Cassazione Penale, Ordinanza n. 21064/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di appello)
La controversia
Tre imputati, condannati dal G.u.p. del Tribunale di Livorno per reati in materia di stupefacenti e già esclusi in appello per l'inammissibilità del gravame, hanno proposto ricorso per cassazione. Un ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che l'affermazione di colpevolezza fosse fondata solo su intercettazioni telefoniche e ambientali prive di riscontri esterni: assenza di sequestro di sostanza, mancata identificazione degli acquirenti finali e assenza di riscontri dei trasferimenti di denaro. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del disagio socio-personale. Gli altri due ricorrenti hanno riproposto le medesime doglianze. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure, ritenendole inammissibili per assoluta genericità: i motivi non specificavano le ragioni di diritto né gli elementi di fatto a sostegno del petitum e si risolvevano in richieste apodittiche di annullamento, senza un concreto confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che i motivi erano generici e non rispettavano l'art. 581, lett. c), c.p.p., che impone l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione; tale violazione integra causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma di concorso di persone nel reato nel capo di imputazione riportato nella sentenza di merito
art. 73 d.P.R. 309/1990
richiamato come disposizione incriminatrice per i fatti di detenzione/cessione di stupefacenti contestati in concorso e in più commi
art. 581, lett. c), c.p.p.
richiede che il ricorso contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum
art. 591, lett. c), c.p.p.
l'inosservanza dell'art. 581, lett. c), per genericità dei motivi determina inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle censure.
- La mera richiesta di annullamento della sentenza, non accompagnata da un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata, integra genericità dei motivi e determina inammissibilità.
- Le doglianze che prospettano vizi di motivazione o violazioni di legge, se formulate in modo apodittico e privo di specificazione, non consentono alla Corte di legittimità di svolgere il controllo richiesto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, anche la condanna al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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