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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24268/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La difesa ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata in un secondo procedimento. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 297, comma 3, e 303 c.p.p., lamentando il mancato riconoscimento della retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Secondo il ricorrente, egli era già sottoposto a misura cautelare dal 12 marzo 2025 in altro procedimento per reati contro il patrimonio; nel nuovo procedimento gli venivano contestati ulteriori episodi di truffa aggravata, commessi nello stesso arco temporale (gennaio-marzo 2025), nello stesso contesto territoriale, con medesimi concorrenti e identico modus operandi, dunque in presenza di connessione qualificata e di unitario disegno criminoso. La difesa sosteneva inoltre che gli elementi posti a base della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti del primo procedimento e che il tribunale del riesame avesse erroneamente escluso la retrodatazione solo perché i procedimenti pendevano davanti a diversi uffici requirenti, senza verificare concretamente connessione qualificata e desumibilità degli elementi indiziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il tribunale del riesame aveva motivato in modo apparente, poiché aveva escluso la retrodatazione dei termini di custodia cautelare facendo leva in modo sostanzialmente esclusivo sulla pendenza dei procedimenti davanti a diversi uffici requirenti, senza verificare: 1) se i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero anteriori alla prima misura; 2) se tra i fatti sussistesse una connessione qualificata ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e dell'art. 12 c.p.p.; 3) se gli elementi giustificativi della seconda misura fossero già desumibili dagli atti del primo procedimento. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Ha inoltre disposto gli adempimenti penitenziari previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., precisando che dalla decisione non conseguiva la liberazione del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    La retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera non solo nei casi di identità del fatto, ma anche in presenza di connessione qualificata tra fatti diversi, purché i presupposti siano verificati in concreto; se le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi, occorre anche la desumibilità dagli atti degli elementi posti a base della seconda misura.

  • art. 303 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al computo e alla decorrenza dei termini di custodia cautelare.

  • art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Rileva quale parametro della connessione qualificata tra procedimenti, in particolare per il reato continuato e la connessione teleologica.

  • art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato per le ipotesi di connessione teleologica utili all'applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Individua il tribunale competente per il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla permanenza in vinculis del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Impone alla cancelleria gli adempimenti verso la direzione dell'istituto penitenziario dopo la decisione di annullamento con rinvio.

  • art. 335 c.p.p.

    Usato per affermare che la distinzione tra procedimenti, ai fini cautelari, va ancorata al dato formale dell'iscrizione della notizia di reato.

  • art. 56 c.p.p.

    Non citato espressamente come tale; il testo richiama la disciplina processuale delle contestazioni a catena e la verifica della desumibilità degli elementi.

Massime di principio

  • In tema di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, la verifica non può arrestarsi alla sola circostanza che le misure provengano da uffici requirenti diversi: il giudice deve accertare in concreto l'anteriorità dei fatti, la sussistenza di una connessione qualificata e la desumibilità degli elementi giustificativi della seconda misura dagli atti già disponibili.
  • La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non richiede l'identità del fatto; può operare anche per fatti diversi, purché ricorra una delle ipotesi tipiche di connessione qualificata previste dalla norma e, nei procedimenti diversi, gli elementi fondanti la seconda misura fossero già desumibili dal primo compendio.
  • Quando le ordinanze cautelari sono emesse in procedimenti diversi, la retrodatazione non discende dalla mera conoscibilità storica dei fatti, ma dalla concreta possibilità di desumere dagli atti la specifica portata indiziaria idonea a sorreggere una richiesta cautelare.
  • Il momento rilevante per la desumibilità degli elementi indiziari non coincide automaticamente con la ricezione dell'informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto può dirsi realmente recepito e apprezzato in modo meditato dall'autorità procedente.
  • L'omesso esame dei presupposti legali della retrodatazione e il richiamo a un criterio non previsto dalla legge integrano motivazione solo apparente, censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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