Ordinanza n. 865/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell'ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 19 dicembre 2013, prot. 5013/A9c (CIG 441084586F), emesso dall'Istituto Comprensivo Empoli Est (FI) nell'ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione»; e, ove occorrer possa, per l'annullamento della nota prot. 0007241 del 21 settembre 2023, comunicata in pari data, con la quale l'Istituto Comprensivo Empoli Est ha opposto diniego all'istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell'importo complessivo di € 4.930,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'Istituto Comprensivo Empoli Est all'istanza di revisione prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia, oltre al rapporto contrattuale sottostante
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato dal settembre 2018 nell'ambito di un contratto stipulato mediante ordinativo principale di fornitura del 19 dicembre 2013, emesso nell'ambito di una convenzione Consip per servizi di pulizia e mantenimento del decoro degli immobili scolastici. Ha inoltre domandato, ove occorrente, l'annullamento della nota del 21 settembre 2023 con cui l'Istituto Comprensivo Empoli Est ha respinto l'istanza di revisione prezzi, nonché la condanna al pagamento di euro 4.930,00 oltre IVA, con interessi moratori, per il periodo settembre 2018-29 febbraio 2020. Dall'ordinanza emerge che il giudizio era stato preceduto da una sentenza della Sezione che aveva negato la giurisdizione amministrativa in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria; tale sentenza è stata successivamente annullata con rinvio dal Consiglio di Stato. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità sostanziale dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le questioni processuali relative alla riassunzione del ricorso dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, né la questione di giurisdizione, né il merito della pretesa alla revisione prezzi, né la domanda di annullamento o quella di condanna. Il Presidente e il relatore hanno rilevato di aver già fatto parte del Collegio autore della precedente sentenza di diniego della giurisdizione amministrativa, poi annullata con rinvio, e hanno ritenuto di doversi astenere. È stata quindi fissata una nuova udienza di discussione per il 15 ottobre 2026, così da consentire la formazione di un nuovo Collegio giudicante.
Massime di principio
- Quando i magistrati che compongono il Collegio abbiano già partecipato alla pronuncia sul medesimo giudizio successivamente annullata con rinvio, e debbano essere riesaminate questioni processuali connesse alla riassunzione, è possibile disporre il rinvio della discussione per consentire la formazione di un nuovo Collegio giudicante.
- Un'ordinanza che fissa una nuova udienza per consentire la sostituzione del Collegio, senza definire le questioni processuali o sostanziali controverse, ha natura interlocutoria e non determina l'esito della domanda principale.
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