Cassazione Penale, Ordinanza n. 16784/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento di legittimità riguardava un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello. Prima della decisione, il difensore ha depositato una nota di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi esaminato esclusivamente l'efficacia della rinuncia e le conseguenze processuali ed economiche della stessa, senza affrontare i motivi di merito dell'impugnazione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), per intervenuta rinuncia rituale all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia rituale. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità dipenda da rinuncia all'impugnazione, trattandosi di causa riconducibile alla volontà del ricorrente.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
La rinuncia rituale all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la previsione si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia al ricorso.
Corte cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000
La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è giustificata quando la causa di inammissibilità sia riconducibile alla volontà e quindi alla colpa del ricorrente.
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Degennaro, Rv. 267373 - 01
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a rinuncia all'impugnazione, resta dovuta la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità dipenda da rinuncia volontaria all'impugnazione, perché la causa è imputabile alla scelta del ricorrente.
- Ai fini dell'art. 616 c.p.p. non rileva distinguere tra le diverse cause di inammissibilità: la sanzione consegue comunque alla pronuncia di inammissibilità, ove questa sia riconducibile alla volontà dell'impugnante.
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