firma della pubblica amministrazione, nella parte in cui considera come rinunciatario il ricorrente per non avere preferito la provincia di Treviso; - del provvedimento, dal protocollo sconosciuto, tramite cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di merito per la classe B012 Veneto in quanto ritenuto rinunciatario; - della procedura di reclutamento dei docenti inseriti nella ragione e classe di interesse del ricorrente, a firma del MIM- USR Veneto ed ATP territoriali, mediante cui è avvenuta l'assunzione dalle graduatorie di merito del concorso in esame, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente poiché ritenuto rinunciatario; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia del decreto ministeriale di cui prot. n. -OMISSIS- del 11/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026", nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante; - nonché dell'allegato A e dell'allegato B e di ogni altro allegato del predetto D.m. n. -OMISSIS-/2025, avente ad oggetto "Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'a.s. 2025/2026", nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente; - nonché dell'avviso n. -OMISSIS- del 07/07/2025, avente ad oggetto le procedure di assunzione a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui è inteso in senso escludente; - nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul sito istituzionale, nella parte in cui sono intese in senso escludente; - nonché di qualunque altro provvedimento a firma del MIM, nella parte in cui, durante le procedure di assunzione, ha inteso escludere il ricorrente. - nonché del quadro delle disponibilità comunicato ai singoli uffici degli ambiti territoriali per le immissioni in ruolo a seguito dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'anno scolastico 2025/2026; - di ogni altro atto e provvedimento concernente le procedure di reclutamento per la classe e regione di interesse del ricorrente, ivi comprese tutte le fasi ed i rispettivi turni, tra cui la fase uno e la fase due, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente: - nonché delle slides, FAQ e guide, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicate sul sito istituzionale, nella parte sono intese in senso escludente per l'odierna parte istante; - in via gradata di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al presente concorso n. -OMISSIS- del 06/12/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205", nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; - del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B); - del decreto del Ministro dell'Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante "Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado"; - nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106"; - nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante ‘Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il la-voro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106’”; - del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106"; - del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del per-sonale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola pri-maria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"; - il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112" ivi comprese le relative tabelle ed allegati; - il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 febbraio 2024, n. 37, pubblicato in data 29 aprile 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2024-25 e 2025-26; - l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, pubblicata in data 20 maggio 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"; - il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56"; - nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. -OMISSIS- del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; - nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente "Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. -OMISSIS-", ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; - il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 158, recante "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25"; - nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106"; - del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 12, recante "Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializza-zione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento"; - del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Me-rito, avente ad oggetto "Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059", nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1;

Giustizia amministrativa202511358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di assegnazione della provincia e di successiva esclusione dalle graduatorie di merito per la classe di concorso B012, ritenuta conseguenza della mancata preferenza della provincia di Treviso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione, gli atti della procedura di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026 relativi alla classe di concorso B012 nella regione Veneto. In particolare, ha contestato la comunicazione con cui l'amministrazione avrebbe considerato come rinuncia l'esito della procedura di assegnazione della provincia di Treviso, nonché gli atti di assegnazione, le graduatorie di merito, i decreti di approvazione, gli atti generali e le istruzioni operative nella parte ritenuta escludente. Dalla memoria depositata emerge la doglianza secondo cui il candidato, risultato vincitore, sarebbe stato escluso sine die dalle graduatorie per il solo fatto di non avere accettato in buona fede un'unica provincia. L'ordinanza non riporta l'articolazione completa dei motivi di ricorso e non accerta definitivamente se l'esclusione sia stata determinata dall'unica opzione effettuata dal ricorrente oppure da un errore dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha deciso sulla domanda cautelare. Rilevato che una precedente ordinanza aveva ordinato al Ministero il deposito di una dettagliata relazione sui fatti e sulle ragioni dell'esclusione e che l'amministrazione, pur costituita con formula di stile, non aveva depositato la relazione, il Collegio ha reiterato l'ordine istruttorio. L'amministrazione dovrà chiarire, in particolare, se l'esclusione definitiva dalla graduatoria di merito sia conseguenza dell'unica opzione effettuata dal ricorrente o derivi da un errore istruttorio, depositando la documentazione richiesta entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il TAR ha avvertito che l'eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e ha rinviato il prosieguo della camera di consiglio al 18 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    l’eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell’art 64 c.p.a.

    L'inosservanza dell'ordine istruttorio potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione, secondo i poteri istruttori e le regole sull'onere della prova del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non adempie a un precedente ordine istruttorio volto a chiarire le ragioni dell'esclusione di un candidato da una graduatoria, il giudice può reiterare l'ordine, fissando un termine per il deposito della relazione e della documentazione necessaria.
  • In una controversia sull'esclusione da una graduatoria concorsuale, l'amministrazione deve chiarire specificamente se l'esclusione derivi dall'applicazione della disciplina della rinuncia oppure da un errore istruttorio, non essendo sufficiente una costituzione processuale meramente formale.
  • L'inerzia dell'amministrazione rispetto a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a. ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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